CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12393 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA EL AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE CI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Massimo De Luca, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12393 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 10 ottobre 2023 dal Tribunale di Teramo, con la quale EL AB era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56- 517 cod.pen - perché compiva atti idonei e diretti inequivocabilmente a porre in vendita prodotti industriali, con marchio e segni distintivi nazionali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza e sulla qualità del prodotto, in Corropoli (TE) il 28/10/201 - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL AB, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 517 cod.pen., 2 cod.pen e 25, comma 2, Cost., 52, comma 1, I n. 206/2023 ed erronea valutazione delle risultanze di causa. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato dando in sostanza rilievo alla semplice detenzione del bene per la vendita, mentre, all'epoca dei fatti (2019) erano punite ai sensi dell'art. 517 cod.pen. solo le condotte di vendita e messa in circolazione del prodotto con segni mendaci, in quanto la condotta di detenzione per la vendita di prodotto con segni mendaci veniva successivamente aggiunta dall'art. 52 comma 1 I. n. 206/2023; in tal modo la Corte di appello aveva applicato irretroattivamente una norma sfavorevole, in violazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege (ar 7 CEDU, art 49 Carta di Nizza, art 25, comma 2 Cos, art 2 cod.pen). Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e contestata valutazione delle risultanze di causa. Lamenta che la Corte territoriale, a fronte del capo di imputazione che indicava l'oggetto materiale del reato in n. 250 colli contenenti numerosi articoli di pelletteria, indicava in sentenza n. 260 colli con riferimento alla merce controllata presso l'aeroporto di Fiumicino;
inoltre, non precisava quando i colli in questione erano entrati nella disponibilità dell'imputato e quando questi li avesse detenuti per la vendita, pur ferma la considerazione che tale condotta non era, all'epoca del fatto, penalmente rilevante;
in realtà il EL apprendeva del metodo di etichettatura solo a seguito della rappresentazione fornita mai militi operanti, in quanto prima del sequestro non aveva avuto modo di controllare la merce importata e quindi le modalità di etichettatura. Non corrispondeva ai reali dati 2 restituiti dall'istruttoria l'affermazione che l'imputato poneva in vendita i beni di cui all'imputazione nè risultava provato lo scambio di etichette (made in India con made in Italy). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato contestato evidenziando, in aderenza alle risultanze istruttorie, che l'imputato tentava di porre in vendita, nel suo esercizio commerciale di Corropoli, numerosi articoli di pelletteria con marchio e segni distintivi mendaci, atti ad indurre in inganno i consumatori sull'origine, sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti (p. 4 della sentenza impugnata, ove si rimarca come l'imputato avesse sostituito le targhette dei prodotti di pelletteria con all'interno targhette "Made in Idia", facilmente asportabili, con quelle "Made in Italy"). Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, deducendo che, in realtà, la Corte di appello avrebbe dato rilievo ad una mera condotta di detenzione per la vendita mentre, al momento del fatto, secondo il disposto dell'art. 517 cod.pen, e prima dell'entrata in vigore della legge n. 206/2023, erano punibili solo le condotte di "porre in vendita" e "messa in circolazione" del prodotto con segni mendaci e non anche la condotta di "detenzione per la vendita" (inserita nel corpo dell'art. 517 cod.pen. dall'art. 52, comma 1 della legge n. 206/2023, entrata in vigore in data 11/01/2024). La doglianza, quindi, non solo non tiene conto del contenuto dell'imputazione (nella quale si contesta la condotta di porre in vendita) ma non si confronta neppure con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, si qualifica la condotta attribuita all'imputato come tentativo di porre in vendita prodotti con segni mendaci. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, 3 Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La doglianza, inoltre, come proposta è anche manifestamente infondata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione (Cfr Sez.3, n. 14644 del 23/02/2005, Rv.231611 - 01: nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita;
Sez.3, n. 37139 del 28/06/2005, Rv.232469 - 01, secondo cui: la condotta descritta con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen.; Sez.3, n. 28372 del 11/07/2006, Rv.234951 - 01, secondo cui: integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione.) L'art 517 cod.pen. è stato interessato, per quanto qui rileva, da intervento legislativo nell'anno 2023: l'articolo 52 della legge n. 206/2023 ha modificato il contenuto del testo del predetto articolo, inserendo accanto alle condotte del soggetto che "pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali" anche quella del soggetto che "detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali". L'intento del legislatore, come si legge nei lavori preparatori, è stato quello di adeguare il testo normativo alla interpretazione della consolidata giurisprudenza 4 di legittimità, appena esposta, e non di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice nè di estendere la portata precettiva della disposizione. Si legge, infatti, a pag 143 del dossier predisposto dall'Ufficio Studi del Parlamento, che "Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo ha lo scopo di rendere omogenea la condotta sanzionata dalla disposizione in esame con altre analoghe, come quella di cui all'art. 474 c.p., c. 2, (commercio di prodotti falsi), che già sanziona la condotta di chi detiene al fine di vendere prodotti contraffatti. Sul punto si rileva, come riconosciuto dalla medesima relazione, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (cfr. Corte cass., sez. III, sentenze n. 7639/1998, n. 9979/2003, e n. 24914/2005). Pertanto, l'intervento normativo in esame è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'art. 517 c.p., qualora siano consapevoli del mendacio (Corte cass., sez. III, sent. n. 14644/2005)". 