CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. VITA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4794 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 il Tribunale di Roma - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza emessa in data 12.2.2022 nei confronti di AM IR, con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai reati di cui agli artt. 74, co.2 (aggravato ai sensi dell'art. 416bis, co. 1, cod. peri.) e 73, co. 1 del D.P.R. 309/1990. 1.1 In motivazione il Tribunale sottolinea, anzitutto, che l'esistenza dell'associazione di cui al capo 2 poggia su elementi illustrati esaurientemente in seno all'ordinanza cautelare impugnata, derivanti in massima parte dal contenuto di conversazioni oggetto di captazione. Più precisamente, l'esistenza di una stabile struttura organizzativa, con effettiva ripartizione di cariche e compiti tra i membri del sodalizio e predisposizione di mezzi idonei alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di importazione e cessione della sostanza stupefacente, poggia su numerose evidenze, quali: - la struttura verticistica dell'associazione (con CO RI in qualità di capo e coordinatore); laa suddivisione dei compiti tra gli associati (chiamati alcuni ad operare sul versante dell'organizzazione e dell'approvvigionamento, altri sul versante della custodia e del trasporto delle partite di droga, altri sul versante della distribuzione del narcotico); - le modalità di acquisto delle partite di droga (con il ricorso a schemi collaudati e ripetitivi); la predisposizione di mezzi e strumenti per l'attività di spaccio;
- l' assistenza legale ed economica agli associati tratti in arresto;
- l'acquisizione di informazioni da appartenenti alle forze dell'ordine infedeli sulle attività investigative in atto. 1.2 Tutte circostanze all'evidenza incompatibili con l'ipotesi dell'accordo limitato ad una o più specifiche operazioni e al contrario del tutto coerenti con l'esistenza di un vincolo stabile costituito per durare oltre la realizzazione dei singoli delitti più e precisamente per la commissione di una serie indeterminata di operazioni di narcotraffico, anche di importazione dall'estero, secondo schemi operativi predeterminati. 2 2. Quanto alla ricorrenza dell'affectio societatis, le intercettazioni mettono in chiara luce il modus operandi dell'indagato, che, presi i contatti con clienti interessati all'acquisto dello stupefacente, prima si rivolge a CO RI per avere il "benestare" all'operazione, poi si reca da GO PA per concordare le modalità per il ritiro del narcotico, in più occasioni e anche per ingenti quantitativi. Si tratta di uno schema operativo viene utilizzato per la realizzazione dei reati di cui al capo 14-18-33. Si sostiene inoltre che seppure AM aveva una propria rete di clienti ciò non esclude il suo inserimento organico nell'associazione, desumibile non solo dal rapporto continuativo con gli elementi di maggiore spicco dell'associazione, ma anche e soprattutto della continuità del suo apporto all'operatività della compagine associativa e dalle modalità dell'azione, evocative dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario con í vertici idoneo a dedurre la partecipazione al progetto associativo. Come emerge dalle conversazioni, lo AM rappresenta uno dei principali canali di cui l'organizzazione si serve in via tendenzialmente stabile per smerciare il narcotico. 2.1 Non esclude l'intraneità al sodalizio il fatto che l'attività di smercio sia stata svolta dal ricorrente anche per un proprio ritorno economico, in quanto i colloqui testimoniano comunque l'interesse dello AM alla permanenza in vita della societas sceleris e la realizzazione degli scopi sociali - ad esempio allorquando rappresentava a PA di essere disponibile a fornire al gruppo "la sua villa dove potranno stare uno o due mesi senza problemi", evidentemente per lo svolgimento di operazioni connesse all'attività di estrazione raffinazione della sostanza stupefacente. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, desumibile: dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, che disegnano l'inserimento del ricorrente nell'associazione con il ruolo di preposto alle vendite, in durevole comunanza di scopo con gli altri sodali. Come affermato dallo stesso SC, il suo inserimento nel settore del narcotraffico non è certo recente ed episodico quanto piuttosto risalente e stabile: è lui stesso ad affermare, nelle conversazioni captate "io è dal 90 che faccio sto lavoro" "io con CO... c'ho lavorato tanti anni"; 3 dalla sua personalità, risultando lo AM gravato da due pur datati precedenti per furto e per invasione di edifici, ma soprattutto gravato da una pendenza per violazione degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 consumati negli anni 2010, 2011 e 2012, a dimostrazione, quindi, della sua dedizione pluriennale all'attività di narcotraffico, anche in forma organizzata. 