Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
L'omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. può essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto la diminuente per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge nelle misura fissa di un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2007, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 03149
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 021907/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI IZ VE, N. IL 15/04/1940;
avverso SENTENZA del 20/02/2007 TRIBUNALE di PISTOIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
udito il difensore avv. CALDARULO Nicola Marco Antonio di Pistoia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 febbraio 2007, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto SI RI SA responsabile dei reati previsti dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, comma 2 (deposito incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi) e dal citato decreto, art. 51, comma 1 (illecita operazione di autosmaltimento di rifiuti per combustione) e lo ha condannato, con i benefici di legge, alla pena di Euro 12.000,00 di ammenda per il primo di detti reati e di Euro 4.000,00 di ammenda per il secondo.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha accertato in fatto che l'imputato aveva depositato dei rifiuti (provenienti da un capannone nel quale erano in corso lavori di pavimentazione) sul piazzale della sua azienda;
in diritto, ha escluso che il deposto potesse qualificarsi controllato perché era carente la prova che i rifiuti fossero raggruppati per categorie omogenee. In merito al residuo reato, il Giudice ha ritenuto inconferente che i dipendenti dell'imputato non avessero notato l'incendio che era provato dalle dichiarazioni di altri testimoni e dalle foto.
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello (che deve essere qualificato ricorso per Cassazione essendo la decisione, di condanna alla ammenda, solo sindacabile in sede di legittimità) con il quale, dopo avere passato in rassegna le emergenze processuali, deduce difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i rifiuti erano stati collocati in modo omogeneo sul terreno e poi, come risulta dalle testimonianze, sparsi per una emergenza del vivaio di cui era titolare (una rottura di un tubo di irrigazione che aveva determinato la impellente necessità di scavare una buca);
- che i testi a difesa hanno escluso l'attività di autosmaltimento dei rifiuti per incenerimento sicché le fiamme erano state attivate da terzi;
- che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena e non è stato operata la diminuzione per il rito abbreviato. Con i motivi aggiunti, il ricorrente (oltre a ribadire quanto asserito nei motivi principali) solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. sotto il profilo che la norma consente al Pubblico Ministero di appellare contro tutte le sentenze di proscioglimento, mentre allo imputato è inibita tale facoltà per quelle di condanna alla sola pena dell'ammenda.
Relativamente alla questione di illegittimità costituzionale, si rileva come il testo dell'art. 593 c.p.p., comma 2, novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1 prevedeva che le sentenze di proscioglimento potessero essere appellate, sia dall'imputato sia dal Pubblico Ministero, nelle sole ipotesi dell'art. 603 c.p.p., comma 2 (cioè nei casi di prove nuove e decisive sopravvenute o scoperte dopo la decisione di primo grado). Sulla norma modificata dell'art.593 c.p.p., è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza
26/2007, ha dichiarato la illegittimità della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui escludeva che l'organo della accusa potesse appellare contro le sentenza di proscioglimento con la eccezione su segnalata.
In tale modo, l'art. 593 c.p.p., comma 2, va ora letto nel senso che è stata ripristinata, in via generale e senza distinzione di reati, la facoltà del Pubblico Ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, mentre tale possibilità è rimasta limitata per l'imputato (dal momento che la norma in parte qua non è stata modificata dalla Corte Costituzionale) alle ipotesi dell'art.603 c.p.p., comma 2.
Non è propettabile una ipotesi di riviviscenza del vecchio testo dell'art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla L. n. 128 del 2001, art.13) che prevedeva un diverso sistema sui limiti della appellabilità
delle sentenze di proscioglimento;
ciò in quanto la L. n. 46 del 2006 ha interamente riformulato la disposizione dell'art. 593 c.p.p.
e non ha operato interventi su di essa (Cassazione Sezione terza ordinanza 19037/2007). La riscontrata asimmetria tra le parti processuali e la sua eventuale non ragionevolezza, non rileva nel presente giudizio in quanto, di fronte ad una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (tale è il caso in esame), sia imputato sia Pubblico Ministero sono in una posizione paritetica: entrambi possono solo ricorrere in Cassazione, subiscono la privazione del secondo grado di giurisdizione (legittima perché il principio della appellabilità non ha tutela costituzionale) e sono obbligati a formulare le loro censure secondo le griglie normative dell'art. 606 c.p.p.. Nel merito, si osserva che il Tribunale ha avuto cura di indicare le fonti di prova testimoniali in base alle quali ha tratto il convincimento sulla ricostruzione storica dei fatti in esame (l'imputato ha collocato su di un sito di sua pertinenza in ordine sparso rifiuti di varia natura).
Il Giudice ha preso nella dovuta considerazione la tesi della difesa - che ha sostenuto la sussistenza di un deposito controllato e, quindi, libero - ed ha esplicitato la decisiva considerazione per la quale la prospettazione non fosse condivisibile: era carente la condizione indefettibile della organizzazione tipologica del materiale che configura il deposito come temporaneo. L'apparato argomentativo è congruo, completo, corretto;
in tale situazione, il ricorrente chiede una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio, alternativa a quella operata dal Giudice di merito, e formula censure non proponibili alla Corte di legittimità anche dopo la novazione legislativa dell'art. 606 c.p.p., introdotta con la L. n. 46 del 2006. La modifica facoltizza solo la Corte di legittimità a verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato con indagine extratestuale avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente segnala arbitrariamente non considerati o male interpretati. Rimane fermo il divieto per la Cassazione, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, di una diversa lettura del materiale probatorio anche se plausibile.
Di conseguenza, non è sufficiente, per sostenere il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del processo siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
necessita che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione. Tale non è il caso in esame. Il ricorrente fonda le sue censure sulle dichiarazioni di testi della difesa, dipendenti dello imputato, le cui affermazioni il Tribunale ha già motivatamente disatteso perché si pongono in contrasto con quanto asserito da altri dichiaranti del tutto estranei alle sorti del processo. In relazione al regime sanzionatorio, si rileva che il Tribunale ha sinteticamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale in materia;
una motivazione più esaustiva non era dovuta stante la opzione per la sola pena pecuniaria quantificata in maniera non grave.
Meritevole di accoglimento è la residua censura dal momento che il Giudice, pur dando atto nel corpo della sentenza che ha proceduto con il rito abbreviato, non ha nel computo della pena applicato la diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2. L'errore può essere emendato direttamente da questa Corte a sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. L, come precisato nel dispositivo, perché la diminuente per il rito non è discrezionale, ma fissata dalle legge nella misura di un terzo.
P.Q.M.
La Corte dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale;
rettifica la pena che determina in Euro 8.000,00 di ammenda per il reato sub A ed in Euro 2667,00 per quello sub B;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008