Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37827 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3053
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012763/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FASANO ALFREDO, N. IL 20/03/1979;
avverso ORDINANZA del 08/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M. (A.S.R.). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che la Corte d'appello di Napoli con ordinanza dell'8/11/2005 dichiarava inammissibile l'appello del Fasano, sul rilievo che esso sarebbe stato sottoscritto dal terzo difensore, nominato senza previa revoca dei precedenti;
- che il ricorso presentato dall'interessato avverso la predetta decisione risulta fondato poiché, se è vero che l'atto di appello risulta sottoscritto dal terzo difensore, nominato formalmente difensore di fiducia senza la revoca dei precedenti difensori, è pur vero che alla suddetta sottoscrizione segue contestualmente la nomina del medesimo difensore con sottoscrizione autenticata, sì che questa vale come impugnazione personale dell'imputato, il quale con la sottoscrizione ha fatto proprio il contenuto dell'atto di appello (Cass. Sez. Un., 12/10/1993, Thomas, rv. 194998);
che l'impugnata ordinanza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006