Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
L'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante "ex" art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione. (Fattispecie relativa a dedotta omessa valutazione di una memoria difensiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2008, n. 11752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11752 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1792
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 036579/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU IG, N. IL 30/12/1968;
avverso SENTENZA del 13/05/2008 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor D'AN AN, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
UA GI ha proposto, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. ricorso straordinario per errore di fatto ed errore materiale avverso la sentenza n. 856 del 2008, emessa in data 13 maggio 2008 dalla 1^ Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso del UA avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 5 marzo 2007, con la quale il ricorrente era stato condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ES Adamo, per il reato di molestie - violazione dell'art. 660 c.p.. Il UA, dopo avere ampiamente ricostruito la vicenda giudiziaria e riportato tutti i motivi di ricorso con le motivazioni che avevano legittimato la declaratoria di inammissibilità dello stesso, denunciava, con numerosi motivi, la sentenza impugnata. Dopo avere dedotto la nullità del giudizio di cassazione per omessa valutazione della "memoria difensiva con nuovi motivi" depositata il 19 febbraio 2008, nonché la nullità della indicata sentenza per difetto di motivazione e la nullità dell'intero giudizio per difetto di querela redatta senza l'osservanza del disposto di cui all'art.122 c.p.p., il ricorrente deduceva numerosi motivi che, a suo giudizio, costituivano errori di fatto commessi dal Collegio giudicante della 1^ Sezione Penale della Corte di Cassazione. In particolare il UA, richiamando anche numerosi precedenti della Corte di legittimità a sostegno delle sue tesi, deduceva:
1) la insussistenza del reato di molestia, travisamento dei fatti e difetto di motivazione;
2) la insussistenza del reato di molestia per inutilizzabilità della prova;
3) la insussistenza del reato di molestia stante il divieto di analogia in malam partem;
4) l'omesso esame di un motivo di ricorso;
5) la mancata ricostruzione delle varie fasi processuali;
6) il mancato riconoscimento del dovere di astensione del giudice di merito;
7) l'errore materiale consistente nell'avere riportato in sentenza in modo erroneo il dispositivo della sentenza di merito impugnata;
8) la erronea indicazione dell'art. 559 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di impugnazione proposti non sono consentiti in sede di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. L'esame dei motivi suindicati, infatti, consente di verificare che essi costituiscono la mera riproposizione dei motivi di ricorso, motivatamente disattesi dalla Corte di Cassazione con la sentenza impugnata, preceduti dai termini errore di fatto o errore materiale. Già in base a tale prima osservazione il ricorso non può che essere ritenuto inammissibile perché, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., Sez. 5 penale, 5 aprile 2005 - 17 ottobre 2005, n. 37725, CED 232313), con l'istituto previsto dall'art. 625 bis c.p.p., introdotto con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6 il legislatore ha voluto creare uno strumento che consentisse di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali potesse essere incorso il giudice di legittimità, ma non ha voluto prevedere un ulteriore grado di giudizio, cosa che, peraltro, si sarebbe posta in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Cosicché il ricorso di cui all'art. 625 bis c.p.p. è consentito, come del resto è lecito desumere dalla semplice lettura della norma, soltanto per errore materiale o di fatto, ovvero per un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione (vedi SS.UU. penali, 27 marzo 2002 - 30 maggio 2002, De Lorenzo).
I presunti errori di fatto commessi dai giudici di merito possono, invero, essere fatti valere soltanto con gli ordinari strumenti di impugnazione.
Il presunto errore valutativo o di giudizio o la presunta errata interpretazione di norme giuridiche, anche se dovuti ad ignoranza di consolidati indirizzi giurisprudenziali, non possono essere fatti valere con lo strumento del ricorso straordinario (vedi oltre alla sentenza delle Sezioni Unite già citata anche Cass., Sez. 2 penale, 24 settembre 2003 - 22 novembre 2003, n. 45654, CED 227486). In base a tali premesse manifesta è la infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso posto che la 1^ Sezione della Corte di Cassazione ha motivatamente disatteso tutti i motivi di impugnazione e, quindi, gli eventuali errori commessi, peraltro nemmeno ravvisabili, non possono essere considerati errori di fatto, ma eventuali errori di giudizio non deducibili con il ricorso di cui all'art. 625 bis c.p.p.. La pretesa omessa valutazione di una memoria difensiva non costituisce errore di fatto, dal momento che, come ha stabilito più volte la Suprema Corte, l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso non da luogo ad errore di fatto, allorché, come è accaduto nel caso di specie, pur in presenza di una omessa espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione (così SS.UU. 27 marzo 2002 - 30 maggio 2002, Basile). Ebbene nel caso di specie la memoria del 19 febbraio 2002 ripercorreva i motivi di impugnazione con aggiunta di alcuni argomenti, cosicché tali censure risultavano assorbite dall'esame dei motivi di ricorso presi in debita considerazione. È del tutto improponibile il motivo concernente la pretesa mancanza, peraltro inesistente, di motivazione della sentenza impugnata, come, pure, del tutto irrilevante è la discussione concernente il preteso difetto della querela, dal momento che il reato per il quale il UA è stato condannato è perseguibile di ufficio. Del tutto irrilevanti sono i rilievi sulla prescrizione del reato, dal momento che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione non è rilevante quando i motivi di ricorso siano inammissibili, come è stato ritenuto nel caso di specie.
Quanto alla presunta insussistenza del reato di molestia, ampiamente sviluppato con i motivi, si tratta di questione non deducibile, tenuto conto di quanto detto, perché il presunto errore, peraltro inesistente, sarebbe un errore di giudizio o valutativo. Lo stesso dicasi per la presunta analogia in malam partem, peraltro non ravvisabile nel caso di specie.
Per la stessa ragione sono irricevibili i motivi concernenti la presunta mancata ricostruzione delle varie fasi processuali, onere che, peraltro, non grava sulla Corte di Cassazione, che è tenuta a discutere esclusivamente i motivi di ricorso, ed il mancato riconoscimento del dovere di astensione del giudice di merito, che, come correttamente osservato nella sentenza impugnata poteva costituire motivo di ricusazione e non motivo di nullità della sentenza.
Irrilevanti, infine, sono la indicazione erronea della pena inflitta al UA nella motivazione della sentenza impugnata, dal momento che la declaratoria di inammissibilità del ricorso finisce con il confermare il dispositivo della sentenza impugnata, nonché la erronea indicazione dell'art. 559 c.p.p., invece che dell'art. 529 c.p.p., dovuta ad un evidente errore di battitura.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009