CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20903 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 5/7/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR RO LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Alessandro Ciliberti, difensore della parte civile Comune di Vieste, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso appropriandosi delle somme Penale Sent. Sez. 6 Num. 20903 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 prelevate nei parcometri istallati presso il Comune di Vieste, di cui aveva la gestione in virtù di contratto stipulato nel 2014. In particolare, le sentenze di merito accertavano che l'imputato, dopo un iniziale periodo in cui aveva provveduto regolarmente al riversannento alla Tesoreria dell'ente della quota di competenza del Comune, aveva iniziato a trattenere integralmente l'incasso dei parcometri, in tal modo appropriandosi della somma di oltre €23.000. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 8 cod.proc.pen., riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre NN in favore del Tribunale di Napoli, sostenendo che il peculato si sarebbe consumato in Ercolano, comune dove ha sede la società incaricata della gestione dei parcometri e luogo ove, pertanto, l'imputato si sarebbe appropriato del danaro. Si assume, infatti, che le somme prelevate dallo "scassettamento", venivano depositate presso la sede della società e solo successivamente al conteggio venivano eventualmente versate sul conto corrente della società, acceso presso un istituto di credito di Torre del Greco. Erroneamente, pertanto, il luogo dell'appropriazione era stato individuato in Torre del Greco, anziché in Ercolano, il che aveva determinato il radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Torre NN. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di peculato. Secondo il ricorrente, all'epoca in cui si sono verificati i fatti, le modalità di esecuzione del contratto avevano subito una consensuale modifica, nel senso che il riversamento pro quota alle casse dell'ente, non avveniva più con cadenza giornaliera, bensì settimanale, il che comportava che il denaro veniva prima acquisito dalla società, entrando a far parte del suo patrimonio, e solo successivamente si provvedeva ad eseguire il bonifico per la quota di spettanza del Comune di Vieste. Infine, il ricorrente contesta anche la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che il contratto comportava l'esecuzione di prestazioni meramente materiali. 3. Il difensore della parte civile depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva la correttezza della ricostruzione, in fatto e diritto, contenuta nella sentenza di appello. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dal ricorrente ipotizzando che l'appropriazione del denaro sarebbe avvenuta necessariamente presso la sede della società, sita in Ercolano, e non già presso la filiale della banca ove il denaro veniva, presumibilmente, versato sul conto corrente della società. Invero, l'eccezione si fonda su una mera prospettazione difensiva che non è stata compiutamente accertata, posto che il momento in cui il denaro confluiva materialmente nella disponibilità esclusiva dell'imputato non è stato compiutamente accertato. Proprio in virtù di tale incertezza, la Corte di appello ha ritenuto che la competenza territoriale dovesse essere stabilita applicando il criterio residuale della residenza o domicilio dell'imputato, ubicati all'epoca dei fatti in Torre del Greco, come desunto dall'indicazione contenuta nel contratto stipulato con il Comune di Vieste. Orbene, il motivo di ricorso risulta aspecifico, in quanto si limita a contestare la presunta commissione del fatto in luogo diverso da Torre del Greco, non confrontandosi con il diverso argomento valorizzato dalla Corte di appello che, prendendo atto dell'impossibilità di stabilire esattamente il luogo in cui è avvenuta l'appropriazione, ha applicato i criteri residuali per stabilire la competenza territoriale. 3. Il secondo motivo è incentrato sulla ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale, avente ad oggetto il noleggio, l'installazione e la manutenzione di parcometri nel Comune di Vieste, nonché l'esecuzione di prelievo del denaro versato nei parcometri ed il successivo riversamento sul conto della Tesoreria comunale della quota di spettanza dell'ente. L'istruttoria svolta in primo grado, i cui risultati non sono contestati dall'imputato, ha fatto emergere che,dopo un periodo iniziale in cui il prelievo ed il riversamento del denaro avveniva in giornata, la società si è accordata con l'ente nel senso che il prelievo continuava ad avvenire quotidianamente, ma il denaro veniva riversato all'ente solo su base settimanale. Sostiene il ricorrente che l'aver previsto un apprezzabile lasso temporale tra il prelievo ed il riversamento del denaro, comportava necessariamente che le somme venivgjacquisite al patrimonio della società, stante la natura fungibile del denaro, sicchè quest'ultima risultava debitrice nei confronti dell'ente per l'adempimento della prestazione contrattuale, ma non poteva sostenersi che si fosse appropriata di denaro ab origine di proprietà dell'ente. 3 3.1. Ritiene la Corte che nel caso di specie difettano i requisiti essenziali per qualificare la condotta in termini di peculato, dovendosi in primo luogo evidenziare come l'attività espletata dalla società, sulla base di un mero contratto di diritto privato e non già per effetto di una convenzione traslativa dell'esercizio di pubbliche funzioni, non consente di attribuire al legale rappresentante la qualifica di incaricato di pubblico servizio. A ben vedere, il Comune di Vieste si è limitato a disporre la gestione di aree destinate a parcheggio stipulando un contratto