Sentenza 6 marzo 2015
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In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta anche con l'atto di appello.
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Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell'Unione europea? di Bruno Nascimbene e Paolo Piva Sommario: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il rinvio per presunta “incompatibilità comunitaria”: la questione all'origine e il diritto ad un ricorso effettivo in materia di appalti pubblici - 3. Il difetto di giurisdizione ex art. 111 Cost. con riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato - 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e le sue conseguenze - 5. Autonomia procedurale, equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale - 6. L'obbligo di rinvio pregiudiziale e l'effettività della tutela. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2015, n. 31226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31226 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 06/03/2015
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 564
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 50934/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AG IO N. IL 26/05/1972;
avverso la sentenza n. 629/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 07/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione De ST SE avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale che aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 7, per rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, commesso il 25.7.2011, e l'aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto e 2000 Euro di ammenda, con la sospensione della patente di guida per un anno.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al diniego della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, così come richiesto con l'atto di appello. Si sostiene che la richiesta ben poteva essere avanzata con i motivi di appello a prescindere dal fatto che non fosse stata formulata in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
1.1. La Corte di appello ha effettivamente affermato che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non poteva essere richiesta in sede di appello non essendo stata formulata in primo grado e mancando quindi ogni statuizione del primo giudice che potesse essere fatta oggetto di impugnazione. L'affermazione non è corretta. Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione"; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato esercizio di tale potere;
in alcun modo la norma stabilisce che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado. È dunque consentito all'imputato di sollecitare l'applicazione della sanzione sostituiva direttamente al giudice di appello ed in tal senso la decisione impugnata si rivela erronea.
1.2. La stessa tuttavia ha individuato una ulteriore ragione a fondamento della decisione negativa, ritenendo che il De ST non era meritevole del beneficio avendo già conseguito numerose condanne per reati patrimoniali ed anche per guida in stato di ebbrezza. Il giudice dunque ha individuato una aggiuntiva ed autonoma ratio decidendi idonea a sostenere anche autonomamente ed a prescindere dal precedente rilevo, la decisione adottata, in alcun modo contestata dal ricorrente, il cui ricorso non può pertanto essere accolto.
2. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015