Sentenza 29 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I D E ITALIANA A A T O S S R O B T BLICA P A S T I 'IM G B A L .74) E L R R A n T I 01338 /03 D L 7 8 D 19 A E I , T o NOM DEL POL TAL O z N N O Legge r a L E G m L S O 6 E O (Art. 12 B CORT ASSAZIONE A D Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 14110/00 Cron. 2910 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maria G. Ud. 21/10/02 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Consigliere -Dott. Giuseppe Vito A. MAGNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso l'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
SA AN LA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso l'avvocato GIUSEPPE BALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura a 2002 margine del controricorso;
-> controricorrente1912 -1- 1 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA depositato il 03/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE ARCANGELIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente. 1'Avvocato BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 febbraio 1999 NF ZI chiedeva al Tribunale di Roma la modifica delle condizioni della separazione consensuale dalla moglie NN LA AS - ai sensi delle quali egli si era tra l' altro impegnato, a definizione di una serie di controversie all' epoca pendenti con il coniuge ed anche a titolo di capitalizzazione e liquidazione anticipata dell' assegno di mantenimento, a provvedere al pagamento dei premi relativi ad una polizza assicurativa sulla vita a lui intestata e ceduta alla AS fino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 1998 e ad integrarne il capitale fino alla concorrenza di L. 70.000.000 ove alla scadenza esso risultasse di importo inferiore deducendo che in data 28 maggio - 1998 la moglie aveva ereditato un cospicuo patrimonio e chiedendo che si dichiarasse che da quella data nulla le era più dovuto a titolo di mantenimento. Con decreto del 30 marzo - 19 aprile 1999 il Tribunale rigettava la domanda. Proposto reclamo dal ZI, con decreto del 22 dicembre 1999 3 febbraio 2000 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, osservando in motivazione che le clausole riportate nel verbale di separazione consensuale costituivano la risultante di un complesso accordo transattivo, diretto a regolare ogni rapporto economico tra le parti e a porre fine anche ad altre liti tra loro insorte: in particolare, l'assunzione nell' atto di transazione da parte del ZI dell' obbligo di provvedere, previa cessione alla moglie di tutti i diritti nascenti dalla polizza sulla vita, al pagamento dei ratei di premio fino alla scadenza ed alla eventuale integrazione del capitale costituiva mera modalità di pagamento della maggior somma di L. 250.000.000, definitivamente stabilita in detto atto non solo a titolo di capitalizzazione e liquidazione anticipata dell' assegno di mantenimento, ma anche quale corrispettivo della rinuncia da parte della AS ad ogni diritto sulla s.a.s. Linearc, di cui entrambi i coniugi erano soci. Tale impegno, attinente all'esecuzione di una transazione avente ad oggetto diritti disponibili e compiutamente definita in ogni suo aspetto, che aveva condizionato il consenso alla separazione, non era pertanto suscettibile di modifiche in forza di circostanze sopravvenute, e specificamente per effetto del dedotto mutamento delle condizioni economiche della donna. Rilevava altresì per completezza espositiva che ad analoghe conclusioni era possibile pervenire prescindendo dalla preesistenza dell' atto di transazione ( peraltro chiaramente richiamato nel verbale di separazione ), sia perchè la corresponsione della somma di L. 70.000.000 non risultava collegata esclusivamente all' adempimento degli obblighi di mantenimento, ma costituiva anche il corrispettivo di altre rinunce contenute nello stesso verbale, sia perchè doveva comunque considerarsi applicabile per analogia il principio stabilito nell' art. 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall' art. 10 della legge n. 74 del 1987, che esclude la proponibilità di qualsiasi ulteriore domanda di contenuto economico nel caso di liquidazione una tantum dell' assegno divorzile. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ZI sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso illustrato con memoria la AS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico complesso motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, motivazione meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente qualificato come transazione, come tale comportante la immodificabilità degli impegni assunti in sede di separazione, una mera puntuazione" intervenuta tra i coniugi nella prospettiva della " separazione e priva di ogni autonomia rispetto alla successiva separazione consensuale. Si aggiunge che la clausola relativa ad un diritto per sua natura indisponibile non poteva che essere contenuta in un verbale di separazione consensuale ed era pertanto ineludibilmente soggetta al regime di modifica di cui all' art. 710 c.p.c. Si osserva altresì che una rinuncia preventiva del ZI alla revisione delle condizioni di separazione dovrebbe considerarsi viziata da nullità e si rileva che una interpretazione della norma che ritenesse