Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Nel caso di procedimento definito mediante applicazione di pena su richiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicchè il relativo obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta. (Nella specie è stata annullata una decisione motivata in relazione alla "natura della controversia" e alle "modalità di risoluzione del processo").
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40839 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1324
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 049196/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile IN UC;
nel procedimento a carico di:
1) ZA US, N. IL 17/04/1933;
2) DE IS, N. IL 19/01/1938;
avverso SENTENZA del 27/05/2003 del Tribunale di Varese sez. dist. di GAVIRATE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ADREA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza, con i conseguenti provvedimenti. Il Tribunale di Varese con sentenza 27/05/2003 applicava - su richiesta delle parti - a AN FA e DE LU la pena concordata per i reati di minaccia, come rispettivamente contestati, in danno di LA CA, dichiarando interamente compensate le spese sostenute dalla parte civile LA denunciando mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle ragioni che potevano determinare la compensazione delle spese. Il ricorso è fondato e la sentenza limitatamente al punto concernente le spese di parte civile, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 444 co. 2 C.P.P. il giudice può disporre la compensazione delle spese di parte civile ove ricorrano "giusti motivi" ed è quindi suo obbligo dare conto, anche succintamente, delle ragioni dell'esercizio di tale potere (Cass. 03/06/1993, Mainardis). Ciò premesso, va osservato che nella specie la motivazione con cui è stata giustificata la compensazione ("la natura della controversia e la modalità di risoluzione del processo") è meramente apparente non offrendo alcuna ragionevole spiegazione con riguardo alla mancata condanna degli imputati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Il giudice di rinvio, rivalutando i fatti, dovrà colmare tale lacuna.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo esame limitatamente al punto concernente le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004