Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14533 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Paolino14 5 33 02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.rï Magistrat Preside Dott. Salvatore R.G.N. 12779/99 - Consigliere 13198/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 33867 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud.06/05/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AD TT, elettivamente domiciliato in ROMA 24, presso lo studio dell'avvocato VIA L.MANTEGAZZA GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati DI GIANFRANCO, FORMIGLIA FRANCESCO, giusta delega MATTIA in atti;
ricorrente
contro
GE.CAP. SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13198/99 proposto da: LIQUIDAZIONE, in persona del legale 2002 GECAP SPA IN pro tempore, elettivamente domiciliato 1939 rappresentante -1- in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato BATTIANTE CARMINE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AD TT;
intimato avverso la sentenza n. 806/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 27/07/98 - R.G.N. 3248/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SPARANO per delega DI MATTIA e FRANCESCO FORMIGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- R.G. n. 12779 e 13198/99 Svolgimento del processo Il rag. TO AL ricorre per la cassazione della sentenza 2 - 27 luglio 1998 del Tribunale di Foggia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione da lui proposto nei confronti della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 19 settembre '96. Questa sentenza aveva, infatti, rigettato la domanda del AL tendente ad otte- nere la condanna della s.p.a. Gecap, concessionaria del servizio di riscossione tributi della città di Lucera, a mantenerlo in servizio, avendo escluso che possedesse i requisi- ti di cui all'art. 122, 1°comma o dell'art. 122, 4° comma, lettere a) o b) del d.P.R. 28 gennaio '88, n. 43, ovvero fosse stato assunto dal precedente gestore SA.PA, di cui era socio di maggioranza, prima del 31 dicembre '83, posto che "la riassunzione in epoca successiva del AL, comunicata dall'Esattoria comunale di Lucera all'UIL, all'IPL ed all'INPS con nota del 3.10.86.." non poteva "sanare tale irregolarità..."(v. ivi, pg.7), ovvero la mancata iscrizione al fondo, da cui era stato cancellato, stante la sua qualità di socio di maggioranza della SA.PA. La sentenza revocatoria impugnata, premesso che il ricorso depositato il 19 novembre '96 (v. preambolo della sentenza), rispetto al tempo di restituzione di due documenti (una nota del 1° marzo '83 e altra del 3 ottobre '86), avvenuto il 18 novembre '96 (las- so di tempo estremamente esiguo e che ha indotto a perplesse considerazioni l'opposta difesa!), già sequestrati in sede penale, andava ritenuto tempestivo, ha argomentato che v'era stata negligenza da parte del AL nella produzione, perché il loro sequestro, effettuato dalla Polizia giudiziaria, era stato disposto dal P.M. di Vasto nel maggio '92, quando era già stato introdotto, nel febbraio '90, su iniziativa della s.p.a. Gecap, nuovo concessionario, il giudizio di primo grado diretto a negare il suo diritto al mantenimen- to del posto di lavoro, trattandosi "di documenti di cui .. il AL conosceva l'esi- stenza (per averlo dichiarato il suo difensore in giudizio) ed il luogo di conservazione (sede della SA.PA.)..", di cui era stato, come accennato, socio di maggioranza almeno fino all'86. D'altra parte, la sentenza ha anche negato la decisività del primo documento del marzo '83 perché, seppure confermi l'assunzione prima del dicembre '83, ciò "non consente di affermare, ...che a quella data egli fosse iscritto al Fondo di previdenza di cui alla leg- ge n. 2/4/58, n. 377, (ex) art. 122, co. 2°, lett. a), d.p.r. '88/43 (essendo), dalla pro- duzione documentale acquisita nei primi due gradi di giudizio, invece,.. emerso esat- tamente il contrario.". Quanto al secondo documento, la sentenza, premesso che esso "era diretto a dimostrare che il AL fosse 'idoneo', nella successiva assunzione dell'ottobre 1986 a sostituire altro dipendente cessato dal servizio, avendo ottenuto fin dal 1985 la nomina a colletto- re esattoriale", aggiunge che "nella sentenza del Tribunale si legge, al penultimo capo- verso, che «la nota del 3/10/1986 (comunicazione al AL dell'assunzione in sosti- tuzione dello Stigliani) esclude di per sé che il AL, sia stato assunto nel 1986 per sostituire alcun avente diritto al mantenimento del rapporto e, quindi, la ricorrenza