Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40839
CASS
Sentenza 20 settembre 2004

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Massime1

Nel caso di procedimento definito mediante applicazione di pena su richiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicchè il relativo obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta. (Nella specie è stata annullata una decisione motivata in relazione alla "natura della controversia" e alle "modalità di risoluzione del processo").

Commentario1

  • 1Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024

    La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40839
Data del deposito : 20 settembre 2004

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