Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 04 4 97 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.12748/01 +15773/01 -Cron. 10210 Erminio Ravagnani Presidente Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello 1 -Ud. 19.11.02 Gabriella Coletti " Oggetto: AN RO " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 12748/01 proposto da Società di Trasporti e Servizi per FERROVIE DELLO STATO - Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- GI Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- le avv. stellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. 56911, dife- sa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, En- zo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- 4636 chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso 1 ricorrente
contro
NT NE, RE IN e RI IA, dife- si, giusta procura speciale a margine del controricorso, da- gli avv.ti Angelo Scancarello del Foro di Genova e dall'avv. Edoardo Ghera, con domicilio eletto in Roma presso il secon- do in viale delle Milizie n. 1 controricorrenti nonché
contro
IL SA, AR GI, ME DI e ER Carlo intimati e sul ricorso n° 15773/01 proposto da NT NE, RE IN e RI IA, dife- si, giusta procura speciale a margine del ricorso incidenta- le, dagli avv.ti Angelo Scancarello del Foro di Genova e dall'avv. Edoardo Ghera, con domicilio eletto in Roma presso il secondo in viale delle Milizie n. 1 ricorrenti incidentali
contro
FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. GI Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. 56911, dife- 2 sa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, En- zo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso controricorrente incid. per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Genova n° 74/00 in data 10-13 maggio 2000 (R.G. 195/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
uditi gli avv.ti Edoardo Ghera e Angelo Scancarello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi 3 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Geneva, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato agli od.erni controricorrenti, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannances la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Ferrovie dello Stato e che gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale (con un motivo) seguito da memoria;
ritenuto che
i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; -ampiamente argomentati econsiderato che con i quattro motivi di ricorso denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono desimati alla risoluzione, operi in area diversa da quella copena dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la 4 suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge , in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tute: cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
considerato che
con l'unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., sostengono che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, pat la mancanza, nel ricorso in appello proposto da FS, di critiche alla sentenza di pimo grado, essendosi la Società limitata alla esposizione dei fatti e degli elementi di ciritto già allegati in primo grado a sostegno delle proprie tesi;
B ritenuto che il ricorso incidentale (da esaminarsi preliminarmente per suo carattere pregiudiziale) è infondato, dovendo ribadirsi - secondo quanto già affermato da questa Corte (sent. 27 gennaio 1992 n. 852) - che per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente inc care nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale da consentire al giudice del gravame di identificare i punti impugnati e le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, non richiedendosi che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specifici dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che all'appellante compete di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma di cui all'art. 345 c.p.c.; 5 -ritenuto quanto al ricorso principale che le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali – investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) - hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - - unanelle suddette previsioni normative funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)”; 6
considerato che
tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente ཁ ་ན་པ་གཤག Il Consigliere estensore سمت Bruno Batti miell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Doggi, 26 MAR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Clovanni Cantelmo 7