Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della "reformatio in peius" nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del PM, detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente (con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado). (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già giudicate prevalenti dal tribunale, con riferimento alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 10069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10069 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 22.5.1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. CALABRESE Consigliere N. 1060
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N.45106/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO IE (nato a [...] il 1^ settembre 1939)
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa in data 29 ottobre 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Antonio Censano.
FATTO E DIRITTO.
Dall'esame degli atti risulta che:
- il G. U.P. presso il Tribunale di Foggia, con la sentenza emessa in data 15 ottobre 1993 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato OC ET (con la ritenuta continuazione) alla pena di giustizia per i contestati reati di omicidio tentato in danno di DE TT e diporto illegale di arma impropria;
- con la conseguente impugnazione il OC ha sostenuto di aver provocato al DE, con l'unico colpo inferto con un coltello da cucina, soltanto lesioni personali, essendosi peraltro trattato di fatto inesigibile per quanto commesso in situazione di legittima difesa e di mancanza di concreta possibilità di commodus discessus;
- l'adita Corte di appello di Bari, valorizzando i riscontri probatori sulla natura del fatto (verificatosi nel corso di un occasionale litigio per "dissapori" condominiali), sulla mancata reiterazione dei colpi e sulla inesistenza di un adeguato movente, e tanto più considerando che la sentenza impugnata ha già ipotizzato soltanto la sussistenza degli estremi del dolo eventuale, dal conseguente dubbio sulla portata omicidiaria univoca dell'atto compiuto dall'imputato ha fondato la qualificazione del fatto stesso in termini di delitto di lesione volontaria pluriaggravata;
ed ha comminato al OC la pena appropriata anche per effetto di equivalenza ritenuta delle concesse attenuanti generiche, escludendo sia la sussistenza di effettiva situazione esimente ex art.52 C.P. (a ragione della oggettiva condizione del DE, che nell'occasione era disarmato), sia la concessione di ulteriori circostanze attenuanti per provocazione e per risarcimento del danno (a ragione, in particolare, dell'inadeguatezza dell'offerto indennizzo risarcitorio).
Col ricorso in esame viene innanzi tutto denunziato che, in tal modo, la Corte di merito ha emesso pronunzia viziata per mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, avendo tralasciato di considerare il rilievo della iniziativa aggressiva del DE (persona più forte e più giovane) e delle relative modalità, oltre che della natura istintiva della reazione difensiva necessitata da siffatto comportamento, che al più lascia ipotizzare la rilevante situazione di eccesso colposo in legittima difesa ex art.55 C.P. Col secondo motivo il ricorrente lamenta anche che è rimasta violata la disciplina di cui all'art.597 C.P.P., per quanto, in mancanza di gravame del P.M., alle concesse attenuanti generiche (già valutate come prevalenti nel giudizio di primo grado) sia stato attribuito, ai sensi dell'art.69 C.P., il rilievo di semplice equivalenza rispetto a circostanze aggravanti neppure formalmente contestate all'imputato interessato.
Il primo motivo addotto risulta infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone la diversa ricostruzione del fatto a sostegno della giustificazione ipotizzata di aver agito in situazione esimente di legittima difesa. Ma, come è evidente, in tal modo già finisce per postulare un sindacato della decisione impugnata nel merito, inammissibile in questa sede di legittimità, considerandosi anche che ogni questione correlativa è destituita di fondamento apprezzabile dopo che la Corte di merito, con supporto argomentativo diffuso, puntuale ed immune da effettivi vizi logici o da errori giuridici, ha fornito adeguata ragione della insussistenza della predetta causa di non punibilità nel riferimento alle emergenze probatorie valorizzate dal primo giudice ed ai riscontri sul comportamento del DE (qualificato come "antagonista disarmato". tanto più in contrarie circostanze allegate di personale iniziativa aggressiva, rimasta invece sprovvista di supporto probatorio). Per modo che risulta ineccepibile la conclusione di esclusione della invocata legittima difesa, ricollegata in questa sede ad una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione resta riservata, in via esclusiva, al giudice di merito. Nè, come è noto (Cass., Sez. I, 19 marzo 1998 n. 1685, Marrazzo, CED n.210562), la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali -che costituisce concretamente il sostrato del motivo di gravame esaminato- può integrare il rilevante vizio di legittimità della decisione, a tale conclusione dovendosi pervenire anche in ordine alle pretese carenze motivazionali sull'esclusione di situazione rilevante ex art.55 C.P. per eccesso colposo nella reazione difensiva. Prescindendosi, infatti, dal considerare che la questione attiene a violazione di legge non dedotta specificamente con i motivi di appello, è ben evidente che proprio il richiamato ragionamento motivazionale della Corte di merito copre ogni altra prospettazione ricostruttiva dei fatti, che tenda ad avvalorare una inesistente reazione necessitata di legittima difesa, escludendo così implicitamente (ma concretamente e puntualmente) rilievo apprezzabile anche all'assunto dell'eccesso colposo, naturalmente fondato sul presupposto -adeguatamente negato- degli elementi sostanziali di tale situazione di legittima difesa. Parimenti infondato risulta il secondo motivo, che ricollega la violazione della disciplina di cui all'art.597 C.P.P. -in mancanza di appello del P.M. e, quindi, con effetti di violazione del divieto di reformatio in peius- al modificato risultato del giudizio comparativo operato dalla Corte di merito tra circostanze attenuanti ed aggravanti, esplicitato nei diversi termini di equivalenza rispetto a quelli della prevalenza riconosciuta dal primo giudice. Vale premettere che tale prevalenza era stata correlata anche alla pronunzia di condanna per il delitto di omicidio di delitto tentato, essendo stato poi ritenuto definitivamente (e qualificato) il relativo fatto contestato in termini di lesione personale pluriaggravata, rispetto al quale è stata appunto affermata l'equivalenza delle attenuanti generiche già concesse. Dalla premessa risulta evidente il legittimo fondamento del nuovo giudizio comparativo, ben diverso essendo (oggettivamente e soggettivamente) il presupposto della correlativa valutazione rispetto agli elementi del contestato delitto di omicidio tentato ed a quelli del reato di lesione personale pluriaggravata definitivamente ritenuto, nel primo venendo in rilievo positivo il riscontro di una limitata iniziativa aggressiva (che ha lasciato ipotizzare dal primo giudice la sussistenza del dolo eventuale dell'omicidio tentato) e nel secondo apprezzandosi negativamente le modalità operative del fatto, commesso con l'uso di un coltello da cucina in danno di persona disarmata: da un lato, pertanto, la riconosciuta derubricazione (che non include profili oggettivi di indebita immutazione del fatto e corrisponde, peraltro, a specifica doglianza dell'impugnazione del OC, sostanzialmente e conseguentemente soddisfatta -ad escludere attualità effettiva all'indicato profilo di connessa reformatio in peius- con l'applicazione di pena meno grave per il ritenuto diverso reato di lesione personale pluriaggravata) rispetta, ai sensi dell'art.521 C.P.P., il canone legale della correlazione della pronunzia con l'imputazione contestata e, dall'altro, legittima la rinnovazione del giudizio della Corte di merito ai sensi dell'art.69 C.P., per quanto specificamente espletato in precedenza in relazione alle circostanze aggravanti peculiari di tale diverso reato. Conseguentemente la censura include pure la prospettazione di doglianze sul merito del regime sanzionatorio, adottato senza apprezzabile violazione del divieto di reformatio in peius. La rilevata infondatezza dei motivi comporta il rigetto del gravame, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, proposto da OC ET avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa in data 29 ottobre 1997, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999