consentita la rinuncia ad ogni possibile azione a tutela dei propri diritti porrebbe seri dubbi di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. In relazione al secondo ordine di argomentazioni svolte nel decreto impugnato si deduce che la disposizione di cui all' art. 5 comma 8 della legge sul divorzio concerne la diversa ipotesi in cui la somma una tantum a titolo di mantenimento sia stata già erogata e si riferisce al coniuge che alla ricevuto l'assegno capitalizzato, e non all' altro coniuge che non abbia ancora adempiuto all' obbligo assunto. Si 3 osserva altresì che l'art. 710 c.p.c. pone un principio di carattere generale, che informa tutto il sistema delle condizioni della separazione consensuale e delle pronunce accessorie della sentenza di separazione giudiziale, rispetto al quale la suindicata disposizione di cui all'art. 5 comma 8 costituisce norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. Si rileva ancora che una modifica delle condizioni di separazione non poteva considerarsi preclusa per essersi nelle stesse pattuizioni precisato che la somma che il ZI si era obbligato a versare aveva valore anche di capitalizzazione e liquidazione anticipata " dell' ་་ assegno, stante l' ambiguità dell' inciso "anche". Si sostiene inoltre che l' impossibilità di definire l'importo dovuto a titolo di liquidazione delle quote della LINEARC s.a.s. e di quello a titolo di capitalizzazione dell' assegno comporta la nullità della pattuizione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell' oggetto. Si sostiene infine la nullità dell' asserito contratto di transazione per illiceità della causa. La complessa censura è infondata, in tutte le sue articolazioni. Come risulta dalla esposizione in fatto che precede, la Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento in ordine alla insussistenza dei presupposti per la revisione delle condizioni di separazione sull' assorbente rilievo che l' impegno assunto dal ZI in sede di transazione a provvedere, previa cessione in favore della moglie di tutti i diritti derivanti della polizza, al pagamento dei relativi premi fino alla scadenza ed eventualmente alla integrazione del capitale fino alla concorrenza di L. 70.000.000 costituiva mera modalità di pagamento della maggior somma di L. 250.000.000 già definitivamente ed irrevocabilmente stabilita in quell' atto sia a titolo di capitalizzazione e liquidazione anticipata dell' assegno di mantenimento, sia a titolo di corrispettivo della rinuncia ad ogni altra pretesa avanzata dalla AS. Soltanto per mera completezza espositiva la medesima Corte ha osservato che ad analoga conclusione di immodificabilità delle condizioni di separazione poteva pervenirsi prescindendo dalla preesistenza dell' atto di transazione ed avendo riguardo soltanto alle clausole della separazione omologata. Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non investono l' effettiva ratio decidendi, tutte le doglianze svolte avverso quest' ultima parte della motivazione del provvedimento impugnato. Identificata la ragione del decidere nell' affermazione che il diritto alla somma portata nella polizza, così come quello alla percezione della maggior somma concordata in sede di transazione, era già stato definitivamente stabilito in via transattiva ed era già entrato nel patrimonio della AS, e che il pagamento della polizza alla scadenza costituiva mero adempimento dell' obbligazione assunta, va rilevato che nessuna delle censure nelle quali la pur ampia articolazione del motivo si sostanzia appare rivolta avverso il relativo complesso motivazionale. Ed invero a fronte delle richiamate argomentazioni del provvedimento impugnato, che si profilano tanto più pregnanti ove si consideri che la domanda di revisione delle condizioni di separazione era stata proposta dopo la scadenza del termine di durata della polizza, e quindi era unicamente diretta - come 5 peraltro riconosce lo stesso ZI nelle premesse in fatto del proprio ricorso per cassazione a contrastare il diritto della cessionaria a - riscuotere il relativo capitale, il ricorrente da un lato inammissibilmente oppone una diversa qualificazione dell' accordo transattivo concluso da definire, secondo l' assunto svolto per la - prima volta in questa sede, come una mera puntuazione priva di 11 " efficacia contrattuale dall' altro lato prospetta la nullità sotto vari - profili della ravvisata transazione così introducendo un tema di dibattito anch' esso del tutto nuovo dall' altro lato ancora invoca il - principio generale di irrinunciabilità del diritto alla revisione delle condizioni di separazione, chiaramente non pertinente rispetto alla accertata volontà delle parti di realizzare in via transattiva un assetto di interessi riconducibile alla loro discrezionale ed autonoma determinazione, con l' assunzione del rischio economico della sopravvenienza di situazioni potenzialmente idonee a rendere le attribuzioni in esso previste inadeguate, in difetto o in eccesso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ZI al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.100,00, di cui € 3.000,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 21 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE дний гур De SERE 6 ILCANCELLIERE