Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 1
Non costituisce alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'asportazione del mirino, in quanto consiste nella rimozione non di un elemento strutturale dell'arma, ma di una parte accessoria, utilizzabile anche su oggetti diversi dalle armi comuni da sparo.
Commentario • 1
- 1. Pistola giocattolo: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2017, n. 11284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11284 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
1 1284-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/10/2017 -Presidente Sent. n. sez.1029/2017 DOMENICO CARCANO ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N.45215/2016 GIACOMO ROCCHI RAFFAELLO MAGI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RM RA FA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore L'avvocato DE ZORDO DANIELA del foro di ROMA, sostituto processuale dell'avvocato RAVELLI FA del foro di TRENTO, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di RA FA, conclude insistendo nell'accogliemento del ricorso. -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza emessa in data 8 aprile 2016 ha confermato l'affermazione di penale responsabilità nei confronti di GI NO in riferimento al reato di cui all'art. 3 legge n.110 del 1975 (alterazione di arma). La contestazione è formulata, in fatto, nel modo che segue: ..ne asportava il mirino dal vivo di volata per permettere l'inserimento di un silenziatore artigianale appositamente predisposto .. che si innestava perfettamente alla canna e dotatava la carabina di un dispositivo esterno costruito con tessuto jeans, legato con una fettuccia all'arma, in modo da raccogliere i bossoli. Il Tribunale incentra le sue valutazioni, tra le condotte introdotte dall'accusa, sulla rimozione del mirino. Vi sarebbe alterazione punibile in quanto l'arma è stata manomessa per un fine specifico. La rimozione della 'tacca di mira', in particolare, risulta finalizzata alla apposizione del silenziatore, allo scopo di rendere più insidioso l'uso dell'arma. Viene citata a sostegno Sez. I n. 41933/2010. Posta di fronte alle doglianze contenute nell'atto di appello, la Corte di secondo grado afferma che la rimozione del mirino è da ritenersi condotta conforme al tipo, atteso che viene a realizzarsi un intervento sulle 'caratteristiche meccaniche' dell'arma atto ad incrementarne le potenzialità di offesa, con conferma della decisione di primo grado. RM Si rappresenta inoltre che lo stesso silenziatore è 'parte' di arma, il cui utilizzo è peraltro vietato in sede di attività venatoria.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - GI NO. Tra i motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 173 co.1 disp.att., va indicato esclusivamente il primo, ove si deduce l'erronea applicazione della legge penale. L'asportazione del mirino erroneamente è stata ritenuta alterazione delle caratteristiche meccaniche dell'arma, atteso che si tratta della rimozione di una semplice 'parte accessoria' da cui è derivata, in tesi, l'apposizione - senza alcuna filettatura della canna - di un altro elemento accessorio (il silenziatore). Il mirino non può essere ritenuto elemento strutturale nè parte di arma in senso tecnico, trattandosi di un comune accessorio utilizzabile anche su oggetti diversi dalle arme comuni da sparo. Il solo silenziatore è invece da ritenersi parte di arma soggetta all' obbligo di denuncia, per espressa scelta del legislatore che ne equipara il regime giuridico alle parti di arma in senso proprio. L'operazione di 'svitare' il mirino, così elimiandolo, non potrebbe - dunque - ritenersi una 'alterazione delle caratteristiche meccaniche' dell'arma, trattandosi per l'appunto della 2 eliminazione di un oggetto che non è componente strutturale dell'arma. In assenza di condotta penalmente rilevante non può essere oggetto di censura l'ipotizzata finalità dell'operazione. Cosa diversa è invece la filettatura della canna - non avvenuta nel caso in esame - posto che in detta ipotesi si alterano le caratteristiche della canna, che è indubbiamente una parte essenziale dell'arma.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, sul tema (Sez. I n. 35702/2017 ric. Eccel, n.m.) che la condotta punibile ai sensi dell'art. 3 legge n.110 del 1975 è esclusivamente quella della «alterazione» in qualsiasi modo delle «caratteristiche meccaniche» o delle «dimensioni» dell'arma. Solo condotte che realizzino una conformità assoluta a quanto previsto dal legislatore, in rapporto al fondamentale principio di tassatività delle previsioni incriminatrici, risultano iscrivibili nel perimetro applicativo della norma lì dove abbiano ulteriormente determinato l'aumento della potenzialità di offesa o l'agevolazione del porto dell'uso o dell'occultamento. In particolare, va affermato che la condotta di «alterazione» pur essendo indicata dal legislatore come esito di una indistinta modalità di realizzazione (in qualsiasi modo) va RM intesa come attività che determina una modifica dell'arma «in quanto tale» e che verte non già su qualsiasi aspetto dell'arma ma su punti specifici, rappresentati dalle 'caratteristiche meccaniche' o 'dimensioni'. Da ciò deriva che ogni intervento di «variazione» che non verta su tali punti è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 3 legge n.110 del 1975. In tal senso, ad esempio, proprio Sez. I n. 41993 del 2010, ric. Santaniello, rv 249004 (riprendendo il contenuto di precedenti arresti) ha ritenuto che la realizzazione di una filettatura» per l'apposizione di un silenziatore è da ritenersi operazione punibile perchè altera le caratteristiche meccaniche dell'arma, incidendo sulla canna. Ma la semplice rimozione del mirino, pur se - nel caso concreto - finalizzata ad apporre un silenziatore, ma senza filettatura alcuna della canna (del resto non contestata in fatto), non può ritenersi in tutta evidenza - un intervento di modifica delle - caratteristiche meccaniche, che sono rappresentate dalle parti dell'arma che ne assicurano la funzionalità di sparo. Dunque non può accedersi alla interpretazione proposta in sede di merito, che finisce con il disattendere uno dei corollari del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice. Q 3 Ciò posto, va anche precisato che il possesso illegale di un silenziatore (chè è fatto diverso da quello contestato nel presente procedimento) rappresenta di per sè condotta punibile ai sensi di diverse disposizioni di legge (v.articoli 2, 5 e 7 della legge n. 895 del 1967 e succ.mod. ). In tal senso, è stato ritenuto che il silenziatore è da ritenersi «parte di arma» e pertanto la detenzione illegale di tale oggetto risulta punibile alla stregua delle norme prima indicate (Sez. I n. 42291 del 8.11.2007, ric. Spezia, rv 238116; v. anche, quanto alla nozione generale di 'parte di arma' posteriore al d.lgs. n. 204 del 2010 Sez. I n. 31624 del 23.5.2014, rv 261466 e, quanto all'obbligo di denunzia, Sez. I n. 49873 del 28.10.2015, rv 265418). Ma tale aspetto esula dalla presente decisione, stante la avvenuta contestazione del solo reato di alterazione di arma in riferimento alla avvenuta rimozione del mirino. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso il 12 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi nico Cardano рона DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4