Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
In relazione ad un contratto di formazione e lavoro, un inadempimento degli obblighi di formazione, che abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a norma dell'art. 3, comma nono, del D.L. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR, CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luigi Cardillo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gavorrano n. 12 scala B interno 4,presso l'avv. Mario Giannarini, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Luigi Ricca;
- ricorrente -
contro
LI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 101, presso l'avv. Giovanni Sammatrice, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Giaconia;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 12/25 ottobre 1999, n. 3831, RGAC n. 400 del 1999, cron. 023758;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. prof. Lucio Ricca e Giuseppe Giaconia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12/25 ottobre 1999, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dalla CR - Cassa regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane - avverso la decisione del locale Pretore del 7 ottobre 1996, la quale aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa Cassa e VI AR, ai sensi dell'art. 3, comma 9^ i del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984,non avendo la
Cassa adempiuto agli obblighi di formazione previsti dalla legge e dal progetto di formazione e lavoro.
I giudici di appello concordavano con la valutazione, già espressa dal Pretore, circa la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro, ritenendo che la parziale formazione, tardivamente impartita dallo stesso, era stata tale da compromettere in modo rilevante la funzione del contratto di formazione e lavoro.
La conseguenza di tale comportamento della Cassa era quella prevista della legge: vale a dire la conversione "ab origine" del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza vincoli formativi.
Avverso tale decisione la CR propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, illustrati da memoria.
Resiste il VI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 306 del codice di procedura civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, codice di procedura civile). La ricorrente richiama i contenuti del primo motivo di appello, sottolineando che già con questo non era stata presa in considerazione l'eccezione di intervenuta improcedibilità della domanda "in riferimento all'accettazione da parte del VI dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta senza riserva ne' condizione alcuna in data 3 ottobre 1996".
L'accettazione della proposta di assunzione, avvenuta ad oltre due anni dalla cessazione prevista per il contratto di formazione e lavoro, in corso di giudizio e pochi giorni prima della decisione di primo grado, implicava la rinuncia tacita del VI all'azione e quindi l'improcedibilità o improseguibilità del giudizio. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con motivazione logica e sufficiente, i giudici di appello hanno premesso che il VI era stato licenziato il 13 luglio 1994, per naturale scadenza del contratto di formazione e lavoro. La successiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato era intervenuta a distanza di oltre due anni da tale momento, e precisamente dal 3 ottobre 1996.
Pertanto, conclude il Tribunale, appariva del tutto evidente l'interesse del ricorrente al riconoscimento della sussistenza "ab origine" - e cioè sin dal luglio 1992 e senza soluzione di continuità - di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con i conseguenti vantaggi sia sul piano economico che in termini di anzianità di servizio.
Tali conclusioni sfuggono a qualsiasi censura.
Vai la pena di precisare, ad ogni modo, che la valutazione di una situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite è rigorosamente riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato (Cass. 7 settembre 1993 n. 9401). Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 del decreto legge n. 752 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, motivazione insufficiente e contraddittoria su di punto decisivo della controversia (art. 360,nn. 3 e 5,codice di procedura civile).
Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto, con il Pretore, che nel caso di specie la Cassa non avesse dato puntuale e piena attuazione all'attività formativa prevista dalla legge e dal contratto.
L'addestramento teorico era effettivamente iniziato dopo circa 18 mesi dalla costituzione del rapporto (ed a cinque mesi dal termine di esso). Ciò era dipeso, tuttavia, solo dal ritardo di oltre un anno e mezzo con il quale l'Università degli Studi di Catania aveva risposto alle richieste di stipulare una convenzione per l'attività di formazione dei dipendenti della stessa Cassa.
In ogni caso, ricorda la ricorrente, il semplice ritardo nello svolgimento dell'attività di istruzione non costituisce di per sè inadempimento grave, tale da giustificare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Quanto all'attività formativa pratica, doveva riconoscersi che il VI aveva ricevuto istruzioni e consigli ben maggiori di quelli che vengono normalmente impartiti all'inizio di ogni attività lavorativa.
In conclusione, le violazioni dell'obbligo formativo - se pure sussistenti nel caso di specie - non erano state ne' molte, ne' gravi.
