Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti, emessi in forma di ordinanza, idonei a definire il giudizio statuendo su una questione pregiudiziale attinente al processo (nella specie è stato ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emanata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 357 cod. proc. civ. - applicabile "ratione temporis" - sul provvedimento con cui l'istruttore aveva dichiarato improcedibile l'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14976 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. AR ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 96, presso l'avvocato ANTONIO CAPUTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SISTEMA VITA & TERRA ASSICURAZIONI;
- intimata -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2002 dal Consigliere Dott. RI Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio d'appello, proposto da LL RI innanzi alla Corte d'Appello di Bari, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 26.11.98, è stato dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c dal consigliere istruttore con ordinanza resa all'udienza del 23.9.99, stante la mancata comparizione dell'Avv. Caputo, procuratore della parte appellante regolarmente costituita. Avverso tale provvedimento RI LL ha proposto reclamo innanzi al collegio, lamentando che dopo l'iscrizione a ruolo della causa, ella non si è costituita in giudizio, e che, perciò, l'avviso del rinvio della prima udienza, in cui nessuno è comparso per essa appellante, erroneamente è stato effettuato nei confronti dell'Avv. Caputo, ed eseguito presso la Cancelleria. Osserva che, piuttosto, tale comunicazione, nonché quella riguardante il provvedimento d'improcedibilità, anch'esso comunicato a detto professionista, avrebbero dovuto essere eseguite nei suoi confronti personalmente. Il collegio, in linea preliminare ha affermato, sia che vi è stata regolare costituzione in giudizio dell'appellante, essendovi stata iscrizione della causa a ruolo, sia che la notifica, tanto del provvedimento di rinvio disposto dall'istruttore che dell'ordinanza d'improcedibilità reclamata, è stata regolarmente effettuata nei confronti dell'Avv. Caputo presso la cancelleria, in mancanza di elezione di domicilio presso la sede dell'ufficio procedente. Indi, atteso che il reclamo è stato proposto il 15.12.99, e, dunque oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, avvenuta il 11.10.99, lo ha dichiarato inammissibile. Avverso tale ordinanza RI LL propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 348 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, e deduce che la comunicazione della nuova udienza istruttoria fatta al suo procuratore deve ritenersi irrituale. In mancanza di costituzione in giudizio, la notifica doveva essere eseguita nei suoi confronti personalmente. Ed, inoltre, l'ordinanza nulla dice sull'attribuzione delle spese alla Milano Ass. invece che all'appellata Sistema Vita e Terra, avente veste di parte nei due gradi di merito.
Col 2^ motivo deduce violazione dell'art. 357 c.p.c. osservando che nell'ordinanza impugnata non risulta indicata la data in cui sarebbero state fatte le comunicazioni all'Avv. Caputo che, come rilevato, non si era, però, costituito. Il termine per il reclamo, proposto il 15.12.99, decorreva, dunque, dalla conoscenza dell'ordinanza reclamata, avvenuta occasionalmente solo il 9.12.99. Di qui la sua tempestività.
È pregiudiziale l'esame, da eseguirsi d'ufficio, circa l'ammissibilità del ricorso, atteso che il provvedimento impugnato, che ha veste formale di ordinanza ma contenuto sostanziale di sentenza, in quanto definisce il giudizio statuendo su una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. n. 5610 del 17.4.2001 rv 545966; n. 260 del 10.1.2001 rv 543025; S.U. n. 480 del 20.7.1999 rv 528783), è stato pronunziato dal collegio a conclusione del procedimento di reclamo, previsto dall'art. 357 c.p.c, che è, però, disposizione normativa abrogata a decorrere dal 30 aprile 1995 ai sensi dell'art. 89 della l. n. 353/90 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 571/1994 conv. in L.
6.12.94 n. 673).
L'appello della LL è stato proposto con atto del 26.11.98, e, dunque, nella vigenza del D.L. n. 121 del 21.4. 1995 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla l. 20.1.295 n. 534) che, a sua volta, sostituendo l'art. 90 della novella e successive modificazioni, ha stabilito che ai giudizi pendenti alla data suddetta del 30.4.95, si applicano le disposizioni previgenti. Nei processi introdotti oltre la data indicata, dunque, la trattazione dell'appello è collegiale, e per l'effetto, essendo stata eliminata la previgente ripartizione della trattazione fra istruttore e collegio, è rimessa direttamente all'organo collegiale la verificazione della regolare costituzione delle parti e la declaratoria d'improcedibilità del gravame, con conseguente ovvia esclusione del reclamo.