3.1 Circa la doglianza difensiva riguardante il difetto di attualità del pericolo di recidiva in considerazione del tempo decorso dai fatti, il Tribunale motiva come segue. Anzitutto, rispetto al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, l'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, salva prova contraria. Con riguardo alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, in accordo con l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, in presenza di gravi indizi, il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis" ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è infatti correlata all'imputazione e al tipo di reato ed opera nel momento di adozione del provvedimento, restando così irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato. 3.2 Con riguardo alla presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale, facendo rinvio a giurisprudenza di legittimità, precisa che per i delitti indicati nell'art. 275, co.3, cod. proc. pen. la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non è richiesta, sicché il tempo trascorso dal commesso reato può, se dal caso, assumere rilevanza non per l'an, ma per il quomodo della cautela, potendo costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Intendendosi l'attualità del pericolo di recidiva non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, il Giudice di secondo grado ritiene agevole la prognosi di ricaduta nel reato per chi, come lo AM, ha dimostrato di dedicarsi in modo sistematico, professionale ed esclusivo all'attività di spaccio all'interno di 4 un'organizzazione dedita il narcotraffico negli anni 2010/2011 ed ora nuovamente all'interno dell'organizzazione di cui al capo 2, il che autorizza a ritenere assai concreto e certamente attuale il pericolo che, ove rimesso in libertà, l'indagato riprenda ad operare nel medesimo settore. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AM IR, deducendo i seguenti motivi: 4.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 125, 273, 292, co. 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen. rispetto alla contestazione di cui al capo 2 e vizio di motivazione. La Difesa censura la motivazione nella parte inerente la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al narcotraffico. Si adduce che il Gip ed analogamente il Tribunale ricavano, con ragionamento illogico, dalla contestazione dei singoli episodi di cui ai capi 14-16 (non cautelato) -18-33 (illustrativi di presunte cessioni di stupefacenti in favore dello AM) la prova della partecipazione dell'indagato all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990. La difesa eccepisce che dalle intercettazioni e dalla modalità di svolgimento dei reati di cui ai capi sopra richiamati emerga l'estraneità dell'assistito al sodalizio e la piena autonomia della sua attività. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e insussistenza della motivazione, comunque generica ed illogica. La difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui desume la sussistenza delle esigenze cautelari in difetto di elementi di fatto idonei a dimostrarne la concretezza e l'attualità. Il minimo contributo fornito dall'imputato, il ristretto arco temporale interessato dalle condotte, il notevole lasso di tempo decorso dai fatti, lo stato di incensuratezza dell'assistito, costituiscono indici significativi del superamento della presunzione relativa di idoneità della misura cautelare della custodia in carcere. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2. Ed invero, il ricorrente non contesta la capacità dimostrativa delle conversazioni, del resto logicamente interpretate in sede di merito, quanto la ricorrenza della condotta partecipativa, posto che l'attività illecita (acquisto e rivendita della sostanza stupefacente) sarebbe stata svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo solidaristico con il gruppo capeggiato dal RI. 2.1 Tuttavia, si tratta di un aspetto trattato in modo del tutto logico ed immune da vizi in diritto nella decisione impugnata, in ragione della continuità del rapporto fiduciario intervenuto tra il ricorrente ed i vertici della organizzazione, nonché in ragione del reciproco interesse che legava i diversi soggetti in questione nell'assicurare la complessa 'catena' del vasto narcotraffico. In diritto, nel quadro interpretativo nomofilattico, la partecipazione al sodalizio del fornitore, così come quella dello stabile rivenditore, è condizionata, in fatto, dalla individuazione di un rapporto «durevole» che si accompagni alla comune volontà di realizzare lo smercio delle sostanze (v. Sez. IV n. 19272 del 12.6.2020, rv 279249; Sez. VI n. 51500 del 11.10.2018, rv 275719). Non ha pregio, pertanto, la critica esposta al primo motivo di ricorso, anche considerando che la disponibilità mostrata dallo AM non si è limitata al profilo (sostenuto da interesse personale) della vendita dello stupefacente, ma si è estesa ad aspetti logistici, come evidenziato nella decisione impugnata. 2.2 Viziate da evidente genericità sono, altresì, le doglianze in punto di ricorrenza del pericolo di reiterazione e della adeguatezza della misura, a fronte di motivazione ampia e logica espressa dal Tribunale, basata sull'analisi delle modalità del fatto, sugli stessi contenuti delle captazioni (quanto alla lunga dedizione all'attività di spaccio) e sulle dimensioni del narcotraffico, tutti aspetti che obiettivamente rafforzano, come si è argomentato in sede di merito, la doppia presunzione relativa ex lege sui punti oggetto di scrutinio. 2.3 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una 6 somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. pvt\ Così deciso il 13 ottobre 2022
