CASS
Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2023, n. 51231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51231 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. LE GI, nato a [...] il [...] 2. EL LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale si Napoli del 06/06/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB NI, che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli indagati in relazione alla contestazione sub D) - estorsione -; annullata con rinvio, relativamente al solo LE, per le contestazioni relative ai capi A), B) e C) - omicidio e reati satelliti -; con declaratoria di inammissibilità del ricorso in riferimento ai predetti addebiti provvisori per quanto concerne EL e per entrambi in ordine alla contestazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo E); letta la memoria scritta depositata dal difensore di EL LO, Avvocato Claudio Davino, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51231 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli / con ordinanza del 6 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 4 luglio) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il 24 aprile 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico di LE GI e EL LO. 2. Gli addebiti mossi in fase cautelare a carico degli indagati sono relativa. ai delitti di: concorso in omicidio pluriaggravato (anche dalla "mafiosità") di IT OR (soggetto affiliato al clan CI che sarebbe stato ucciso per punirlo di una relazione sentimentale intrapresa con la moglie di un capoclan, SE CI, quando quest'ultimo era detenuto), commesso il 27 settembre 2013 [capo A)] e i reati "satelliti" di porto di armi da fuoco - utilizzate per l'omicidio - e distruzione del cadavere dell'ucciso [capi B) e C)]; estorsione in concorso pluriaggravata (anche ex art. 416-bis.1 cod. pen.) a,clanni di contrabbandieri di sigarette dai quali esigevano con metodo mafioso una "tangente" sui guadagni derivanti dall'illecita attività di contrabbando (in epoca successiva e prossima al 16 settembre 2013 ed antecedente al 26 settembre 2013) [capo D)]; partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., di stampo camorrista, "clan CI", successivamente confluita nella congregazione criminale nota come "Alleanza di Secondigliano" o il "Sistema" (in Napoli nell'anno 2013) [capo E)]. 3. Avverso l'ordinanza del riesame gli indagati, a mezzo dei propri d ifensori, hanno proposto ricorsi nei quali deducono un unico, identico, motivo, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali - poste dai Giudici della caul:ela a fondamento della piattaforma di gravità indiziaria - in quanto atti di indagine eseguiti dopo la scadenza dei termini ex artt. 406 e 407 cod. proc. pen. Rilevano i ricorrenti che tale eccezione era stata ritualmente formulata al Tribunale del riesame che l'ha rigettata richiamando un risalente e non condivisibile precedente di legittimità (secondo cui in caso di contestazione di delitto associativo le indagini non avrebbero un termine massimo di durata) superato da più recenti e argomentati arresti della Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. L'ordinanza impugnata (pag. 9 e 10) a fronte della eccezione formulata dalle difese di LE GI e EL LO (di cui viene dato conto a pag. 6 e 7) di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a partire dall'agosto del 2013, successivamente alla scadenza dei termini di indagine, ha ritenuto che, pur essendo tali indicazioni temporali corrette, "le intercettazioni sono state, tuttavia, legittimamente autorizzate e prorogate, in quanto tali, sono pienamente 2 utilizzabili perché disposte per un reato permanente quale l'associazione a delinquere di stampo mafioso". A tale riguardo il Tribunale del riesame richiama una sentenza di questa Sezione secondo cui in caso di reato permanente 1 i termini delle indagini hanno durata per il tempo in cui permane la consumazione (Sez 6, n. 38865 del 7 ottobre 2008, Magri, Rv. 241751, nella quale, in riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, la Corte ebbe a rigettare l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen.). 2.1. Tale precedente è stato però oggetto di meditata riconsiderazione con una recente sentenza, sempre di questa Sezione (n. 12080 del 15/12/2022 - dep. 2023, Rossetto ed altri), alla quale fanno riferimento sia i ricorrenti che il Procuratore generale presso questa Corte. In questa pronuncia si è ritenuto che il precedente orientamento (al quale si è richiamata l'ordinanza impugnata) «non possa essere condiviso in quanto il principio da esso dettato - che non sembra tenere in adeguata considerazione le previsioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen. - avrebbe l'effetto di cancellare, nei reati permanenti, il termine di durata delle indagini preliminari, termine che è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato». Si è anche rilevato che «Più recentemente - in riferimento alla iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle indagini preliminari protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato - questa Sezione (sent. n. 13844 del 24 gennaio 2018, Lupini, non massimata) ha precisato che anche nel procedimento relativo a reati permanenti "opera tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., così che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, comma 2 cod. proc. pen.". In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziata dalla nuova disciplina della "retrodatazione dell'iscrizione" volta appunto ad evitare che una iscrizione ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, di indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022)». Nella medesima sentenza si è ribadito il principio - già affermato da questa Corte (tra le altre, v. Sez. 6, n. 22016 del 6 marzo 2019, Nicotra, Rv. 276965) - secondo cui «nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento cli circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato;
ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione». 3 2.2. Il principio sopra riportato è stato poi ribadito da Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, CH e, da ultimo, da Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023, PM c. SC (che ha indicato come « la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce cli questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. In tal modo, infatti, il dettato dell'art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, CH, n. 10687; sez. 6, n.12080 del 15/12/2022)». 2.3. Ritiene il Collegio che detto principio debba essere qui confermato non solo perché è stato recepito da plurime e recenti sentenze, a fronte del precedente del 2008 rimasto isolato, ma soprattutto perché è l'unico conforme alla disciplina normativa come sopra ricostruita. 3. L'eccezione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine risulta anche tempestivamente formulata dagli indagati in sede di richiesta di riesame. 3.1. Invero, l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi - si è precisato - non nell'interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (così, Sez. 6, n. 40500 del 24 settembre 2019, Barletta, Rv. 277345: fattispecie in cui l'eccezione di inutilizzabilil:à di consulenze tecniche depositate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non sollevata in sede di interrogatorio, è stata ritenuta tempestivamente proposta in sede di riesame;
in senso conforme, Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022 dep. 2023, citata). 4. Per le suesposte considerazioni, le intercettazioni, autorizzate quando erano ormai scaduti i termini - ancorchè prorogati - delle indagini preliminari, debbono ritenersi non utilizzabili. Ritiene il Collegio che, pertanto, si impone relativamente ad entrambi gli indagati l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale del riesame verifichi quali atti di indagine risultino utilizzabili (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini) e quali no e, all'esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine "tardivi", possano ancora ritenersi configurabili a carico dei predetti le fattispecie oggetto degli addebiti provvisori posti a fondamento della disposta custodia cautelare. Tale conclusione va adottata con riferimento a tutte le contestazioni cautelari formulate nei confronti di LE e EL atteso che nell'ordinanza impugnata le intercettazioni sono ampiamente 4 Il Consigliere qtensofe prese in considerazione per tutti gli addebiti, e nei confronti di entrambi gli indagati, essendo quindi necessaria una complessiva rivalutazione che, involgendo profili di merito, non può essere compiuta da questa Corte. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., per la cui esecuzione viene incaricata la Cancelleria.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 novembre 2023 II Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB NI, che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli indagati in relazione alla contestazione sub D) - estorsione -; annullata con rinvio, relativamente al solo LE, per le contestazioni relative ai capi A), B) e C) - omicidio e reati satelliti -; con declaratoria di inammissibilità del ricorso in riferimento ai predetti addebiti provvisori per quanto concerne EL e per entrambi in ordine alla contestazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo E); letta la memoria scritta depositata dal difensore di EL LO, Avvocato Claudio Davino, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51231 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli / con ordinanza del 6 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 4 luglio) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il 24 aprile 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico di LE GI e EL LO. 2. Gli addebiti mossi in fase cautelare a carico degli indagati sono relativa. ai delitti di: concorso in omicidio pluriaggravato (anche dalla "mafiosità") di IT OR (soggetto affiliato al clan CI che sarebbe stato ucciso per punirlo di una relazione sentimentale intrapresa con la moglie di un capoclan, SE CI, quando quest'ultimo era detenuto), commesso il 27 settembre 2013 [capo A)] e i reati "satelliti" di porto di armi da fuoco - utilizzate per l'omicidio - e distruzione del cadavere dell'ucciso [capi B) e C)]; estorsione in concorso pluriaggravata (anche ex art. 416-bis.1 cod. pen.) a,clanni di contrabbandieri di sigarette dai quali esigevano con metodo mafioso una "tangente" sui guadagni derivanti dall'illecita attività di contrabbando (in epoca successiva e prossima al 16 settembre 2013 ed antecedente al 26 settembre 2013) [capo D)]; partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., di stampo camorrista, "clan CI", successivamente confluita nella congregazione criminale nota come "Alleanza di Secondigliano" o il "Sistema" (in Napoli nell'anno 2013) [capo E)]. 