Ai fini della individuazione della "pendenza del giudizio", e della conseguente applicazione del regime applicabile, in mancanza di espressa specificazione legislativa, come questa corte ha già affermato in argomento, suddetta nozione va collegata non già ad una singola fase del processo, ma a questo nella sua unitarietà, onde occorre riferirsi non già alla data d'introduzione del giudizio di gravame ma a quella in cui ha avuto inizio l'intera vicenda processuale, e, cioè, alla data in cui il processo, inteso come un unicum, ha avuto inizio e, dunque, alla data di notificazione della citazione ovvero, nel caso in cui sia previsto il ricorso, alla data di notifica di tale ultimo atto attraverso i quali si è instaurato il processo di primo grado (cfr. Cass. n. 1358 del 18.2.99 rv 523330 che richiama Cass. 20.4.98 n. 3999 rv 514628; contra Cass. n. 5601/01 cit., secondo la quale occorre invece, far riferimento alla data di introduzione dell'appello).
E dunque, atteso che il giudizio di 1^ grado ha avuto inizio con citazione notificata il 18.02.1992 il reclamo è stato regolarmente proposto ed altrettanto regolarmente deciso.
Tanto premesso, i due motivi, i quali sono accomunati dalla medesima impostazione e meritano, perciò, disamina congiunta, sono infondati.
Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante che, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., è avvenuta con la semplice iscrizione a ruolo dell'appello, cui ha proceduto l'Avv. Caputo il quale ha, pertanto, acquisito nel processo di gravame l'ufficio della difesa e la rappresentanza in giudizio della parte appellante, unico ed esclusivo destinatario delle notifiche e delle comunicazioni che si fossero rese necessarie nel giudizio è stato, appunto, detto procuratore costituito e non già la parte personalmente. Il chiaro tenore letterale della norma citata, che recita che "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere fatte al procuratore costituito, salvo che la legge disponga diversamente", non si presta a dubbi o equivoche interpretazioni. Ai sensi dell'art. 82 r.d. 22.1.1934 n. 37, norma questa che non risulta incompatibile con il sistema della novella introdotta con l. n. 353/90, (cfr. Cass. n. 696 del 26.199 rv 522631) il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del giudice cui è assegnato il processo, deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario, intendendosi altrimenti che lo abbia eletto presso la cancelleria, sicché le notifiche devono essere effettuate presso tale ufficio. In caso di rinvio dell'udienza di prima comparizione per mancata comparizione dell'appellante, il provvedimento emesso dall'istruttore ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è, per ciò, regolarmente comunicato al procuratore della parte presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui viene trattata la causa (cfr. per tutte Cass. N. 8415 del 15.10.1994 rv 488091; v. Cass. S.U. n. 4602 del 15.4.1992 rv 476812, Cass. n. 4984 del 18.4.00 rv 535782, Cass. n. 1856 del 9.2.01 rv 543753). Analogamente, il provvedimento con cui l'istruttore abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., per la perdurante inerzia del procuratore dell'appellante, deve essere comunicato a quest'ultimo con notifica da effettuarsi sempre in cancelleria.
È quanto è avvenuto nel caso di specie.
Il provvedimento di rinvio, adottato in prima udienza dall'istruttore, è stato comunicato all'Avv. Caputo con notifica dell'ordinanza presso la cancelleria della Corte barese eseguita il 11.10.99, così come il successivo provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'appello notificato secondo le medesime modalità il 11.10.99. Il reclamo è stato proposto il 15.12.99, dunque, oltre il termine di gg. 10 stabilito nell'art. 357 c.p.c. e, per l'effetto, è stato correttamente dichiarato inammissibile perché tardivo.
Quanto all'ulteriore censura esposta nel 1^ motivo con la quale, del tutto genericamente, si lamenta che il provvedimento impugnato ha pronunziato nei confronti della Milano s.p.a, soggetto diverso dall'appellata Sistema e Vita, basta constatare dalla lettura degli atti, consentita per la natura processuale del vizio denunciato, che suddetta compagnia assicuratrice è subentrata all'altra, originariamente costituita, in corso di giudizio, nella medesima veste processuale essendo ad essa succeduta.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese non essendovi stata costituzione in questo grado di giudizio della controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2002