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. VITA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4794 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 il Tribunale di Roma - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza emessa in data 12.2.2022 nei confronti di AM IR, con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai reati di cui agli artt. 74, co.2 (aggravato ai sensi dell'art. 416bis, co. 1, cod. peri.) e 73, co. 1 del D.P.R. 309/1990. 1.1 In motivazione il Tribunale sottolinea, anzitutto, che l'esistenza dell'associazione di cui al capo 2 poggia su elementi illustrati esaurientemente in seno all'ordinanza cautelare impugnata, derivanti in massima parte dal contenuto di conversazioni oggetto di captazione. Più precisamente, l'esistenza di una stabile struttura organizzativa, con effettiva ripartizione di cariche e compiti tra i membri del sodalizio e predisposizione di mezzi idonei alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di importazione e cessione della sostanza stupefacente, poggia su numerose evidenze, quali: - la struttura verticistica dell'associazione (con CO RI in qualità di capo e coordinatore); laa suddivisione dei compiti tra gli associati (chiamati alcuni ad operare sul versante dell'organizzazione e dell'approvvigionamento, altri sul versante della custodia e del trasporto delle partite di droga, altri sul versante della distribuzione del narcotico); - le modalità di acquisto delle partite di droga (con il ricorso a schemi collaudati e ripetitivi); la predisposizione di mezzi e strumenti per l'attività di spaccio;
- l' assistenza legale ed economica agli associati tratti in arresto;
- l'acquisizione di informazioni da appartenenti alle forze dell'ordine infedeli sulle attività investigative in atto. 1.2 Tutte circostanze all'evidenza incompatibili con l'ipotesi dell'accordo limitato ad una o più specifiche operazioni e al contrario del tutto coerenti con l'esistenza di un vincolo stabile costituito per durare oltre la realizzazione dei singoli delitti più e precisamente per la commissione di una serie indeterminata di operazioni di narcotraffico, anche di importazione dall'estero, secondo schemi operativi predeterminati. 2 2. Quanto alla ricorrenza dell'affectio societatis, le intercettazioni mettono in chiara luce il modus operandi dell'indagato, che, presi i contatti con clienti interessati all'acquisto dello stupefacente, prima si rivolge a CO RI per avere il "benestare" all'operazione, poi si reca da GO PA per concordare le modalità per il ritiro del narcotico, in più occasioni e anche per ingenti quantitativi. Si tratta di uno schema operativo viene utilizzato per la realizzazione dei reati di cui al capo 14-18-33. Si sostiene inoltre che seppure AM aveva una propria rete di clienti ciò non esclude il suo inserimento organico nell'associazione, desumibile non solo dal rapporto continuativo con gli elementi di maggiore spicco dell'associazione, ma anche e soprattutto della continuità del suo apporto all'operatività della compagine associativa e dalle modalità dell'azione, evocative dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario con í vertici idoneo a dedurre la partecipazione al progetto associativo. Come emerge dalle conversazioni, lo AM rappresenta uno dei principali canali di cui l'organizzazione si serve in via tendenzialmente stabile per smerciare il narcotico. 2.1 Non esclude l'intraneità al sodalizio il fatto che l'attività di smercio sia stata svolta dal ricorrente anche per un proprio ritorno economico, in quanto i colloqui testimoniano comunque l'interesse dello AM alla permanenza in vita della societas sceleris e la realizzazione degli scopi sociali - ad esempio allorquando rappresentava a PA di essere disponibile a fornire al gruppo "la sua villa dove potranno stare uno o due mesi senza problemi", evidentemente per lo svolgimento di operazioni connesse all'attività di estrazione raffinazione della sostanza stupefacente. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, desumibile: dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, che disegnano l'inserimento del ricorrente nell'associazione con il ruolo di preposto alle vendite, in durevole comunanza di scopo con gli altri sodali. Come affermato dallo stesso SC, il suo inserimento nel settore del narcotraffico non è certo recente ed episodico quanto piuttosto risalente e stabile: è lui stesso ad affermare, nelle conversazioni captate "io è dal 90 che faccio sto lavoro" "io con CO... c'ho lavorato tanti anni"; 3 dalla sua personalità, risultando lo AM gravato da due pur datati precedenti per furto e per invasione di edifici, ma soprattutto gravato da una pendenza per violazione degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 consumati negli anni 2010, 2011 e 2012, a dimostrazione, quindi, della sua dedizione pluriennale all'attività di narcotraffico, anche in forma organizzata. 