Infatti, al contratto di formazione aveva comunque fatto seguito - a distanza di due anni - l'assunzione del VI con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Doveva pertanto riconoscersi che, in questo caso, il contratto di formazione e lavoro aveva mantenuto la sua funzione di favorire l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro.
Il motivo non è fondato.
Con motivazione adeguata e logica, i giudici di appello hanno preso in esame tutta il materiale probatorio raccolto ed hanno osservato che il VI era stato assegnato, sin dall'inizio, presso l'ufficio medio termine, con le stesse mansioni di tutti gli altri dipendenti;
la sua posizione non si differenziava affatto da quella di tutti gli altri dipendenti (che non erano stati assunti con contratto di formazione).
Egli aveva ricevuto subito il "pass" per l'accesso diretto ed autonomo all'elaboratore ed aveva lavorato, seguendo il normale orario di lavoro. Aveva effettuato, su richiesta del datore di lavoro, anche lavoro straordinario in via continuativa. In oltre un anno e mezzo non aveva ricevuto alcun insegnamento, ne' teorico ne' pratico, ne' era stato affiancato da altri lavoratori più anziani, ricevendo esclusivamente la normale istruzione che viene di regola impartita ai neo-assunti (non in formazione). Anche dopo il suo trasferimento presso l'ufficio del contenzioso, non aveva ricevuto che una informativa di carattere generale sul lavoro del nuovo ufficio. Aveva subito trattato autonomamente tutte le pratiche dell'ufficio. Solo in caso di necessità egli si era rivolto, in qualche occasione, ad altri colleghi più anziani. I giudici di appello hanno ricordato che il VI ebbe solo una - parziale e tardiva - formazione teorica nell'ultimo semestre di formazione, dopo che fu raggiunto l'accordo con la Università degli Studi di Catania e che lo stesso non ebbe, in effetti, alcun addestramento pratico.
Sotto questo profilo, il Tribunale ha sottolineato che "l'obbligo di formazione pratica deve essere attuato in maniera sistematica ed organica, in modo da assicurare al lavoratore di acquisire un bagaglio tecnico ed il raggiungimento di un livello professionale che gli consentano un più agevole inserimento nel mondo produttivo, e non può certo esaurirsi nel mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale".
Per quanto riguarda l'ulteriore profilo relativo ala formazione teorica, i giudici di appello hanno individuato una precisa responsabilità della società appellante, che in realtà ebbe a provvedere ad istituire i corsi teorici di formazione, con notevole ritardo (quando il rapporto era già iniziato da oltre un anno e mezzo). "Il dovere di diligenza da osservarsi nell'adempimento di ogni obbligazione - precisa al riguardo il Tribunale - trova il suo fondamento anche nel criterio della normale prevedibilità in ordine a quanto può ostacolare o impedire il regolare adempimento, e, pertanto, la CR, anche in previsione delle inevitabili lungaggini burocratiche ed amministrative, aveva il dovere di attivarsi con sufficiente anticipo per il compimento di tutte le attività preparatorie che si rendessero necessarie".
La decisione del Tribunale di Catania sfugge a qualsiasi censura, avendo fatto puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in materia di mancata o inesatta esecuzione della obbligazione fondamentale a carico del datore di lavoro- quella relativa alla formazione del giovane - e dell'art. 3, comma 9^, della legge n. 863 del 1984, che prevede, in tale ipotesi, la conversione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. È principio risultante da tutto il complesso delle norme della legge n. 863 del 1984 che l'obbligo di formazione non si esaurisce nella semplice comunicazione del progetto di formazione, o nella stipulazione del successivo contratto, ma deve trovare attuazione precisa e continua nello svolgimento concreto del rapporto di lavoro. In base ai principi generali, il lavoratore - in caso di mancata o carente formazione - potrebbe agire alternativamente recedendo dal contratto per giusta causa, ovvero richiedere l'adempimento in forma specifica del contratto, oltre al risarcimento del danno (art. 1453 codice civile). Tuttavia, i principi generali non sono applicabili in questa ipotesi di inadempimento del datore di lavoro, poiché sul punto vi è una espressa deroga legislativa, contenuta nell'art. 3, comma 9, della legge n. 863 del 1984, secondo la quale: "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto". La sanzione prevista della legge è, quindi, la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza vincoli formativi. La formazione costituisce, per esplicito riconoscimento del legislatore, una vera e propria obbligazione del datore di lavoro, la cui inosservanza o inesatta osservanza determina la trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato e senza più alcun vincolo di formazione.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza della Cassazione con orientamento da ritenere oramai del tutto consolidato. Un orientamento più recente, decisamente minoritario tra le varie decisioni di questa Corte, tende invece a attribuire poca importanza al momento formativo, ritenendo sufficiente che il lavoratore, in qualche modo, (all'inizio, nel corso o al termine del periodo di formazione) riceva una qualche formazione, anche se difforme e minore di quanto previsto originariamente nel progetto e nel contratto. Secondo questa linea interpretativa, finalità principale dei contratti di formazione e lavoro sarebbe quella di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, piuttosto che quella di formarli al lavoro.
