Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38901 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione dat presente provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto, sporto d'ufficio richiesta di parte
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
38901-25
imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da IU DE AR FA APRILE
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. sez. 3011/2025
CC - 29/10/2025
R.G.N. 22944/2025
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- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata nell'interesse di CA CA, sul rilievo della pericolosità sociale del condannato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CA CA, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost. e 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti Ord. pen.). Avendo fondato il rigetto dell'istanza esclusivamente sulla gravità del reato commesso e sui precedenti penali del ricorrente, e non anche sulla valutazione complessiva della personalità, dell'evoluzione e del comportamento successivo al reato, il Tribunale di sorveglianza ha violato la ratio sottesa al sistema delle misure alternative volte alla risocializzazione del reo.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen., con riferimento all'omessa valutazione di un elemento decisivo per il giudizio. Circa la valutazione di idoneità del domicilio indicato ai fini della concessione della misura, il Tribunale di sorveglianza, prendendo in considerazione solo la dichiarazione di disponibilità del primo domicilio allegata all'istanza, ritenuto inidoneo, ha omesso di considerare la seconda dichiarazione, allegata all'istanza, avente ad oggetto la disponibilità, da parte della madre, ad accogliere il condannato presso la propria abitazione, omettendo la valutazione di un elemento decisivo per il giudizio.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 14 Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché vizio di motivazione illogica e apparente. Il riferimento, nell'ordinanza impugnata, all'appartenenza del ricorrente alla comunità nomade dei «caminanti e alla conseguente frequentazione di soggetti pregiudicati ad essa appartenenti, costituisce un elemento discriminatorio che prescinde dalla necessaria individualizzazione del giudizio sulla persona e sulla condotta del condannato. Tale valutazione, fondata sull'appartenenza etnica, viola i principi di uguaglianza e di rieducazione ed il divieto di discriminazioni.
2.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione mancante, illogica e contradditoria con riferimento alla valutazione dello stato di salute del condannato.
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Le certificazioni mediche prodotte in atti avrebbero dovuto indurre il Tribunale a valutare le gravi condizioni di salute del ricorrente, al fine di verificare la compatibilità delle stesse con il regime carcerario e l'idoneità della detenzione a garantire cure adeguate al detenuto.
3. Il difensore ha depositato una memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, per le argomentazioni che seguono, non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato.
Dall'ordinanza impugnata si evince la completa ed adeguata disamina di più elementi sintomatici della pericolosità sociale del reo, la cui complessiva valutazione ha determinato il Tribunale di sorveglianza al rigetto della misura richiesta. La gravità del reato commesso ed i precedenti penali del condannato sono stati valutati unitamente al non raggiungimento di un adeguato livello di revisione critica dei reati commessi e all'incapacità di cogliere il valore risocializzante delle misure alternative. A supporto della conclusione, il Tribunale ha richiamato: la revoca, in due occasioni, delle misure alternative concesse;
la reiterazione, successivamente, di condotte penalmente rilevanti;
la pendenza di diversi procedimenti, seppur risalenti al 2020; la frequentazione di soggetti pregiudicati, appartenenti alla comunità nomade cui appartiene lo stesso ricorrente;
il fatto che i reati oggetto della condanna in espiazione sono stati commessi in costanza di regime di detenzione domiciliare. Peraltro, non si evince, dal motivo di ricorso, da quali elementi positivi e specifici, asseritamente pretermessi nella valutazione effettuata, si sarebbero dovuti desumere l'evoluzione personale del reo, la sua buona condotta ed il comportamento successivo al reato, invocati in termini generici e non confutanti, di fatto, quelli negativi valorizzati dal Tribunale. Pertanto, in assenza di tale specificazione, e della loro incidenza ai fini del giudizio effettuato, non è dato cogliere la violazione di legge eccepita.
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Deve essere ribadito il principio per il quale «in caso di rigetto della istanza di affidamento in prova, non sussiste vizio di motivazione qualora il relativo provvedimento contenga l'indicazione di plausibili ragioni sulla cui base il giudice abbia ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio, non occorrendo che venga anche fornita la dimostrazione, in positivo, che detta applicazione non consentirebbe in nessun modo il conseguimento degli obiettivi voluti dal legislatore;
dimostrazione, che, del resto, siccome riferita a prospettive future, non sarebbe per sua natura possibile» (Sez. 1, n. 2061 del 11/05/1992, [...], Rv. 190531-01).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nell'ordinanza impugnata, oltre al riferimento al primo domicilio indicato ove eventualmente espiare la pena, ritenuto inidoneo a causa dei gravi precedenti penali della moglie del condannato, è stata menzionata anche l'allegazione successiva, con la quale è stato indicato l'ulteriore domicilio della madre di CA, disponibile ad accoglierlo. Tanto dimostra che non è stato tralasciato alcun elemento decisivo ai fini del giudizio e che i giudici di merito hanno compiuto una disamina complessiva di quanto dedotto dalla parte istante reputando che, a fronte dell'esistenza di elementi di segno negativo, l'indicazione del nuovo domicilio non abbia assunto valenza decisiva.
4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. L'indicazione dell'appartenenza del condannato alla comunità nomade dei <<caminanti» non ha in sé alcuna valenza discriminatoria, essendo evidentemente Inserita in una prospettiva meramente enunciativa delle generali condizioni in cui versa l'interessato. Né può ravvisarsi, dalla motivazione dell'ordinanza, alcuna incidenza o rilevanza diretta tra tale indicazione e il rigetto dell'istanza che, al contrario, poggia sui già menzionati elementi negativi e, in definitiva, sulla incapacità del condannato di cogliere il valore risocializzante delle misure alternative.
5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico. Con esso il ricorrente lamenta l'omessa considerazione delle condizioni di salute e della loro compatibilità con il regime carcerario. Tuttavia, va osservato che oggetto di istanza è l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., i cui requisiti di ammissibilità esulano dalle condizioni di salute diversamente da quanto previsto dall'art. 47-ter Ord. pen., che prevede la concedibilità della misura alternativa della detenzione domiciliare a
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persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Sul punto, il ricorso è privo di specificità, non essendo stata indicata la documentazione prodotta davanti al giudice di merito e il suo contenuto in funzione dell'apprezzamento della rilevanza ai fini della decisione in punto di affidamento in prova.
6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 29/10/2025
Il Consigliere extensore Vincenzo Galati
Il Presidente Giuseppe De Marzo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Rome, 12/12/2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cambe Veri
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