3.1 Circa la doglianza difensiva riguardante il difetto di attualità del pericolo di recidiva in considerazione del tempo decorso dai fatti, il Tribunale motiva come segue. Anzitutto, rispetto al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, l'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, salva prova contraria. Con riguardo alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, in accordo con l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, in presenza di gravi indizi, il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis" ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è infatti correlata all'imputazione e al tipo di reato ed opera nel momento di adozione del provvedimento, restando così irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato. 3.2 Con riguardo alla presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale, facendo rinvio a giurisprudenza di legittimità, precisa che per i delitti indicati nell'art. 275, co.3, cod. proc. pen. la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non è richiesta, sicché il tempo trascorso dal commesso reato può, se dal caso, assumere rilevanza non per l'an, ma per il quomodo della cautela, potendo costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Intendendosi l'attualità del pericolo di recidiva non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, il Giudice di secondo grado ritiene agevole la prognosi di ricaduta nel reato per chi, come lo AM, ha dimostrato di dedicarsi in modo sistematico, professionale ed esclusivo all'attività di spaccio all'interno di 4 un'organizzazione dedita il narcotraffico negli anni 2010/2011 ed ora nuovamente all'interno dell'organizzazione di cui al capo 2, il che autorizza a ritenere assai concreto e certamente attuale il pericolo che, ove rimesso in libertà, l'indagato riprenda ad operare nel medesimo settore. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AM IR, deducendo i seguenti motivi: 4.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 125, 273, 292, co. 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen. rispetto alla contestazione di cui al capo 2 e vizio di motivazione. La Difesa censura la motivazione nella parte inerente la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al narcotraffico. Si adduce che il Gip ed analogamente il Tribunale ricavano, con ragionamento illogico, dalla contestazione dei singoli episodi di cui ai capi 14-16 (non cautelato) -18-33 (illustrativi di presunte cessioni di stupefacenti in favore dello AM) la prova della partecipazione dell'indagato all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990. La difesa eccepisce che dalle intercettazioni e dalla modalità di svolgimento dei reati di cui ai capi sopra richiamati emerga l'estraneità dell'assistito al sodalizio e la piena autonomia della sua attività. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e insussistenza della motivazione, comunque generica ed illogica. La difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui desume la sussistenza delle esigenze cautelari in difetto di elementi di fatto idonei a dimostrarne la concretezza e l'attualità. Il minimo contributo fornito dall'imputato, il ristretto arco temporale interessato dalle condotte, il notevole lasso di tempo decorso dai fatti, lo stato di incensuratezza dell'assistito, costituiscono indici significativi del superamento della presunzione relativa di idoneità della misura cautelare della custodia in carcere. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2. Ed invero, il ricorrente non contesta la capacità dimostrativa delle conversazioni, del resto logicamente interpretate in sede di merito, quanto la ricorrenza della condotta partecipativa, posto che l'attività illecita (acquisto e rivendita della sostanza stupefacente) sarebbe stata svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo solidaristico con il gruppo capeggiato dal RI. 2.1 Tuttavia, si tratta di un aspetto trattato in modo del tutto logico ed immune da vizi in diritto nella decisione impugnata, in ragione della continuità del rapporto fiduciario intervenuto tra il ricorrente ed i vertici della organizzazione, nonché in ragione del reciproco interesse che legava i diversi soggetti in questione nell'assicurare la complessa 'catena' del vasto narcotraffico. In diritto, nel quadro interpretativo nomofilattico, la partecipazione al sodalizio del fornitore, così come quella dello stabile rivenditore, è condizionata, in fatto, dalla individuazione di un rapporto «durevole» che si accompagni alla comune volontà di realizzare lo smercio delle sostanze (v. Sez. IV n. 19272 del 12.6.2020, rv 279249; Sez. VI n. 51500 del 11.10.2018, rv 275719). Non ha pregio, pertanto, la critica esposta al primo motivo di ricorso, anche considerando che la disponibilità mostrata dallo AM non si è limitata al profilo (sostenuto da interesse personale) della vendita dello stupefacente, ma si è estesa ad aspetti logistici, come evidenziato nella decisione impugnata. 2.2 Viziate da evidente genericità sono, altresì, le doglianze in punto di ricorrenza del pericolo di reiterazione e della adeguatezza della misura, a fronte di motivazione ampia e logica espressa dal Tribunale, basata sull'analisi delle modalità del fatto, sugli stessi contenuti delle captazioni (quanto alla lunga dedizione all'attività di spaccio) e sulle dimensioni del narcotraffico, tutti aspetti che obiettivamente rafforzano, come si è argomentato in sede di merito, la doppia presunzione relativa ex lege sui punti oggetto di scrutinio. 2.3 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una 6 somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. pvt\ Così deciso il 13 ottobre 2022