Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poichè tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 52538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52538 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 2003
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 53307/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RI N. IL 27/04/1973;
avverso l'ordinanza n. 90/2013 TRIBUNALE di LATINA, del 31/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2013 il G.E. del Tribunale di Latina rigettava l'istanza proposta nell'interesse di LI IO e relativa alla non esecutività del titolo rappresentato dalla decisione emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 7 aprile 2009 (confermativa della decisione di primo grado del 29.11.2006). L'istante ha sostenuto che la decisione della Corte d'Appello non era stata a lui ritualmente notificata, posto che l'estratto risulta notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., in assenza di elezione di domicilio.
Ad avviso del giudice dell'esecuzione il vizio risulta sanato dall'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore avv. Zeppieri "allupo nominato", ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte in data 10 febbraio 2011. Si afferma che la proposizione del ricorso da parte del difensore, in virtù di specifico mandato, determina una ragionevole presunzione di conoscenza del provvedimento (la decisione della Corte d'Appello emessa in contumacia) e dunque consuma il diritto di impugnazione. Peraltro in detto ricorso la questione relativa alle modalità di notificazione dell'estratto contumaciale al LI non era stata posta, il che determina sanatoria.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore avv. Marino - LI IO, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione sub specie travisamento del fatto. Nel ricorso si rappresenta che il mandato difensivo era stato conferito dal LI al difensore avv. Zeppieri in data anteriore alla celebrazione del giudizio di appello e non in data successiva. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto da detto difensore non può essere interpretato come indicativo dell'avvenuta conoscenza del provvedimento, ne' può sanare il vizio relativo alla notifica dell'estratto contumaciale.
L'imputato, pertanto, resta titolare - data la nullità della notifica - del proprio autonomo potere di impugnazione della decisione emessa dalla Corte d'Appello, non essendosi consumato detto potere in virtù della impugnazione proposta dal difensore.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Risulta dagli atti che il mandato conferito da LI IO al difensore avv. Zeppieri reca la data del 22 dicembre 2007 ed è pertanto anteriore alla celebrazione del giudizio di Appello. In primo grado LI risultava difeso di ufficio da altro difensore. Può dirsi pertanto che la nomina fiduciaria è indicativa della volontà di farsi assistere per la celebrazione del giudizio di appello ma non esplica alcuna valenza "indicativa" della effettiva conoscenza del deposito della decisione di secondo grado in capo al LI. Non può pertanto ritenersi l'avv. Zeppieri nominato "al fine di" proporre il ricorso per cassazione, come sostenuto nella decisione impugnata.
Pertanto, l'impugnazione successiva (ricorso per cassazione) proposta dall'avv. Zeppieri va ritenuta espressione del potere riconosciuto dalla legge (art. 571 c.p.p., comma 3) al difensore, che sia tale all'atto del deposito del provvedimento ma non consuma la potestà di impugnare dell'imputato (si veda Corte Cost. n. 317 del 2009, secondo cui .. l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona..), salvo che si dimostri l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del soggetto rimasto contumace. In effetti, se vi è a monte rituale notifica dell'estratto contumaciale la mancata proposizione della impugnazione personale può ricollegarsi - almeno per quanto riguarda il profilo di esecutività del titolo - ad una scelta consapevole dell'imputato contumace e dunque il potere si consuma per mancato esercizio da parte del suo titolare.
Ma lì dove tale notifica manchi la mancata proposizione del ricorso personale va ordinariamente rapportata alla mancata conoscenza legale del provvedimento, con irrilevanza dell'atto di impugnazione proposto in via autonoma dal difensore, in virtù della citata decisione della Corte Costituzionale del 2009 e delle sue ricadute sistematiche. Del tutto fuorviante appare - peraltro - il riferimento alla massima estratta dalla decisione della Sez. 2^ n. 25778 del 2012 (rv 253083) posto che la lettura dell'intera decisione esclude che questa Corte, in caso di ricorso per cassazione, abbia inteso stabilire il principio per cui l'irregolarità della notifica al contumace della sentenza di appello debba essere necessariamente eccepita dal difensore ricorrente, con le conseguenze ipotizzate nel provvedimento impugnato.
Al di là della eccessiva semplificazione di una questione di diritto obiettivamente complessa derivante dalla - invero imperfetta - redazione della massima (che però, non a caso, esordisce affermando .. in tema di appello..) è del tutto chiaro che il ragionamento seguito in tale decisione è strettamente correlato alla conformazione del giudizio di appello e alla instaurazione effettiva del contraddittorio - in tal sede - con l'imputato (evento che nel giudizio di legittimità con impugnazione proposta dal difensore di fiducia non si produce ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5 e art. 613 c.p.p., comma 4). L'ipotesi di sanatoria è pertanto correlata in tale decisione (si veda il par. 6 della motivazione) esclusivamente alla effettiva comparizione dell'imputato (il titolare della potestà concorrente) nel giudizio di appello, a seguito della citazione, e alla mancata proposizione della eccezione relativa alle modalità della notifica dell'estratto contumaciale della decisione di primo grado e non può certo estendersi ad altre ipotesi, neanche previste in motivazione. Nel caso in esame, pertanto, non può ritenersi affidabile - per quanto sinora detto - l'indicatore di effettiva conoscenza valorizzato nel provvedimento impugnato, il che comporterebbe la declaratoria di non esecutività del titolo, con rinnovazione della notificazione non validamente eseguita e decorrenza di nuovo termine per impugnare ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 1. Va tuttavia rilevato che( in virtù della prospettiva coltivata;
il giudice dell'esecuzione ha ritenuto - nella economia della decisione - scontata la non ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale della decisione di appello, senza motivare sul punto. Tale accertamento di fatto va invece compiuto, non potendosi escludere l'esistenza di una previa elezione di domicilio che avrebbe - in ipotesi - reso valida la procedura seguita per la notifica della decisione di Appello.
Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014