del- la fattispecie di cui all'art. 122, co. 4°, _lett. c), d.p.r. cit.. Ultronea quindi ogni indagi- ne sulla persona che egli sarebbe stato chiamato a sostituire e sull'idoneità da parte sua a sostituirla»>". In questa situazione processuale, prosegue la sentenza, "esclusa la ricorrenza della fat- tispecie di cui al comma 4° lett. c) dell'art. 122 sulla base di considerazioni che rendo- no completamente superflua ogni valutazione della idoneità del AL a sostituire altro dipendente cessato dal servizio, non si vede quale decisiva influenza possa avere sulla decisione un documento diretto a dimostrare semplicemente quella «idoneità»>", essendo "indubitabile che il Tribunale abbia ritenuto che il dipendente sostituito non rientrasse nell'ambito del personale di cui al comma 1 dell'art. 122 (avente diritto al mantenimento del rapporto di lavoro) ed alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo.". Contro questa sentenza il AL, con atto notificato il 23 giugno 99, ricorre per cas- sazione prospettando vizi di motivazione e violazione di legge. Resiste l'intimato con controricorso e ricorso incidentale notificato il 3 luglio 1999. Il ricorrente ha quindi depositato il 15 marzo 2002 una memoria difensiva "a chiari- mento dei motivi esposti nel ricorso principale" e, il 26 aprile, un'ulteriore memoria nei termini di cui all'art. 378, cod.proc.civ.. Motivi della decisione Premessa la riunione dei due ricorsi, perché proposti nei confronti della stessa senten- za, con il primo motivo di ricorso per cassazione il AL ipotizza "difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.) e omesso apprezzamento dei presupposti di diritto", contestando il giudizio d'inammissibilità della sentenza impugnata, fondato sia sulla possibilità di disporre, nel giudizio di primo grado, dei documenti posti a fondamento della revocazione, sequestrati nel maggio del '92, successivamente all'introduzione della causa, sia sull'assenza di decisività. Rileva, in particolare, che l'esigenza di dimostrare l'esistenza del suo rapporto di lavoro dall'ottobre '86, effettuata in sostituzione di altro dipendente, "senza soluzione di conti- nuità", sorse quando la Gecap, nel luglio del '92, allorché la relativa documentazione gli era stata sequestrata anche presso SA.PA., di cui era socio di maggioranza, depositò un documento dell'Inps, da cui risultava la mancata iscrizione nell'83 al Fondo pensio- ni e, quindi, l'esclusione del rapporto di lavoro sorto nell'83, sicché era sorta, per lui, la necessità di dimostrare la riassunzione dell'86. Assume, d'altra parte, che siffatta riassunzione non si evinceva dalla lettera SA.PA. del 3 ottobre '86 che comunicava all'Ispettorato del lavoro e ad altri Enti la sua assunzione senza la precisazione della sostituzione, "..nonostante la circostanza fosse ben eviden- ziata in altra nota della SA.PA. del 30.1.90, regolarmente agli atti, (Cfr. doc. n. 5)", poiché: "la nota del 3.10.1986 esclude di per sé che il AL sia stato assunto nel 1986 per sostituire alcun avente diritto al mantenimento del rapporto e, quindi, la ri- correnza della fattispecie di cui all'art. 122, co. 4, lett. c) d.p.r. cit. .". Quanto alla decisività dei documenti, lamenta che il Tribunale abbia "totalmente disat- teso il contenuto di una parte dei documenti esibiti nel giudizio di revocazione... dis- sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vasto in data 24.3.1997 e allegati alla memo- ria difensiva depositata in data 30.1.1998 (cfr. allegato n. 6)", facendo, per contro, "ri- ferimento solo ai documenti prodotti con l'atto introduttivo del giudizio di revocazio- ne" e si duole che sia stata presa in considerazione solo la lettera della SA.PA. del 1° marzo '83, a conferma della sua assunzione in quell'anno, da ritenere, peraltro, non de- cisiva, poiché successivamente gli era stata negata dall'INPS l'iscrizione al Fondo pen- sione, e il documento del 3 ottobre '86 che dimostrava la sua 'idoneità' ad essere assun- to nell'ottobre '86 per "sostituire altro dipendente cessato dal servizio, avendo ottenuto fin dall'85 la nomina a collettore esattoriale", ma non anche la sua assunzione ex art. 122, co. 4, lett. c), d.P.R. cit. "per sostituire alcun avente diritto al mantenimento del rapporto". D'altra parte, nella prima memoria, ribadisce d'essersi costituito in primo grado anche per rivendicare, in via riconvenzionale, non una "posizione sostitutiva in rispetto ad al- 5 tro dipendente cessato dal servizio, ai sensi del 4° comma, lett. c) dell'art. 122 del dpr 