Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Non può essere disposta la confisca di un bene (nella specie un veicolo) utilizzato dall'autore di un delitto tra quelli previsti dall'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992, in virtù di un contratto di leasing traslativo, se alla società di leasing, terza proprietaria fino al pagamento dell'ultimo canone locatizio, sia riconoscibile il requisito della buona fede al momento della conclusione del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33521 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1968
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 6043/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FORTIS LEASE S.P.A.;
1) OZ SC, N. IL 02/07/1933;
avverso l'ordinanza n. 67/2008 GIP TRIBUNALE di LECCO, del 08/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Monetti Vito, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2010 il GIP del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, confermava, rigettando la relativa opposizione proposta dalla FO Lease s.p.a. nella denunciata qualità di terza proprietaria locatrice dei beni, la confisca del semirimorchio "Piacenza" S39D2P e della gru idraulica GMC GL 132 e relativo cassone, decisa dal GUP con la sentenza resa in data 6 settembre 2007, con la quale, a mente dell'art. 444 c.p.p., a carico di SO OS era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 4500,00 di multa per vari delitti, tra i quali quello di cui all'art. 648 c.p. e disposta, altresì, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992, la confisca di numerosi cespiti patrimoniali riferibili all'imputato, tra cui i macchinari oggetto del presente procedimento.
1.1 A sostegno del rigetto il G.E. argomentava:
- la FO Lease s.p.a. ebbe a concedere in leasing beni di cui in premessa con contratti rispettivamente del 28.7.2005 e del 5.12.2006;
- detti contratti, secondo assunto della parte istante, sono stati risolti per iniziativa della società concedente per mancato pagamento di due rate consecutive del canone;
- in realtà al SO, concessionario, risulta inviata volontà risolutiva esclusivamente per il semirimorchio e non anche per la gru e relativo cassone;
- la confisca è stata disposta perché il SO non godeva di redditi in grado di consentirgli il pagamento degli onerosi canoni locativi, pagamenti pertanto effettuati attraverso l'impiego di risorse economiche rinvenienti dalle numerosissime ricettazioni consumate;
- nel caso di specie i contratti di leasing conclusi con il SO sono riferibili alla figura giuridica del leasing traslativo, finalizzato cioè al definitivo acquisto del bene da parte dell'utilizzatore;
- al fine di regolare la fattispecie può pertanto farsi riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza in tema di terzi titolari di diritti di garanzia su beni confiscati ai sensi del L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter;
- in forza di tali principi costituisce onere del terzo, in questo caso la FO Lease s.p.a., dimostrare: a) l'anteriorità del proprio pieno diritto rispetto alla confisca;
b) l'affidamento incolpevole del bene stesso;
- tale onere probatorio non risulta soddisfatto, in quanto il contratto di leasing del 5.12.2006, concernente la gru e relativo cassone, non risulta risolto anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza contenente la confisca, in quanto le giustificazioni in fatto opposte dalla opponente non risultavano provate ed in quanto la società opponente, con la risoluzione contrattuale che comporta la restituzione dei beni, non ha offerto la restituzione dei canoni pagati, ovvero un equo indennizzo.
2.1 Ricorre avverso tale ordinanza la FO Lease s.p.a., assistita dal difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento giacché viziata, secondo difensiva prospettazione, da violazione di legge. Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che:
- nei contratti di leasing finanziario, istituto applicato al rapporto tra la società istante ed il SO, i beni oggetto del contratto rimangono di proprietà della società concedente per tutta la durata del contratto e gli stessi vengono trasferiti al concessionario solamente col pagamento di tutti i canoni pattuiti:
- nel caso di specie i contratti relativi al semirimorchio ed alla gru, risalenti al 2005 il primo ed al 2006 il secondo, sono stati risolti per inadempimento in data 8 maggio 2007;
- evidente pertanto è la circostanza che i detti beni non sono mai entrati nella proprietà del SO;
- i contratti detti di locazione finanziaria prevedevano canoni mensili pari ad Euro 2745,62, compatibili con la situazione economico- finanziaria del locatario, il quale non risultava, al momento del contratto, inserito nella centrale rischi Assilla;
- erra il giudicante a negare la risoluzione del contratto relativo alla gru, risoluzione affidata alla lettera del 9.5.2007, ricevuta dal destinatario il 28.5 successivo (lettera allegata);
- nel caso di specie tra le parti intercorse un contratto di leasing del tipo c.d. "di puro godimento" e non traslativo, di guisa che per esso non può invocarsi alcun indennizzo all'esito della risoluzione contrattuale, e ciò in considerazione del fatto che, all'esito del contratto, i beni locati perdono totalmente valore a seguito della usura alla quale sono stati sottoposti.
2.2 Il Procuratore Generale in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre la confisca di beni a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonché nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. 1, 19.1.2007, n. 15908). A tale ultimo proposito è stato poi affermata l'irrilevanza del requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (sempre: Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920). Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell'arricchimento criminale.
È appena il caso di sottolineare, infine, che la confisca in parola, secondo quanto disposto dalla citata legge, art. 12 sexies, comma 1, può riguardare "denaro", "beni" o "altre utilità" di cui, "anche per interposta persona fisica o giuridica", "il condannato" risulti "essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo". Tale disposizione, infine, va letta ed interpretata alla luce del principio generale di cui all'art. 240 c.p., comma 3, relativo all'istituto della confisca ordinaria, di cui quella atipica in esame costituisce figura speciale, di guisa che l'istituto in parola non può mai trovare applicazione in danno del proprietario estraneo al reato (Cass., Sez. 1, 21.4.2004, n. 21860).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, osserva la Corte che nel caso di specie i beni oggetto dell'incidente di esecuzione sono stati locati, attraverso l'istituto giuridico della locazione finanziaria, al confiscato, il quale avrebbe acquisito la proprietà dei beni soltanto col pagamento dell'ultimo canone locatizio, circostanza questa, pacificamente, non verificatasi, dappoiché risolti i vincoli contrattuali nel corso della relativa esecuzione e comunque non più pagati, da un certo tempo in poi, i canoni locativi stessi. Ciò per chiarire, altresì, l'irrilevanza del tipo di contratto di leasing concordato tra le parti, comunque di tipo traslativo, ai fini della decisione invocata e tanto, ancora, per rilevare l'analoga irrilevanza del mancato indennizzo erogato dal concedente-locatore alla controparte inadempiente, destinataria della volontà risolutiva del primo, giacché non incidente, siffatta eventuale inadempienza del locatore, sulla titolarità del bene e ben potendo essere rivendicata davanti al giudice civile la restituzione, in tutto od in parte, dei canoni locativi erogati da parte dell'avente diritto, eppertanto anche dallo Stato surrogandosi ai sensi dell'art. 2900 c.c. al creditore inattivo.
In conclusione il ricorrente, rivendicando la proprietà dei beni confiscati, ha dato la prova civilistica di siffatta titolarità dominicale, circostanza questa erroneamente negata dal giudice territoriale. Rimane da valutare pertanto, ai fini della valutazione circa la legittimità dell'incidente di esecuzione proposto dal terzo proprietario, la sua buona fede al momento del contratto, da valutarsi da parte del giudice di rinvio tenuto conto dei profili giuridici civilistici innanzi considerati e delle allegazioni sul punto documentalmente offerte dall'impugnante, anch'esse ignorate nella motivazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010