avente ad oggetto il noleggio e la gestione dei parcometri. È pur vero che il denaro che gli utenti versavano nei parcometri era parzialmente di spettanza del Comune, ma ciò non consente di attribuire - sostanzialmente in via automatica - al privato la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, difettando tutte le caratteristiche che contraddistinguono tale funzione. In particolare, il contratto di mero noleggio e gestione dei parcometri non coinvolgeva aspetti concernenti la disciplina e l'assetto del territorio, né presupponeva l'esercizio di funzioni di certificazione e vigilanza, tanto meno comportava l'esercizio di poteri autoritativi. In buona sostanza, quindi, il legale rappresentante della società che ha stipulato il contratto di gestione dei parcometri agiva iure privatorum, senza assumere alcuna connotazione propria dell'incaricato di pubblico servizio. La tesi contraria, invero, si fonda esclusivamente sull'osservazione secondo cui il privato che provvede al prelievo del denaro, risulterebbe custode della quota di spettanza del Comune e per ciò solo dovrebbe considerarsi incaricato di pubblico servizio. Si tratta di una soluzione non condivisibile, nella misura in cui non si considera il quadro giuridico entro il quale tale attività viene svolta. Invero, se la gestione del denaro appartenente all'ente si colloca nell'ambito di un rapporto di tipo concessorio e, quindi, disciplinato da norme di diritto pubblico comportanti anche il trasferimento al privato dell'esercizio di funzioni pubblicistiche, è ipotizzabile la sussistenza della qualifica soggettiva. Viceversa, se il rapporto si svolge al di fuori dello schema concessorio e sulla base di un contratto di natura privata, viene meno la possibilità di inquadrare il soggetto che preleva il denaro quale esercente un pubblico servizio, sicchè la predeterminazione delle quote di spettanza dell'ente ed a quest'ultimo non versate può integrare il solo reato di appropriazione indebita. La predeterminazione delle quote di spettanza del privato e dell'ente pubblico comporta che, fin dal momento del prelievo, il privato è consapevole che una parte del denaro, individuato e non suscettibile di confusione con il proprio patrimonio, appartiene al Comune, sicchè nel momento in cui se ne appropria commette il reato di cui all'art.646 cod.pen. 4 4. La derubricazione del reato non comporta la prescrizione dello stesso, in considerazione della prolungata sospensione dei termini intervenuta nel corso del giudizio di merito (si veda, in particolare, quanto specificato nella sentenza di primo grado in merito ai plurimi rinvii richiesti dalla difesa). 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena. Risultando confermate le statuizioni civili, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto contestato quale reato di cui agli artt. 81 e646 cp, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Vieste che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR RO LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Alessandro Ciliberti, difensore della parte civile Comune di Vieste, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso appropriandosi delle somme Penale Sent. Sez. 6 Num. 20903 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 prelevate nei parcometri istallati presso il Comune di Vieste, di cui aveva la gestione in virtù di contratto stipulato nel 2014. In particolare, le sentenze di merito accertavano che l'imputato, dopo un iniziale periodo in cui aveva provveduto regolarmente al riversannento alla Tesoreria dell'ente della quota di competenza del Comune, aveva iniziato a trattenere integralmente l'incasso dei parcometri, in tal modo appropriandosi della somma di oltre €23.000. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 8 cod.proc.pen., riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre NN in favore del Tribunale di Napoli, sostenendo che il peculato si sarebbe consumato in Ercolano, comune dove ha sede la società incaricata della gestione dei parcometri e luogo ove, pertanto, l'imputato si sarebbe appropriato del danaro. Si assume, infatti, che le somme prelevate dallo "scassettamento", venivano depositate presso la sede della società e solo successivamente al conteggio venivano eventualmente versate sul conto corrente della società, acceso presso un istituto di credito di Torre del Greco. Erroneamente, pertanto, il luogo dell'appropriazione era stato individuato in Torre del Greco, anziché in Ercolano, il che aveva determinato il radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Torre NN. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di peculato. Secondo il ricorrente, all'epoca in cui si sono verificati i fatti, le modalità di esecuzione del contratto avevano subito una consensuale modifica, nel senso che il riversamento pro quota alle casse dell'ente, non avveniva più con cadenza giornaliera, bensì settimanale, il che comportava che il denaro veniva prima acquisito dalla società, entrando a far parte del suo patrimonio, e solo successivamente si provvedeva ad eseguire il bonifico per la quota di spettanza del Comune di Vieste. Infine, il ricorrente contesta anche la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che il contratto comportava l'esecuzione di prestazioni meramente materiali. 3. Il difensore della parte civile depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva la correttezza della ricostruzione, in fatto e diritto, contenuta nella sentenza di appello. