Sentenza 27 novembre 1997
Massime • 1
Lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dall'art. 74, comma sesto, decreto pres. rep. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che, a più forte ragione, è ammissibile configurare come lievi gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/1997, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Viola IU Presidente del 27/11/1997
1. Dott. Losapio Mauro D. Consigliere SENTENZA
2. " AI IU " N. 2399
3. " TA RA " REGISTRO GENERALE
4. " Colaianni CO " N. 13284/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IE IM n. Torino 16.9.1973 avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24.1.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. N. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galati che ha concluso per il rigetto osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella con cui il Gip del Tribunale di Torino lo aveva condannato alle pene di legge per il reato di detenzione continuata a fine di spaccio di grammi 13,75 di stupefacente (contenente gr 3,472 di eroina base) con esclusione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90, ricorre IE IM, dolendosi del diniego della detta attenuante e deducendo l'inosservanza della norma citata e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Osserva sotto il primo profilo che la non occasionalità dello spaccio, cui secondo la Corte egli "da tempo" si dedicherebbe, non è ostativa al riconoscimento dell'attenuante neppure quando si traduca in attività continuativa. Peraltro, rileva la mancanza di motivazione su tale asserita non occasionalità, nonché sulla parimenti asserita esistenza di una "sia pur rudimentale organizzazione". Lamenta pure, sotto questo secondo profilo, l'omessa valorizzazione di alcuni elementi indiziari a favore della sua tossicodipendenza.
Il primo motivo del ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata sul punto, rimanendo assorbito il secondo motivo. Nel motivare il diniego dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 la Corte ha dato notevole risalto
("soprattutto") alla circostanza che l'imputato, per quanto incensurato, svolgeva l'attività di spaccio "da tempo" ed in maniera "non occasionale". Senonché tali caratteristiche dell'attività di spaccio non sono di per sè incompatibili con la lieve entità del fatto, neppure quando si traducano, in positivo, in continuatività della stessa. Come rilevato più volte da questa Corte (27.1.1994, D'alessandro, rv 197298; 10.3.1995, Corrente, rv 201644; 14.2.1994, Greco, rv 199198; 24.3.1994, Rizzi, rv 198301), ad impedire il giudizio di incompatibilità è il dato testuale contenuto nell'art. 74 comma sesto d.p.r. cit., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere "fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73", rende evidente che, a più forte ragione, è ammissibile configurare come lievi gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.
Al fine indicato nessuna rilevanza può, quindi, attribuirsi alla continuatività dell'attività di spaccio e spetterà al giudice di rinvio svolgere un nuovo esame della questione della lieve entità alla stregua degli elementi residuanti all'espunzione di quello, irrilevante, della continuatività o non occasionalità.
PQM
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998