43/88, ma ...per rivendicare il diritto alla conservazione del posto, ai sensi del I° com- ma dell'art. 122 dpr citato, perché assunto nel 1983..." con l'effetto di dover solo "di- mostrare che il rapporto di lavoro fosse sussistente alla data del 31.12.1983 e che risultasse l'iscrizione al Fondo Pensioni INPS alla stessa data.", da lui comprovati mediante "la esibizione delle buste paga del 1983, attestanti l'esistenza del rapporto di lavoro, ed il MOD. 01/M dell'INPS, attestante i versamenti dei contributi per l'anno 1983.", richiamando le ulteriori argomentazioni già diffusamente esplicitate nel ricorso e lamentando, in particolare, che nel giudizio per revocazione il Tribunale "nulla dice in ordine a tutta l'altra documentazione dissequestrata in corso di causa in data 24.3.1997... e depositata il 14.4.1997". Per parte sua la spa Gecap in liquidazione, oltre a contestare totalmente il gravame, ne- gando la ricorrenza dei presupposti per il giudizio di revocazione, ben potendo il A- lino, con un minimo di diligenza, richiedere copia dei documenti sequestratigli, di cui conosceva l'esistenza detenendo il 98 % delle quote della srl, oppone tre motivi di ri- corso incidentale. Con il primo motivo denuncia vizi di motivazione per avere la sentenza di revocazione "delibato sulla base di un presupposto di fatto che non aveva formato oggetto del giu- dizio di merito", perché il AL aveva proposto domanda riconvenzionale per la condanna della SA.PA. al pagamento di circa 10 milioni e mezzo di lire "per retribu- zioni maturate durante un presunto rapporto di lavoro", senza chiedere una sentenza dichiarativa dell'esistenza del rapporto di lavoro, oltretutto la sua domanda di merito, contestativa di licenziamento, essendo ancorata ad un'assunzione risalente al marzo '83, supportata dall'art. 121 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 122 "generi- camente inteso, senza alcun richiamo alle previsioni del 4° comma lettere a), b) e c) (quest'ultima regolante la sostituzione di altro dipendente).". Obietta, pertanto, che il giudizio di revocazione non poteva prendere in considerazione la questione della riassunzione dell'86, estranea all'oggetto del giudizio di merito, limi- tato alla condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento delle retribu- zioni maturate dal gennaio al marzo '90. Anche con il secondo mezzo d'impugnazione incidentale questa parte illustra difetti di motivazione, avendo la sentenza impugnata trascurato di considerare che il AL 6 ' richiamò sempre e solo l'art. 122 del d.P.R. cit. non in funzione di una sua assunzione in sostituzione di altro dipendente (lettera 'c'), ma "in linea con l'assunzione del marzo 1983", sottolineando che il tentativo del AL di sostituire all'originaria domanda, ancorata a un rapporto sorto nell'83, quella dell' 86 si scontra con il suo comportamen- to processuale, in considerazione dei "diversi presupposti sia di fatto che di diritto!". Infine, con il terzo motivo di censura, sempre incentrato su vizi di motivazione, la Ge- cap, contestando il giudizio di tempestività formulato dal Tribunale sul tempo di ricon- segna, collegata al loro dissequestro, dei documenti attestanti la riassunzione (docu- menti peraltro non decisivi, non avendo la difesa del AL chiesto prove sul punto), rileva che controparte non doveva solo fornire la prova del tempo della loro riconsegna (verificatasi il 10 ottobre '96, secondo il verbale della Guardia di Finanza e non il 18 novembre), ma anche che non aveva avuto, prima, conoscenza della loro esistenza, sebbene la sua qualità di socio di maggioranza della SA.PA. deponesse in senso con- trario, e sostiene, essendo esaurito il termine per incardinare il giudizio di revocazione, depositato il 19 novembre '96, che il tentativo di "spostare in avanti il termine di ricon- segna... per arrivare alla tempestività del ricorso", attraverso un appunto informale del 18 ottobre (ma in altro passaggio si fa riferimento al 18 novembre), vergato sul docu- mento originale, da tal brigadiere De Lucia, attestante la riconsegna, in questo secondo momento, dei documenti originali sequestrati, di cui era stata contestata la genuinità, è sospetto. Ai fini della decisione ritiene la Corte che debba, anzitutto, confermarsi il principio as- solutamente pacifico di giurisprudenza (v., ex plurimis, Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; 24 maggio 2001, n. 7077) secondo cui "quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventua- le fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base + dell'argomento riconosciuto esatto". Orbene, la sentenza d'inammissibilità della domanda di revocazione qui impugnata è fondata, come accennato in narrativa, su due autonome ragioni argomentative, la se- conda delle quali (quella della decisività della documentazione, addotta a suo sostegno) si basa su una valutazione di colposità nel comportamento del AL (e quindi su 7 una sua negligente strategia processuale) per non essersi la parte attivata a dimostrare, sin dall'introduzione, nel 1990, del processo -quando era nel pieno possesso della do- cumentazione su cui ha fondato la domanda originaria, e, dopo il sequestro penale del J '92, nelle forme ritenute più adeguate e/o opportune (mediante prove testimoniali o at- traverso istanze processuali dirette ad ottenere copia dei documenti sequestrati presso di lui o presso la SA.PA. v. art. 258, cod.proc.pen.)- la sua posizione lavorativa con il precedente esattore, intendendo affermare in giudizio la continuità del rapporto, "senza soluzione" dal 1983, per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere mantenuto in servizio dalla Gecap, secondo la normativa introdotta dal d.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43. Rileva, infatti il Tribunale che "non si vede ...quale furono i fatti ostativi alla acquisi- zione di documenti di cui non solo il AL conosceva l'esistenza (per averlo dichia- rato il suo difensore in giudizio) ed il luogo di conservazione degli stessi (sede della SA.PA.), ma che soprattutto non potevano essere di difficile rinvenimento ove si con- sideri che la Polizia Giudiziaria non ebbe difficoltà a reperirli in sede di esecuzione di sequestro.". D'altra parte, questo convincimento del Tribunale sulla trascuratezza difensiva del Pa- dalino, consistendo in un accertamento di fatto sorretto da congrua giustificazione, immune da vizio logico-giuridico, non può essere contestato in questa sede di legittimi- tà, appartenendo all'esercizio del potere proprio del giudice del merito. Al riguardo sovviene il principio di diritto, estrapolato in 'massima' ufficiale dalla sen- tenza delle Sezioni unite civili n. 9213 del 6 settembre 1990, secondo cui: "Ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, cod.proc.civ., il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a co- stituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di cono- scenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi aliunde la conoscenza stessa;
mentre, rispetto al documento dotato di tale requisito, è sufficiente ad integrare detta fattispecie l'assenza di colpa del soccombente nella man- cata produzione del documento medesimo, di cui egli non abbia nemmeno potuto chie- dere l'esibizione per avere ignorato, in modo egualmente incolpevole, la sua esistenza e la persona che lo deteneva, non richiedendosi anche che la mancata produzione sia im- putabile a fatto dell'avversario". ; A Tanto basta per ritenere l'infondatezza del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale, esso è inammissibile. Infatti, a ben vedere, esso è proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio di revocazione allo scopo di ottenere una modifica della motivazione della sentenza impugnata dalla controparte. Peraltro il ricorso incidentale, ancorché condizionato, è, secondo pacifica giurispru- denza condivisa dalla dottrina, inammissibile, perché non sorretto da un apprezzabile interesse, mancando una situazione sfavorevole, ossia la soccombenza del deducente (ex multis, da ultimo, Cass. 6 dicembre 2000, n. 15504; 9 settembre 1998, n. 8924) poiché le tesi della parte vittoriosa, ricorrente incidentale, non considerate dalla sen- tenza impugnata, possono essere eventualmente riproposte davanti al giudice di rinvio. Tenuto conto dell'andamento processuale e della trascurabile incidenza dell'esito del ricorso incidentale sulle questioni dibattute fra le parti, il ricorrente principale deve es- sere condannato alle spese processuali di questo giudizio di legittimità nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese pro- cessuali che liquida in € 32,00 , oltre € 4.000,00 (quattromila/00) per onorari di av- vocato. Così deciso in Roma il 6 maggio 2002 Il Consigliere est.llino I Il Presidente D A , 0 S 1 3 abuk S O . L 3 A L T 5 T , R O . B A 'A S I N L I D L P 3 много S E A 7 I IL CANCELLERE D - T N I S 8 I Depositato in Cancelleria - S G O 1 O N P 1 E A M S I 11 0TT. 2002 D E I A E G A , D G O O E E R CANCELLIERE T T L T T I S N I R E was A I G S L E E D L R E O B