Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12393
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e contestata valutazione delle risultanze di causa

    Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 517 cod.pen., 2 cod.pen e 25, comma 2, Cost., 52, comma 1, I n. 206/2023 ed erronea valutazione delle risultanze di causa

    La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato contestato evidenziando, in aderenza alle risultanze istruttorie, che l'imputato tentava di porre in vendita, nel suo esercizio commerciale di Corropoli, numerosi articoli di pelletteria con marchio e segni distintivi mendaci, atti ad indurre in inganno i consumatori sull'origine, sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti. La doglianza, inoltre, come proposta è anche manifestamente infondata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. L'art 517 cod.pen. è stato interessato, per quanto qui rileva, da intervento legislativo nell'anno 2023: l'articolo 52 della legge n. 206/2023 ha modificato il contenuto del testo del predetto articolo, inserendo accanto alle condotte del soggetto che "pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali" anche quella del soggetto che "detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali". L'intento del legislatore, come si legge nei lavori preparatori, è stato quello di adeguare il testo normativo alla interpretazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, appena esposta, e non di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice nè di estendere la portata precettiva della disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12393
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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