Sentenza 24 settembre 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2001, n. 36565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36565 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 24/09/2001
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 2604
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 42037/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN El DJ Daouda, n. a Ndande (Senegal) il 10.2.1964, res. in Milano via F. De Santis n. 52,
avverso la sentenza in data 19.4.2000 della Corte di Appello di Trieste, con la quale, in parziale riforma di quella del Pretore di Gorizia in data 27.5.1996, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione e L.
1.600.000 di multa, quale colpevole dei reati: 1) di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/41, in esso unificati i reati di cui all'art. 1 della L. n. 406/81 e 171 della L. n. 633/41 (capi 1 e 2); 3) di cui all'art. 474 c.p., in esso assorbito il reato di cui all'art 648 c.p. (capo 5); 4) di cui all'art. 5 17 c.p., così diversamente qualificata la contestazione di cui agli art. 56 e 515 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 517 c.p., perché assorbito da quello di cui all'art. 474 c.p., con eliminazione del relativo aumento pena. Rigetto nel resto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia di colpevolezza di EN El AD in ordine ai reati precisati in rubrica per avere detenuto per la vendita e posto in commercio 21 musicassette riprodotte abusivamente, nonché un portafogli ed un portachiavi aventi il marchio "Louis VU contraffatto. La Corte territoriale ha attribuito ai fatti ascritti al prevenuto un inquadramento giuridico diverso da quello ritenuto dal giudice di primo grado, rilevando che le contestazioni di cui all'art. 1 della L. n. 406/81 (capo 1) e di cui all'art. 171 della L. n. 633/41 (capo 2) integrano uriunica ipotesi delittuosa prevista dall'art. 171 ter della predetta L. n. 633/41; hanno ritenuto corretta la qualificazione del reato di cui all'art. 474 c.p. (capo 3), afferente alla detenzione per la vendita dei portafogli e del portachiavi con marchio contraffatto, ma in detta fattispecie assorbito, quale ante factum non punibile, il reato di cui all'art.648 c.p. (capo 5); hanno, infine, diversamente qualificato il reato di cui agli art. 56 e 515 c.p. (capo 4), quale reato di cui all'art.517 c.p., ravvisando nel fatto ascritto all'imputato non un tentativo di frode in commercio, bensì il reato consumato di offerta in vendita di prodotti con segni mendaci. Nel merito i giudici di appello hanno rigettato i motivi di gravame, con i quali l'imputato aveva contestato l'affermazione di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli, ed accolto l'impugnazione del P.G. avverso la assoluzione del EN El DJ dal reato di cui al capo 4), diversamente qualificato nel termini sopra indicati, dichiarandolo colpevole di tutti i reati derivanti dal diverso inquadramento giuridico dei fatti. In particolare la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p. indipendentemente dalla grossolanità della contraffazione del marchio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente censura, per carenza ed illogicità, la motivazione della sentenza in punto di affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestatigli. Con il secondo motivo di gravame censura l'inquadramento del fatto ascrittogli al capo 4) dell'imputazione nell'ipotesi di reato di cui all'art. 517 c.p., deducendo che la condotta attribuitagli è diversa rispetto a quella tipica prevista dalla norma e, in ogni caso, è già penalmente sanzionata dalle altre ipotesi di reato ritenute sussistenti. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura la affermata configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p., indipendentemente dalla agevole riconoscibilità della contraffazione del marchio per la sua grossolanità o in considerazione della scarsità qualitativa del prodotto e del prezzo particolarmente basso.
Il primo ed il terzo motivo di gravame sono infondati. In relazione al primo non è ravvisabile alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati ascritti al ricorrente, avendo i giudici di merito puntualmente indicato i riscontri fattuali (attività di venditore ambulante del EN El DJ;
mancata indicazione della persona da cui ha ricevuto la merce;
luogo di notevole transito pedonale in cui è avvenuta la commercializzazione), non censurabili in sede di legittimità, dai quali è stato desunta la sussistenza del dolo generico richiesto dalle fattispecie criminose.
Osserva, poi la Corte in ordine al terzo motivo di gravame che effettivamente sussiste la dedotta - dal ricorrente - divergenza giurisprudenziale nell'interpretazione dell'art. 474 c.p., la cui configurabilità è stata esclusa da qualche pronuncia nei casi in cui per la grossolanità della contraffazione o per la ricorrenza di altri elementi di valutazione (scarsa qualità del prodotto;
prezzo di mercato irrisorio rispetto a quello applicato al prodotto originale), detta contraffazione non si palesi idonea a trarre in inganno un acquirente di media esperienza (sez. 5^, 200002119, Diaw riv. 215473).
Questo Collegio ritiene, però, di dover aderire al diverso indirizzo interpretativo e, peraltro, maggioritario, che ritiene sussistente il reato de quo anche in dette ipotesi, in considerazione della tipologia dei reati tra i quali è inquadrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e delle finalità perseguite dal legislatore.
Si è, infatti, osservato, con maggiore aderenza alla ratio della norma, che "la fattispecie di reato prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno" (sez. 2^, 200013031, Ndong, riv. 217506;
sez. 5^, 19990328, Donetti A, riv. 212940).
L'ultimo motivo di gravame è, pertanto, anche esso infondato. È, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.
La fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 517 c.p. ha, per l'espressa previsione normativa, carattere sussidiario, di talché detto reato non è configurabile allorché la condotta ascritta all'imputato sia già sanzionata penalmente da altra disposizione di legge.
Proprio nella correlazione tra detto reato è l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 c.p., peraltro, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la sussistenza della seconda rende inapplicabile il disposto di cui all'art. 517 stesso codice (sez. 6^, 198907107, Dorigo, riv. 181330; sez. 5^, 198401104, D'Orsi, riv. 162528; sez. 5^, 198104980, Federico, riv. 149030).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di cui all'art. 517 c.p., perché assorbito dal reato di cui all'art. 474 c.p., e dalla condanna va eliminato il relativo aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione e L. 400.000 di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 517 c.p., perché assorbito da quello di cui all'art. 474 c.p., ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione e L. 400.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2001