CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14263 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO CE, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Tessitore, di fiducia avverso la sentenza n. 6828/14 in data 16/04/2021 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla declaratoria di inammissibilità alla richiesta di continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Alberto Di Natale, comparso in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tessitore, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 14263 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 1. Con sentenza in data 16/04/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/02/2014 che aveva condannato CE MO alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di estorsione aggravata in concorso di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed J). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di CE MO, è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di continuazione con sentenza irrevocabile. La difesa aveva chiesto in sede di udienza di discussione del giudizio di appello che venisse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli per i quali il MO aveva riportato condanna pronunciata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 11/01/2012, irrevocabile il 10/07/2015, essendo intervenuta l'irrevocabilità di tale pronuncia dopo la scadenza dei termini per proporre appello. Si censura la decisione impugnata che aveva ritenuto la richiesta tardiva potendo la stessa essere proposta in sede di motivi aggiunti. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come è noto, i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485). Se, pertanto, la ratio dei motivi aggiunti è quella di vietare l'introduzione di motivi nuovi e non valutati precedentemente, la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione (non scrutinata dai giudici del provvedimento impugnato) con precedente giudicato risultava pienamente ammissibile anche se formulata in sede di discussione finale e al di fuori dei motivi aggiunti, essendo la sentenza invocata per la valutazione del beneficio divenuta irrevocabile dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo la scadenza del termine per la redazione dei motivi di appello. 2 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con precedente giudicato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con precedente giudicato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 13/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla declaratoria di inammissibilità alla richiesta di continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Alberto Di Natale, comparso in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tessitore, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 14263 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 1. Con sentenza in data 16/04/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/02/2014 che aveva condannato CE MO alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di estorsione aggravata in concorso di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed J). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di CE MO, è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di continuazione con sentenza irrevocabile. La difesa aveva chiesto in sede di udienza di discussione del giudizio di appello che venisse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli per i quali il MO aveva riportato condanna pronunciata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 11/01/2012, irrevocabile il 10/07/2015, essendo intervenuta l'irrevocabilità di tale pronuncia dopo la scadenza dei termini per proporre appello. Si censura la decisione impugnata che aveva ritenuto la richiesta tardiva potendo la stessa essere proposta in sede di motivi aggiunti. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come è noto, i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485). Se, pertanto, la ratio dei motivi aggiunti è quella di vietare l'introduzione di motivi nuovi e non valutati precedentemente, la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione (non scrutinata dai giudici del provvedimento impugnato) con precedente giudicato risultava pienamente ammissibile anche se formulata in sede di discussione finale e al di fuori dei motivi aggiunti, essendo la sentenza invocata per la valutazione del beneficio divenuta irrevocabile dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo la scadenza del termine per la redazione dei motivi di appello. 2 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con precedente giudicato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con precedente giudicato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 13/01/2023.