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dal ricorrente ipotizzando che l'appropriazione del denaro sarebbe avvenuta necessariamente presso la sede della società, sita in Ercolano, e non già presso la filiale della banca ove il denaro veniva, presumibilmente, versato sul conto corrente della società. Invero, l'eccezione si fonda su una mera prospettazione difensiva che non è stata compiutamente accertata, posto che il momento in cui il denaro confluiva materialmente nella disponibilità esclusiva dell'imputato non è stato compiutamente accertato. Proprio in virtù di tale incertezza, la Corte di appello ha ritenuto che la competenza territoriale dovesse essere stabilita applicando il criterio residuale della residenza o domicilio dell'imputato, ubicati all'epoca dei fatti in Torre del Greco, come desunto dall'indicazione contenuta nel contratto stipulato con il Comune di Vieste. Orbene, il motivo di ricorso risulta aspecifico, in quanto si limita a contestare la presunta commissione del fatto in luogo diverso da Torre del Greco, non confrontandosi con il diverso argomento valorizzato dalla Corte di appello che, prendendo atto dell'impossibilità di stabilire esattamente il luogo in cui è avvenuta l'appropriazione, ha applicato i criteri residuali per stabilire la competenza territoriale. 3. Il secondo motivo è incentrato sulla ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale, avente ad oggetto il noleggio, l'installazione e la manutenzione di parcometri nel Comune di Vieste, nonché l'esecuzione di prelievo del denaro versato nei parcometri ed il successivo riversamento sul conto della Tesoreria comunale della quota di spettanza dell'ente. L'istruttoria svolta in primo grado, i cui risultati non sono contestati dall'imputato, ha fatto emergere che,dopo un periodo iniziale in cui il prelievo ed il riversamento del denaro avveniva in giornata, la società si è accordata con l'ente nel senso che il prelievo continuava ad avvenire quotidianamente, ma il denaro veniva riversato all'ente solo su base settimanale. Sostiene il ricorrente che l'aver previsto un apprezzabile lasso temporale tra il prelievo ed il riversamento del denaro, comportava necessariamente che le somme venivgjacquisite al patrimonio della società, stante la natura fungibile del denaro, sicchè quest'ultima risultava debitrice nei confronti dell'ente per l'adempimento della prestazione contrattuale, ma non poteva sostenersi che si fosse appropriata di denaro ab origine di proprietà dell'ente. 3 3.1. Ritiene la Corte che nel caso di specie difettano i requisiti essenziali per qualificare la condotta in termini di peculato, dovendosi in primo luogo evidenziare come l'attività espletata dalla società, sulla base di un mero contratto di diritto privato e non già per effetto di una convenzione traslativa dell'esercizio di pubbliche funzioni, non consente di attribuire al legale rappresentante la qualifica di incaricato di pubblico servizio. A ben vedere, il Comune di Vieste si è limitato a disporre la gestione di aree destinate a parcheggio stipulando un contratto avente ad oggetto il noleggio e la gestione dei parcometri. È pur vero che il denaro che gli utenti versavano nei parcometri era parzialmente di spettanza del Comune, ma ciò non consente di attribuire - sostanzialmente in via automatica - al privato la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, difettando tutte le caratteristiche che contraddistinguono tale funzione. In particolare, il contratto di mero noleggio e gestione dei parcometri non coinvolgeva aspetti concernenti la disciplina e l'assetto del territorio, né presupponeva l'esercizio di funzioni di certificazione e vigilanza, tanto meno comportava l'esercizio di poteri autoritativi. In buona sostanza, quindi, il legale rappresentante della società che ha stipulato il contratto di gestione dei parcometri agiva iure privatorum, senza assumere alcuna connotazione propria dell'incaricato di pubblico servizio. La tesi contraria, invero, si fonda esclusivamente sull'osservazione secondo cui il privato che provvede al prelievo del denaro, risulterebbe custode della quota di spettanza del Comune e per ciò solo dovrebbe considerarsi incaricato di pubblico servizio. Si tratta di una soluzione non condivisibile, nella misura in cui non si considera il quadro giuridico entro il quale tale attività viene svolta. Invero, se la gestione del denaro appartenente all'ente si colloca nell'ambito di un rapporto di tipo concessorio e, quindi, disciplinato da norme di diritto pubblico comportanti anche il trasferimento al privato dell'esercizio di funzioni pubblicistiche, è ipotizzabile la sussistenza della qualifica soggettiva. Viceversa, se il rapporto si svolge al di fuori dello schema concessorio e sulla base di un contratto di natura privata, viene meno la possibilità di inquadrare il soggetto che preleva il denaro quale esercente un pubblico servizio, sicchè la predeterminazione delle quote di spettanza dell'ente ed a quest'ultimo non versate può integrare il solo reato di appropriazione indebita. La predeterminazione delle quote di spettanza del privato e dell'ente pubblico comporta che, fin dal momento del prelievo, il privato è consapevole che una parte del denaro, individuato e non suscettibile di confusione con il proprio patrimonio, appartiene al Comune, sicchè nel momento in cui se ne appropria commette il reato di cui all'art.646 cod.pen. 4 4. La derubricazione del reato non comporta la prescrizione dello stesso, in considerazione della prolungata sospensione dei termini intervenuta nel corso del giudizio di merito (si veda, in particolare, quanto specificato nella sentenza di primo grado in merito ai plurimi rinvii richiesti dalla difesa). 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena. Risultando confermate le statuizioni civili, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto contestato quale reato di cui agli artt. 81 e646 cp, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Vieste che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore