Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.30-ter, comma 4, lett.c) e 4-bis, comma 1,in relazione all'art.58-ter, della legge n.354 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al condannato per omicidio, non commesso per finalità eversive o nell'ambito della criminalità organizzata, di beneficiare dei permessi premio prima di aver espiato metà della pena a meno che non collabori con la giustizia a norma dell'art.58-ter della stessa legge n.354 del 1975. Infatti, il trattamento più favorevole riservato ai condannati per i delitti di cui all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva, in caso di collaborazione, trova giustificazione nel fatto obiettivo della collaborazione che il legislatore ha inteso incentivare proprio allo scopo di contrastare la criminalità organizzata. Neppure può ritenersi violato l'art.27 della Costituzione, in quanto l'automatismo del divieto di concessione dei permessi premio per un certo tempo, non compromette la funzione rieducativa della pena, posto che non determina una esclusione assoluta e definitiva del beneficio.
L'art.30-ter, comma 4, lett.c), della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificato dall'art.1 del d.l. n. 152 del 1991, nello stabilire nuovi limiti di pena espiata per la concessione dei permessi premio nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4-bis della stessa legge n.354 del 1975, non richiede che tali delitti siano stati commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva (fattispecie nella quale la S.C. ha disatteso la tesi del ricorrente, il quale, condannato per omicidio, deduceva che il nuovo e più severo regime fosse applicabile nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4-bis ord.penit. solo ove tali delitti fossero stati commessi nell'ambito della criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1998, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 15/12/1998
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 6361
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 32794/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OB HE n. il 09.10.1969
avverso ordinanza del 02.06.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso.
1. Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila con ordinanza del 2 giugno 1998 rigettava il reclamo proposto da SO HE avvero il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara che in data 8.8.'97 aveva dichiarato inammissibile la richiesta del SO di concessione di un permesso premio non avendo lo stesso espiato almeno metà della pena inflittagli per il delitto di omicidio, presupposto necessario per la concessione del permesso premio ex art.30 ter, comma 4, lett. c), L. 26.7.75 n. 354.
Osservava il Tribunale che la tesi del richiedente secondo cui l'art.30 ter, comma 4, lett. c), L. 354/75, come modificato dal D.L. n.152/91, nel richiamare il comma 1 dell'art. 4 bis Ord. Pen.,
stabiliva accresciuti limiti temporali per la concessione dei permessi premio solo per i reati commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva, non aveva fondamento in quanto tale interpretazione non era consentita dal tenore della norma. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila proponeva ricorso per cassazione il SO deducendo la violazione dell'art. 30 ter O.P. in relazione all'art. 4 bis del medesimo ordinamento.
Ripropone il ricorrente la tesi secondo cui l'art. 4 bis, comma 1, O.P., aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 152/91, essendo inserito in un complesso di norme qualificate come "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata..." non si riferiva anche ai delitti comuni, sia pure di rilevante gravità come l'omicidio - reato per il quale il SO era stato condannato - quando tale reato non fosse stato commesso nell'ambito della criminalità organizzata.
Quindi, secondo il ricorrente, l'art. 30 ter, 4^ comma, lett. c), O.P. - nel prevedere il limite di metà pena per la concessione dei permessi premio per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4 bis O.P. - si riferiva soltanto ai reati, compreso quello di omicidio, consumati nell'ambito della criminalità organizzata o in dipendenza di essi.
In subordine, il SO propone eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 30 ter, 4^ comma, lett. c) e 4 bis, 1^ comma. Legge 354/75 in riferimento all'art. 58 ter della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero al condannato per omicidio non consumato per finalità eversive o mafiose di beneficiare dei permessi premio prima di aver espiato metà della pena. Invero, l'art. 58 ter, legge 354/75 stabilisce che le limitazioni previste in materia di permessi premio dal comma 4 dell'art. 30 ter, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis, non si applicano allorché esse collaborino con la giustizia, con la conseguente possibilità per tali persone di beneficiare dei permessi premio in caso di collaborazione senza dover attendere di aver espiato una parte della pena.
Tale situazione, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non consentirebbe al condannato per omicidio non consumato per finalità eversive o mafiose di beneficiare di permessi premio prima di aver espiato almeno metà della pena, non essendo percorribile per il medesimo la strada della collaborazione.
2. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila non può essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'art. 4 bis, comma 1, legge 354/75 riguarderebbe delitti come l'omicidio ed altri ancora soltanto se commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva. A tale interpretazione osta, infatti, il testo stesso della norma che fa riferimento ai condannati per taluni gravi reati, fra cui l'omicidio, senza richiedere che essi siano commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva. Appare, invero, arbitrario sostenere, come fa il ricorrente per avallare la tesi da lui affermata, che la verifica dell'assenza di elementi tali da far ritenere la "sussistenza" di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, che costituisce il presupposto per la concessione dei benefici indicati in detto articolo, debba essere interpretato come "verifica del perdurare dei collegamenti in quanto già esistenti in precedenza" (v. ricorso f. 2). Manifestamente infondata deve essere dichiarata, poi, l'eccezione di illegittimità costituzionale dagli artt. 30 ter, comma 4, lett. c) e 4 bis, comma 1, legge 354/75 in riferimento all'art. 58 ter della stessa legge per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Invero non sussiste la lamentata ingiustificata disparità di trattamento che, ad avviso del ricorrente, si verrebbe a creare a seconda che i delitti indicati nel comma 1, 2^ periodo, dell'art. 4 bis legge 354/75 (omicidio, rapina etc.) siano stati commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva, oppure, trattandosi di reati comuni, non rientrino in dette categorie.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, il trattamento più favorevole riservato ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis, comma 1, commessi nell'ambito della criminalità organizzata o eversiva per la possibilità di beneficiare di permessi premio senza dover attendere di aver espiato almeno metà della pena in caso di collaborazione ex art. 58 ter O.P., trova giustificazione nel fatto obiettivo della collaborazione che il legislatore ha inteso incentivare, disciplinando in maniera diversa situazioni che sotto tale profilo si diversificano tra loro, proprio allo scopo prioritario e precipuo di contrastare la criminalità organizzata, favorendo la collaborazione con la giustizia di coloro che si siano resi responsabili di delitti di tale specie.
Non può ritenersi poi che l'art. 30, comma 4, lett. c) L. 354/75 contrasti con l'art. 27 della Costituzione laddove stabilisce che la concessione dei permessi premio è ammessa nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre 10 anni.
Infatti, pur essendo normativamente qualificata l'esperienza dei permessi premio come parte integrante del programma di trattamento (art. 30 ter, comma 3, O.P.), l'automatismo del divieto per un certo tempo di concessione del beneficio non compromette la funzione rieducativa della pena, posto che non determina una esclusione assoluta e definitiva del beneficio.
L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente va, dunque, dichiarata manifestamente infondata.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999