Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, l'indebito utilizzo del telefono d'ufficio da parte del pubblico funzionario, atteso che tale condotta si risolve non già nel mero utilizzo dell'apparecchio telefonico in quanto oggetto, bensì nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici entrate a far parte del patrimonio dell'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 26595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26595 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 231
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 034632/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR CE N. IL 14/10/1958;
avverso SENTENZA del 29/03/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. SELVAGGI E., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 29/3/2006, confermava quella in data 7/6/2004 del Gup del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato OR CO colpevole del reato di peculato (per avere utilizzato a scopi privati l'utenza telefonica della Stazione dei Carabinieri di Messina per un importo di Euro 874,39, nel periodo 1/2-20/3/2003) e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia. Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico era offerta dagli accertamenti consacrati nell'informativa 9/4/2003 e dalle ammissioni dello stesso imputato;
precisava che non ricorrevano le condizioni per ravvisare, così come sollecitato dalla difesa, la meno grave ipotesi del peculato d'uso.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che andava ricondotto nel paradigma di cui all'art. 314 c.p., comma 2. Il ricorso non è fondato.
In sede di merito, si è accertato che il forre, nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la Caserma dei CC. di Messina, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità della relativa utenza telefonica, aveva, nell'arco temporale preso in considerazione, fatto uso ripetuto della stessa, effettuando telefonate di interesse personale per l'importo complessivo innanzi precisato.
Ciò posto, osserva la Corte che il fatto, così come ricostruito, si è sostanziato non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, ma nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici ed entrate a far parte del patrimonio della P.A.. Ne consegue che tale condotta, in considerazione del fatto che gli impulsi elettronici utilizzati non sono immediatamente restituibili, non può che integrare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 c.p., comma 1 e non quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo (c.d.
peculato d'uso).
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza pressoché costante di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 6^, 23/10/2000 n. 3879; sez. 6^, 9/5/2006 n. 25273; sez. 6^, 26/2/2007 n. 21335). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009