Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8861 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I A Z L L A R E T D " S I 7 9 1 G . REPUBBLICA ITALIANA 3 E T . R R N A 886 1 / 0 1 ' A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 L D 6 L 9 E E 1 D T 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO N I - E 3 S S N E E E " G S SEZIONE PRI G I E A L istrati:Composta dagli Il R.G.N.06671/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.20228 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere OGGETTO: savione amministrativa ha pronunciato la seguente: SEN TE NZA sul ricorso proposto da: CI SI, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 82, presso l'avv.Marcello AN, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maglione giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via A. Catalani 26, presso l'avv. Enrico D'Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Barone giusta delega in atti;
- controricorrente -
6/704 2001 e
contro
SERIT -Servizio Riscossione Tributi di Napoli intimato avverso la sentenza del Pretore di Napoli n.1625 del 29.01/10.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. AN, con delega, per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
Svolgimento del processo Con sentenza 29.1/10.02.99 il Pretore di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da AN CI avverso l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative e relativi interessi, soprattasse e spese conseguenti a p.v.di accertamento, in data 16. e 18.10.92, di infrazioni al codice della strada commesse con l'autoveicolo NA T26651, rilevava che, sia in forza dell'art. 8 della 1.s. 689/81 che dell'art. 198 del C.d.s., il concorso formale di infrazioni comportava l'applicazione di una unica sanzione maggiorata, mentre per le tre violazioni accertate con il p.v. 18.10.92 erano state irrogate tre distinte pene pecuniarie che provvedeva quindi ad unificare e rideterminare in lire 150.000. Gli ulteriori motivi di opposizione -invalidità delle contravvenzioni per contestazione differita, per omessa motivazione delle somme da pagare e per illegittimità delle maggiorazioni- venivano invece rigettati nel rilievo che non sussiste nullità 2 برة quando il p.v.a. è notificato nel termine di legge (ed i due p.v. erano stati notificati, rispettivamente, il 9 ed il 18.2.93); che l'iscrizione era motivata perché recava l'indicazione dei pp.vv. e della data della loro notifica;
che le maggiorazioni, in caso di mancato pagamento ridotto, conseguono per legge. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione CI AN avanzando, con atto notificato il 29.03.99 sia al Comune di Napoli che alla Serit, due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si è costituito, resistendo con controricorso notificato il 7.5.99, il Comune di Napoli. Motivi della decisione Col primo motivo di censura si deduce la violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e 385 reg. C.d.s. nonché dell'art. 111 Costituzione, per avere il Pretore erroneamente ritenuto non necessaria la immediata contestazione, mentre tale contestazione è essenziale per l'espletamento del diritto di difesa, tanto che l'art. 385 del regolamento impone di indicare le ragioni per le quali non è stata possibile la contestazione immediata. Inoltre, il p.v.a. risultava sottoscritto da un solo accertatore, mentre il modello allegato al regolamento prevede la sottoscrizione di due agenti. Poiché la necessità di due firme e la presenza di una sola firma costituiscono questioni nuove, in fatto ed in diritto, rispetto ai motivi di opposizione fatti valere in sede di opposizione, la censura non è ammissibile in questa sede. La possibilità di contestazione immediata costituisce una questione di fatto che non risulta dedotta in sede di opposizione, ove la ricorrente si è limitata a sollevare la questione, di diritto, della invalidità dei p.v.a. non contestati 3 برة immediatamente senza dedurre in alcun modo che, nel caso di specie, la possibilità di contestazione immediata sussisteva, ma non era stata utilizzata;
altrettanto nuova è la questione, di fatto, relativa alla presenza -o assenza- nei due p.v.a. dei motivi del differimento della contestazione. Col secondo motivo di censura si deduce la violazione degli artt. 1206 e 1207 cc. e dell'art. 111 Cost. per aver il Pretore escluso la mora credendi dell'ente impositore e, comunque, il vizio di motivazione. La censura è infondata. La mora credendi presuppone una offerta di pagamento non accettata, mentre la sentenza impugnata ha escluso che vi sia stata offerta. La riscossione delle somme dovute trova poi la propria disciplina negli artt. 206 e 209 C.d.s., in relazione agli artt. 27 e 28 1.s. 689/81. Ne risulta che non è previsto un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, ma solo un termine di prescrizione, quinquennale, del diritto a riscuotere, termine che non era maturato quando l'iscrizione è intervenuta. Né sembra, come sostiene la ricorrente, che la amministrazione fruisca di un indebito vantaggio, ove si consideri che qualsiasi creditore che abbia posto in mora il proprio debitore ha titolo, finchè non si matura la prescrizione, per esigere il credito e gli interessi di mora. La richiesta del P.G., di trasmettere gli atti alle Szioni Uniteha riferimento al contrasto di giurisprudenza in ordine alle sanzioni di eccesso velocità accertate mediante autovelox, contrasto che nel presente giudizio non viene in rilievo, per la novità delle relative censure. Il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Caf rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 850,00 di cui lire 750.000 per onorari. Roma, 13 marzo 2001 Il President Power en Il Cons. CUPREMA DI CASSAZIONE COT IL CANCELLIERE Andjek stanchi Depos 227/11/2001 E N A CANCEL ERE IO L L Z E A D R T 9 " S 7 I . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D 1 E - I T -5 S N 3 N E E S E S E G " I G A E L 5 برة