In questo orientamento non si registra alcuna distinzione, neppure per quei contratti di formazione che riguardano professionalità più elevate, secondo le nuove indicazioni provenienti dalla legge n. 451 del 1994, per le quali è previsto maggiore impegno formativo.
Questo orientamento finisce per escludere - contro la "ratio" e la lettera della legge - l'esistenza di una causa mista, propria del contratto di formazione e lavoro e non può pertanto essere condiviso.
L'elemento della formazione, in altre parole, non può essere assolutamente svalutato fino a perdere di ogni peso e significato. Naturalmente, la - grave - sanzione della trasformazione, per giunta sin dall'inizio del rapporto, a tempo indeterminato non può che conseguire ad un - grave - inadempimento di natura sostanziale degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro. Questa interpretazione, del resto, sembra trovare conferma nello stesso tenore letterale dell'art. 8,comma 80, della legge n. 407 del 1990, che - sia pure ai fini limitati della revoca dei benefici contributivi dà una formulazione leggermente diversa da quella risultante ad una prima lettura dell'art. 3 comma 9, della legge n. 863 del 1984 "inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore" (in luogo di "inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro").
La nuova formulazione legislativa, che riguarda solo l'aspetto delle agevolazioni contributive, chiarisce ancor meglio che gli unici inadempimenti rilevanti - almeno ai fini che qui interessano - sono quelli che riguardano strettamente gli obblighi di formazione posti a carico del datore di lavoro nel corso di svolgimento del rapporto. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.3, comma 9, della legge n. 863, tutti i fatti relativi al momento genetico del rapporto, che possono comportare la nullità o annullabilità del contratto di formazione ed, in molti casi, la conversione sin dall'origine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se non, in qualche caso, a termine, ma senza vincoli formativi.
Il legislatore, con l'art. 3, comma 9^ della legge n. 863 del 1984, ha inteso riferirsi solo al momento dinamico del rapporto, cioè a quegli inadempimenti del datore di lavoro relativi allo svolgimento della formazione.
La trasformazione, di cui alla norma ora indicata, è dichiarata dal giudice, su richiesta del lavoratore, nei casi di rilevante inadempienza del datore di lavoro agli obblighi formativi discendenti dalla legge e dal contratto.
In caso di accertato inadempimento del datore di lavoro agli obblighi formativi successivi all'assunzione, il giudice avrà l'obbligo di dichiarare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, sin dall'inizio del rapporto: in altre parole, egli non potrà mai graduare nel tempo gli effetti della propria pronuncia: ad esempio, operando la trasformazione solo verso il termine del rapporto. in caso di trasgressione verificatasi verso la fine del periodo di formazione. Anche in questo caso, infatti, il giudice non potrà che dichiarare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli formativi (qualora ritenga l'inadempimento del datore di lavoro oggettivamente grave e rilevante a fini formativi). Tra gli obblighi di natura sostanziale, la cui inosservanza fa scattare la sanzione legale della trasformazione in contratto a tempo indeterminato senza vincoli formativi, va innanzitutto indicata la mancata formazione in tutte le attività previste nel progetto e nel contratto, da consegnare entrambi al lavoratore, all'atto dell'assunzione: art.8, comma 7, della legge n.407 del 1990. La rigidità della norma può essere temperata solo con un esame attento della gravità dell'inadempimento, che dovrà essere svolto all'interno dell'accertamento giudiziario, da parte del giudice di merito.