3. Avverso l'ordinanza del riesame gli indagati, a mezzo dei propri d ifensori, hanno proposto ricorsi nei quali deducono un unico, identico, motivo, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali - poste dai Giudici della caul:ela a fondamento della piattaforma di gravità indiziaria - in quanto atti di indagine eseguiti dopo la scadenza dei termini ex artt. 406 e 407 cod. proc. pen. Rilevano i ricorrenti che tale eccezione era stata ritualmente formulata al Tribunale del riesame che l'ha rigettata richiamando un risalente e non condivisibile precedente di legittimità (secondo cui in caso di contestazione di delitto associativo le indagini non avrebbero un termine massimo di durata) superato da più recenti e argomentati arresti della Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. L'ordinanza impugnata (pag. 9 e 10) a fronte della eccezione formulata dalle difese di LE GI e EL LO (di cui viene dato conto a pag. 6 e 7) di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a partire dall'agosto del 2013, successivamente alla scadenza dei termini di indagine, ha ritenuto che, pur essendo tali indicazioni temporali corrette, "le intercettazioni sono state, tuttavia, legittimamente autorizzate e prorogate, in quanto tali, sono pienamente 2 utilizzabili perché disposte per un reato permanente quale l'associazione a delinquere di stampo mafioso". A tale riguardo il Tribunale del riesame richiama una sentenza di questa Sezione secondo cui in caso di reato permanente 1 i termini delle indagini hanno durata per il tempo in cui permane la consumazione (Sez 6, n. 38865 del 7 ottobre 2008, Magri, Rv. 241751, nella quale, in riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, la Corte ebbe a rigettare l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen.). 2.1. Tale precedente è stato però oggetto di meditata riconsiderazione con una recente sentenza, sempre di questa Sezione (n. 12080 del 15/12/2022 - dep. 2023, Rossetto ed altri), alla quale fanno riferimento sia i ricorrenti che il Procuratore generale presso questa Corte. In questa pronuncia si è ritenuto che il precedente orientamento (al quale si è richiamata l'ordinanza impugnata) «non possa essere condiviso in quanto il principio da esso dettato - che non sembra tenere in adeguata considerazione le previsioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen. - avrebbe l'effetto di cancellare, nei reati permanenti, il termine di durata delle indagini preliminari, termine che è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato». Si è anche rilevato che «Più recentemente - in riferimento alla iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle indagini preliminari protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato - questa Sezione (sent. n. 13844 del 24 gennaio 2018, Lupini, non massimata) ha precisato che anche nel procedimento relativo a reati permanenti "opera tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., così che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, comma 2 cod. proc. pen.". In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziata dalla nuova disciplina della "retrodatazione dell'iscrizione" volta appunto ad evitare che una iscrizione ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, di indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022)». Nella medesima sentenza si è ribadito il principio - già affermato da questa Corte (tra le altre, v. Sez. 6, n. 22016 del 6 marzo 2019, Nicotra, Rv. 276965) - secondo cui «nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento cli circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato;
ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione». 3 2.2. Il principio sopra riportato è stato poi ribadito da Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, CH e, da ultimo, da Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023, PM c. SC (che ha indicato come « la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce cli questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. In tal modo, infatti, il dettato dell'art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, CH, n. 10687; sez. 6, n.12080 del 15/12/2022)». 2.3. Ritiene il Collegio che detto principio debba essere qui confermato non solo perché è stato recepito da plurime e recenti sentenze, a fronte del precedente del 2008 rimasto isolato, ma soprattutto perché è l'unico conforme alla disciplina normativa come sopra ricostruita. 3. L'eccezione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine risulta anche tempestivamente formulata dagli indagati in sede di richiesta di riesame. 3.1. Invero, l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi - si è precisato - non nell'interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (così, Sez. 6, n. 40500 del 24 settembre 2019, Barletta, Rv. 277345: fattispecie in cui l'eccezione di inutilizzabilil:à di consulenze tecniche depositate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non sollevata in sede di interrogatorio, è stata ritenuta tempestivamente proposta in sede di riesame;
in senso conforme, Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022 dep. 2023, citata). 4. Per le suesposte considerazioni, le intercettazioni, autorizzate quando erano ormai scaduti i termini - ancorchè prorogati - delle indagini preliminari, debbono ritenersi non utilizzabili. Ritiene il Collegio che, pertanto, si impone relativamente ad entrambi gli indagati l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale del riesame verifichi quali atti di indagine risultino utilizzabili (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini) e quali no e, all'esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine "tardivi", possano ancora ritenersi configurabili a carico dei predetti le fattispecie oggetto degli addebiti provvisori posti a fondamento della disposta custodia cautelare. Tale conclusione va adottata con riferimento a tutte le contestazioni cautelari formulate nei confronti di LE e EL atteso che nell'ordinanza impugnata le intercettazioni sono ampiamente 4 Il Consigliere qtensofe prese in considerazione per tutti gli addebiti, e nei confronti di entrambi gli indagati, essendo quindi necessaria una complessiva rivalutazione che, involgendo profili di merito, non può essere compiuta da questa Corte. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., per la cui esecuzione viene incaricata la Cancelleria.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 novembre 2023 II Presidente