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5 Il Consigliere estensore Antonellp )D' 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE CI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Massimo De Luca, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12393 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 10 ottobre 2023 dal Tribunale di Teramo, con la quale EL AB era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56- 517 cod.pen - perché compiva atti idonei e diretti inequivocabilmente a porre in vendita prodotti industriali, con marchio e segni distintivi nazionali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza e sulla qualità del prodotto, in Corropoli (TE) il 28/10/201 - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL AB, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 517 cod.pen., 2 cod.pen e 25, comma 2, Cost., 52, comma 1, I n. 206/2023 ed erronea valutazione delle risultanze di causa. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato dando in sostanza rilievo alla semplice detenzione del bene per la vendita, mentre, all'epoca dei fatti (2019) erano punite ai sensi dell'art. 517 cod.pen. solo le condotte di vendita e messa in circolazione del prodotto con segni mendaci, in quanto la condotta di detenzione per la vendita di prodotto con segni mendaci veniva successivamente aggiunta dall'art. 52 comma 1 I. n. 206/2023; in tal modo la Corte di appello aveva applicato irretroattivamente una norma sfavorevole, in violazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege (ar 7 CEDU, art 49 Carta di Nizza, art 25, comma 2 Cos, art 2 cod.pen). Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e contestata valutazione delle risultanze di causa. Lamenta che la Corte territoriale, a fronte del capo di imputazione che indicava l'oggetto materiale del reato in n. 250 colli contenenti numerosi articoli di pelletteria, indicava in sentenza n. 260 colli con riferimento alla merce controllata presso l'aeroporto di Fiumicino;
inoltre, non precisava quando i colli in questione erano entrati nella disponibilità dell'imputato e quando questi li avesse detenuti per la vendita, pur ferma la considerazione che tale condotta non era, all'epoca del fatto, penalmente rilevante;
in realtà il EL apprendeva del metodo di etichettatura solo a seguito della rappresentazione fornita mai militi operanti, in quanto prima del sequestro non aveva avuto modo di controllare la merce importata e quindi le modalità di etichettatura. Non corrispondeva ai reali dati 2 restituiti dall'istruttoria l'affermazione che l'imputato poneva in vendita i beni di cui all'imputazione nè risultava provato lo scambio di etichette (made in India con made in Italy). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato contestato evidenziando, in aderenza alle risultanze istruttorie, che l'imputato tentava di porre in vendita, nel suo esercizio commerciale di Corropoli, numerosi articoli di pelletteria con marchio e segni distintivi mendaci, atti ad indurre in inganno i consumatori sull'origine, sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti (p. 4 della sentenza impugnata, ove si rimarca come l'imputato avesse sostituito le targhette dei prodotti di pelletteria con all'interno targhette "Made in Idia", facilmente asportabili, con quelle "Made in Italy"). Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, deducendo che, in realtà, la Corte di appello avrebbe dato rilievo ad una mera condotta di detenzione per la vendita mentre, al momento del fatto, secondo il disposto dell'art. 517 cod.pen, e prima dell'entrata in vigore della legge n. 206/2023, erano punibili solo le condotte di "porre in vendita" e "messa in circolazione" del prodotto con segni mendaci e non anche la condotta di "detenzione per la vendita" (inserita nel corpo dell'art. 517 cod.pen. dall'art. 52, comma 1 della legge n. 206/2023, entrata in vigore in data 11/01/2024). La doglianza, quindi, non solo non tiene conto del contenuto dell'imputazione (nella quale si contesta la condotta di porre in vendita) ma non si confronta neppure con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, si qualifica la condotta attribuita all'imputato come tentativo di porre in vendita prodotti con segni mendaci. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, 3 Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La doglianza, inoltre, come proposta è anche manifestamente infondata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione (Cfr Sez.3, n. 14644 del 23/02/2005, Rv.231611 - 01: nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita;
Sez.3, n. 37139 del 28/06/2005, Rv.232469 - 01, secondo cui: la condotta descritta con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen.; Sez.3, n. 28372 del 11/07/2006, Rv.234951 - 01, secondo cui: integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione.) L'art 517 cod.pen. è stato interessato, per quanto qui rileva, da intervento legislativo nell'anno 2023: l'articolo 52 della legge n. 206/2023 ha modificato il contenuto del testo del predetto articolo, inserendo accanto alle condotte del soggetto che "pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali" anche quella del soggetto che "detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali". L'intento del legislatore, come si legge nei lavori preparatori, è stato quello di adeguare il testo normativo alla interpretazione della consolidata giurisprudenza 4 di legittimità, appena esposta, e non di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice nè di estendere la portata precettiva della disposizione. Si legge, infatti, a pag 143 del dossier predisposto dall'Ufficio Studi del Parlamento, che "Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo ha lo scopo di rendere omogenea la condotta sanzionata dalla disposizione in esame con altre analoghe, come quella di cui all'art. 474 c.p., c. 2, (commercio di prodotti falsi), che già sanziona la condotta di chi detiene al fine di vendere prodotti contraffatti. Sul punto si rileva, come riconosciuto dalla medesima relazione, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (cfr. Corte cass., sez. III, sentenze n. 7639/1998, n. 9979/2003, e n. 24914/2005). Pertanto, l'intervento normativo in esame è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'art. 517 c.p., qualora siano consapevoli del mendacio (Corte cass., sez. III, sent. n. 14644/2005)". 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5 Il Consigliere estensore Antonellp )D' 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2026