La valutazione del giudice di merito in ordine alla gravità e rilevanza dell'inadempimento non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, e corretta da un punto di vista logico-giuridico (Cass. 19 agosto 2000 n. 11003). La giurisprudenza consolidata della Cassazione è ferma nel ritenere che l'inadempimento dell'obbligazione formativa si configura come un vizio funzionale della causa che, quale fatto illecito, successivo alla stipulazione del contratto, non ne determina la nullità, ma determina la conversione del contratto a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del rapporto, se rilevante ed ascrivibile a condotta volontaria del datore di lavoro (Cass.13 febbraio 1992 n. 1801; cfr. anche Cass. 30 agosto 1995 n. 9182, 12 marzo 1996 n. 2009, 12 agosto 1996 n. 7477, 5 luglio 1997 n. 6069, 11 febbraio 1998 n. 1426, 19 giugno 1998 n. 6139, 1^ agosto 1998 n. 7554, 10 aprile 2000 n. 4524). Non mancano, tuttavia, pronunce anche recenti della stessa Corte che sembrano annettere minore importanza agli inadempimenti all'obbligo formativo, fino ad ammettere divergenze anche gravi fra obblighi previsti dal contratto di formazione e concreto svolgimento del rapporto, senza conseguenze concrete sul piano della conversione del rapporto, tali da mettere in secondo piano la stessa funzione dell'addestramento (Cass. 18 febbraio 1995 n. 1745, cfr. Cass. 9 febbraio 2001 n. 1907). Il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato orientamento espresso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi formativi deve essere non solo di carattere sostanziale, ma anche di particolare gravità.
Oltre all'ipotesi già richiamata della mancata formazione, (sulla quale cfr. Cass. 20 giugno 1998 n. 6171, 30 agosto 2000 n. 11412), nella pratica ben può verificarsi l'altra ipotesi, minore, della attività formativa carente o inadeguata, rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto di formazione e lavoro.
In casi di questo genere, il giudice - su ricorso del lavoratore - deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, (ai sensi dell'art.1455 codice civile), giungendo quindi a dichiarare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e senza vincoli formativi, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, e tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito. Ovviamente, la norma non si riferisce a quelle ipotesi in cui la attività di formazione non sia stata - concretamente - possibile per effetto di una legittima causa di sospensione del rapporto, ma esclusivamente ad ipotesi di inadempimento "imputabile" al datore di lavoro.
Alcune decisioni di questa Corte precisano che la mancata realizzazione del previsto programma di formazione professionale, con l'espletamento di un numero di ore di addestramento inferiore a quello stabilito, configura un inadempimento del contratto che determina, se di rilevante entità, la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, comma 9^, della legge n. 863 del 1984 (Cass. 12 marzo 1994 n. 2413).
Nel caso di specie, il Tribunale - con motivazione incensurabile - ha ritenuto che la formazione teorica fu parziale, tardiva, per fatto imputabile al datore di lavoro, e comunque tale da non consentire una effettiva formazione del lavoratore. Quanto alla formazione pratica, ha escluso che essa vi sia stata, affermando il principio, del tutto condivisibile, secondo il quale l'obbligo di formazione pratica deve essere attuato in maniera sistematica ed organica, in modo da assicurare al lavoratore di acquisire un bagaglio tecnico ed il raggiungimento di un livello professionale che gli consentano un più agevole inserimento nel mondo produttivo e non può certo esaurirsi nel mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato professionale (il VI era impiegato di 1^ livello). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, avendo i giudici di appello esaminato tutto il materiale istruttorio raccolto, giungendo quindi alla conclusione (pag. 5 della sentenza impugnata) che la Cassa si rese "inadempiente ai precisi obblighi formativi che le derivavano, nei confronti dell'appellato, dal contratto di formazione e lavoro, quale contratto a causa mista, che realizza non solo lo scambio fra attività lavorativa e retribuzione, ma anche quello fra lavoro e formazione professionale".
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 14.400 uguale ed euro 7.44, oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) pari ad euro 1549.37 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002