Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. (falsità materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico), la condotta del medico della U.S.L (ora ASL) che, nell'esercizio delle sue funzioni presso il servizio di medicina legale e fiscale, operi, a referto già formato e perfetto e di cui una copia sia stata rilasciata all'interessato, delle addizioni sulla copia del referto destinata all'iter amministrativo, concernente una richiesta di congedo, che ne stravolgano il contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2004, n. 46172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46172 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1399
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 026326/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AO TO, N. IL 19/09/1953;
avverso SENTENZA del 14/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Giovanni Cipollone, che chiede il rigetto del ricorso e deposita resto spese.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 19.6.2001, il Tribunale di Palermo condannava OR RO alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile TI SA, quale responsabile del reato di falso materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 cod.pen.). Riteneva il Tribunale, infatti, raggiunta la prova che il OR, richiesto nel febbraio 1995 dal Provveditorato agli Studi di Palermo di verificare - nella qualifica di medico della ex ULSL 62 presso il servizio di medicina legale e fiscale - l'effettivo ricovero di tale AN IN, genitrice della insegnante TI SA, per patologia tale da giustificare la concessione del congedo domandato dalla TI, dopo avere redatto in quadruplice copia il referto attestante il ricovero dell'AN e rilasciatane una copia al soggetto interessato, avesse aggiunto al documento una postilla con la quale esplicitava che sarebbe occorsa, ai fini del congedo, la conclusiva dichiarazione del Primario ospedaliero, nonché la ulteriore dicitura "negativo". Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 14.3.2003, confermava integralmente la pronuncia di primo grado rilevando, in estrema sintesi, che, pacifici i fatti, le addizioni operate dal pubblico ufficiale ad atto pubblico già perfetto configuravano sotto il profilo oggettivo il falso contestato, avendo l'intervento postumo sostanzialmente stravolto il senso del referto;
quanto all'elemento soggettivo, poi, irrilevante il fine perseguito dall'imputato - e da costui indicato nella ravvisata necessità di rendere il contenuto dell'atto pienamente conforme all'esigenza informativa tipica l'alterazione del documento appariva di tale sostanza da non potere sfuggire all'agente "pur potendosi convenire che ebbe a trattarsi di una intenzionale leggerezza per aggiustare un referto lacunoso". L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione, proponendo, quale motivo di impugnazione, la "violazione della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen. in relazione all'art. 476 cod.pen.",
sul rilievo che la Corte territoriale, abbracciando una tesi giuridica "oltremodo rigorista" in tema di falso materiale dell'atto pubblico, avrebbe omesso di considerare: a) sotto il profilo oggettivo, che l'alterazione del referto - espresso in un modulo predisposto "per refertare un dipendente" e, quindi, "adattato" alla fattispecie (visita di persona estranea all'amministrazione) - non ne aveva tuttavia immutato la sua propria funzione probatoria ovvero la stessa inidoneità originaria del documento a provare il requisito del diritto al congedo in capo alla TI;
b) sotto il profilo soggettivo, l'evidente difetto della intenzione dell'agente di creare un documento falso o di alterare un documento vero al fine di rendere possibile un inganno circa il tema dello stesso".
Il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'infondatezza del motivo.
Quanto al primo rilievo, invero, premesso che non può essere messa minimamente in discussione l'idoneità del documento (assolutamente inconferente la modulistica) a provare un elemento essenziale ai fini del congedo richiesto dalla dipendente, risulta acquisita in fatto la circostanza che al referto, formato e perfetto (tanto che una copia venne rilasciata al soggetto interessato) ed attestante il ricovero della AN, il OR aggiunse, nella copia destinata al Provveditorato - pertanto destinata all'iter amministrativo avviato con la richiesta di congedo - la postilla "negativo", preceduta dalla considerazione che sarebbe occorsa, ai fini del diritto al congedo della istante, la dichiarazione del Primario;
in tali termini, il referto già perfetto ha subito un indubbio stravolgimento contenutale, avendo in sostanza il OR, pure inserendo formalmente la riserva circa la necessità di un giudizio superiore, negato la condizione dell'AN nei termini originariamente dichiarati (e che il ricorrente non sostiene essere contra verum).
Nè può seguirsi l'osservazione del ricorrente che il congedo straordinario non sarebbe stato in ogni caso concesso alla TI quand'anche l'atto non avesse subito addizioni, posto che per tal via il ricorrente, veicola la pretesa di una nuova valutazione del fatto ovvero la formulazione di una ipotesi non autorizzata dall'esame del testo delle sentenze di merito. Quanto al secondo rilievo, la sentenza impugnata ha dato atto di una modifica del significato dell'atto di tal s portata da non poter sfuggire all'agente nel momento dell'intervento sullo stesso, sì da giustificare l'apprezzamento della piena consapevolezza dell'imputato di alterare l'atto; la mancanza della intenzione di provocare un evento tale da "rendere possibile un inganno circa il tema dello stesso" è circostanza indifferente al tema del dolo - che notoriamente non richiede ne' un animus nocendi ne' un animus decidendi - e neppure il ricorrente può fondatamente sostenere che la stessa sentenza avrebbe convenuto per una condotta tenuta per mera leggerezza (dunque per semplice colpa, insufficiente a rendere punibile il fatto), perché la testuale enunciazione che si è trattato di una "intenzionale leggerezza" è unicamente rimproverabile di evidente antinomia ma, in concreto, è altrettanto testualmente seguita dalla conclusione che l'imputato volle "aggiustare" il referto (come, del resto, finisce con l'ammettere lo stesso ricorrente) e, pertanto, agì con dolo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.740,00 (di cui euro 1600,00 per onorari).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.740,00, di cui euro 1600,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004