Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 3 8 0 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA ME EL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pignoramento presso terzi SEZIONE TERZA CIVILE di canoni di locazione e cessazione del rapporto locativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11553/98 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente 13250/98 Dott. Michele VARRONE Consigliere 3003 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.471 Ud.14/07/00 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del Presidente dott. Alfonso Andria, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LARGO GINNASI 2, presso 10 studio dell'avvocato TORRE GIUSEPPE, difeso LIRE 3000 CANCELLERIA dall'avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CG408173 ricorrente contro intimato CORTESE EGLE;
e sul 2° ricorso n 13250/98 proposto da: 2000 CORTESE EGLE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1404 CRESCENZIO 9, presso 10 studio dell'avvocato AMATO EMILIANO, difeso dall'avvocato MANZIONE WLADIMIRO,. giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del Presidente dott. Alfonso Andria, elettivamente domiciliato in ROMA LGO GINNASI 2, presso 10 studio dell'avvocato TORRE GIUSEPPE, difeso dall'avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 192/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 17/2/1998 depositata il 23/04/98; RG.271/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato VALTER CALVIERI (per delega Avv. Wladimiro Manzione); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;
inammissibile il ricorso incidentale. ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. GL ES, creditrice della sas Castellucci 2 Michele della somma di oltre lire 128 milioni, nel 1992 iniziò un procedimento di esecuzione forzata contro la sua debitrice con le forme del pignoramento presso la Provincia di Salerno nei canoni di locazione da questa dovuti alla Società Castellucci. I l pretore di Salerno, con ordinanza del 15 marzo 1993, assegnò alla ES i crediti pignorati fino alla concorrenza della somma di lire 128.621.500, oltre interessi e spese. LV OR, acquirente dell'immobile locato con atto del 13 gennaio 1993, il 1° marzo successivo intimò alla Provincia di Salerno sfratto per morosità nel pagamento dei canoni della locazione relativi al primo trimestre del 1993 ed il pretore di Salerno, con ordinanza del 13 luglio 1993, ordinò alla Provincia da questo momento omise il pagamento alla ES dei canoni successivi.
2. GL ES, con atto di citazione del 26 ottobre 1993, ha convenuto in giudizio la Provincia di Salerno chiedendone la condanna al pagamento della somma che поп le era stata pagata dalla Provincia a titolo di risarcimento dei danni da questa provocati con il suo comportamento processuale.
3. La domanda è stata rigettata dal tribunale e la decisione è stata impugnata dalla ES, la quale ha 3 dedotto: che il comportamento processuale tenuto dalla Provincia nel corso del giudizio di risoluzione costituiva comportamento quanto meno colposo e produttivo di danno;
che la responsabilità del terzo pignorato costituiva anche inadempimento dell'obbligo di pagare al creditore originario;
che la risoluzione del rapporto di locazione era avvenuta in maniera fittizia e non aveva effetto in suo confronto.
4. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 23 aprile 1998, ha condannato la Provincia di Salerno a pagare alla ES la somma di oltre lire 79 milioni a titolo di risarcimento danni. La Corte d'Appello, premessa la risarcibilità del diritto di credito della ES per il fatto del terzo Provincia di Salerno e ritenuto che le cause estintive indicate dall'art. 2917 cod. civ. come non opponibili al creditore procedente sono solo quelle che riguardano il pignoramento e non il sottostante rapporto sostanziale ed ancora che l'unico modo di far venire meno gli effetti dell'esecuzione era l'espediente di far cessare il rapporto locativo, ha ritenuto che la Provincia di Salerno aveva l'obbligo di contrastare questo espediente resistendo con adeguata condotta processuale all'intimazione di sfratto stante l'obbligo di collaborazione con il creditore procedente i cui 4 diritti dovevano essere salvaguardati.
5. Per la cassazione di questa sentenza 1'Amministrazione Provinciale di Salerno ha proposto ricorso articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso GL ES, la quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato ed ha depositato memoria. Al ricorso incidentale la Provincia resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale е quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso è contestato che la tutela del diritto del creditore procedente nei confronti del terzo pignorato trovi nell'ordinamento quella tutela estesa che ad essa è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata. La ricorrente sostiene che la dichiarata responsabilità aquiliana della Provincia di Salerno presupponeva l'accertamento in concreto del Suo doloso, il quale, invece, non eracomportamento configurabile sia per la mancata prova dell'imputabilità del fatto, sia perché si trattava di comportamento proprio del difensore dell'Ente pubblico 5 non ascrivibile direttamente all'Ente stesso: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e difetto di motivazione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, individuando nella disposizione contenuta nell'art. 546 cod. proc. civ. gli estremi della responsabilità del terzo pignorato, incorsa nell'errore di diritto di non considerare che la norma si riferisce alle somme dovute dal terzo al momento del pignoramento e non comprende, come nella specie, le somme che debbono essere consegnate per effetto dell'ordinanza di assegnazione: censura di erronea e falsa applicazione dell'art. 546 cod. proc. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione.
3.1. Il problema di diritto che i motivi pongono è quello della configurabilità dell'illecito extracon- trattuale ad opera del terzo (debitor debitoris) che non si adoperi per impedire l'effetto estintivo del pi- gnoramento e dell'ordinanza di assegnazione. L'interrogatorio si riflette sulla sentenza impu- gnata nella quale la Corte d'Appello, come risulta dalla narrazione dei fatti, ha ritenuto la configurabi- lità dell'illecito.
3.2. Per contrastare questa decisione la difesa della Provincia di Salerno si è limitata a contrastare l'esistenza del fatto doloso o colposo, avventurandosi in una ricostruzione dell'elemento soggettivo responsabilitàdell'altra parte con richiami alla dell'Ente pubblico e del suo difensore, la quale è solo teorica nei termini in cui è stata esposta. La ricorrente non ha contrastato invece i presuppo- sti del fatto illecito, costituiti, com'è noto, anche dall'esistenza di un danno ingiusto in capo alla Corte- se, creditore procedente, alla luce del principio se- condo il quale l'avvenuta cessazione della locazione, sopravvenuta alla notificazione del pignoramento presso i l terzo ed all'ordinanza di assegnazione del credito, non aveva pregiudicato i suoi diritti di credito. Ciò, vuoi perché l'estinzione della locazione di- pendente dall'alienazione dell'immobile non era rile- vante, stante la disposizione contenuta nell'art. 1605 cod.civ., secondo il quale la cessione (anche attraver- so l'ordinanza di assegnazione) del corrispettivo della locazione non ancora scaduto avente data certa anterio- re al trasferimento (e data certa છે quella dell'ordinanza di assegnazione) può essere opposta al terzo acquirente della cosa locata, vuoi perché 1'estinzione dipendente dall'ordinanza di rilascio non poteva essere riversata sul creditore procedente ai sensi dell'art. 2917 cod.civ. 7 4. Gli altri motivi del ricorso non colgono nel se- gno.
4.1. Con il terzo motivo è addebitato alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto della circostanza che il provvedimento di sfratto per -morosità aveva fatto venir meno l'obbligazione di pagamento in favore della ES: censura di erronea e falsa applicazione dell'art. 2917 cod.civ. La ricorrente non s'avvede, tuttavia, che il supposto venir meno dell'obbligazione non escludeva la responsa- bilità della Provincia, se a questa fosse addebitabile in comportamento illegittimo come ritenuto nella sen- tenza impugnata.
4.2. Con il quarto motivo la Provincia di Salerno sostiene che la ES, per tutela dei propri diritti, avrebbe potuto agire anche nei confronti del Comune ci Angri, succeduto alla Provincia come conduttore, oppure avrebbe esercitato l'azione di risarcimento del danro aquiliano contro il nuovo acquirente dell'immobile: del censura di erronea valutazione del comportamento danneggiato e determinazione errata del danno. La non congruenza anche di questo motivo sta nel fatto che la critica in essa esposta si muove nella stessa linea tracciata dalla sentenza impugnata della responsabilità aquiliana a carico della Provincia con 8 la sola variante dell'indicazione di altro soggetto (il Comune di Angri) sempre а titolo di responsabilità aquiliana.
5. Il ricorso incidentale, con il quale è denuncia- to l'omesso esame della domanda con la quale la ES aveva dedotto l'esistenza dell'obbligo di pagamento è assorbito in quanto proposto in forma della somma, 60000 condizionata. 310.000 6. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, quello prin- cipale deve essere rigettato e quello incidentale deve 1087 125.11 4567 30,99 essere dichiarato assorbito. 80067 10,33 Le spese di questo giudizio possono essere intera- 170.43 mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso assorbito quello incidentale eprincipale, dichiara A compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2000. IL CONSIGLIERE EST.SIGLIERE IL PRESIDENTE про блем IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Ammendola Oggi, 1 FEB. 2001. IL CANCELLIERE C1 Concerta Ammandola 9