Versione
2 novembre 2011
2 novembre 2011
Art. 2. Contributo in favore dell'Istituto storico italiano
per il medio evo 1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
per il medio evo 1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 04/03/2016, n. 2892Provvedimento: […] All'UT ricorrente (che, peraltro, è già titolare di un contributo annuale a carico dello Stato di €500.000,00 ex art.2 comma 1 della legge n.169 del 2011) sono stati assegnati in tutto 60 punti. […]Leggi di più...
- attività di ricerca e elaborazione culturale·
- consistenza patrimoniale e finanziaria·
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- carenza di istruttoria e motivazione