Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
L'attribuzione, ad opera dell'art. 3 del D.L. n. 90 del 2008, convertito in legge n. 123 del 2008, delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare ai magistrati del tribunale di Napoli nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania è cessata alla data del 31 dicembre 2009, quale termine finale dell'efficacia dello stato emergenziale di cui al predetto decreto legge. (Fattispecie di provvedimento di sequestro preventivo da adottarsi successivamente a tale data e per la cui emissione, in assenza di elementi indicativi di una consumazione del reato entro il predetto termine, è stato dalla Corte dichiarato competente il G.i.p. presso il Tribunale di Avellino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2010, n. 45852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45852 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/12/2010
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 3129
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 38818/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP NAPOLI - CONFLITTO N. IL;
1) GIP AVELLINO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 34514/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. FODARONI M. Giuseppina che ha chiesto che sia dichiarata la competenza al GIP Tribunale Avellino. RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 gennaio 2010 il gip del Tribunale di Avellino, previa convalida del provvedimento adottato in via d'urgenza, il 22 gennaio 2010, dai Carabinieri di Avella, disponeva nei confronti di MA SQ, responsabile del settore lavori pubblici-area tecnica acquedotto comunale, indagato in ordine al reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 192 il sequestro preventivo dell'area pertinenziale dei serbatoi comunali idrici - situata in *Avella, loc. Fusaro* - nonché di circa 0,30 metri cubi di Eternit-amianto ivi stoccati.
Contestualmente dichiarava la propria incompetenza, ravvisando quella del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ai sensi del D.L. n. 90 del 2008, art. 3 convertito nella L. n. 123 del 2008. 2. Il 22 settembre 2010 il Tribunale collegiale di Napoli, costituito ai sensi del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 2, declinava la propria competenza, rilevando che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti è cessato in data 31 dicembre 2009 e che, tenuto conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da VA D'ZO in ordine alla presenza nell'area da circa vent'anni del materiale ivi rinvenuto, smentite dai rilievi fotografici effettuati, non sussistevano elementi concreti e specifici idonei a far ritenere che il reato fosse stato commesso durante il periodo emergenziale.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
2. Nel caso di specie non sussiste la competenza funzionale del gip collegiale, prevista dalla L. n. 123 del 2008, art. 3 atteso che il provvedimento di sequestro è stato adottato il 22 gennaio 2010, ossia in epoca successiva alla cessazione (31 dicembre 2009) dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e, a fronte di tale elemento obiettivo di natura documentale, non sono stati acquisiti elementi univocamente indicativi di una consumazione del reato nella vigenza della predetta L. n. 123 del 2008. 3. Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza del gip del Tribunale di Avellino, cui gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del gip del Tribunale di Avellino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2010