Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 1987 |
Commentario • 1
- 1. Diabete: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 febbraio 2020
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/07/2025, n. 13160Provvedimento: Pubblicato il 03/07/2025 N. 13160/2025 REG.PROV.COLL. N. 06728/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6728 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Moi, Giampaolo Loy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti -OMISSIS-, …Leggi di più...
- art. 8 legge 115/1987·
- violazione art. 3 Costituzione·
- concorsi pubblici·
- giudizio di inidoneità·
- carenza di interesse·
- art. 73 c.p.a.·
- impugnazione graduatoria finale·
- improcedibilità ricorso·
- eccesso di potere·
- art. 87 c.p.a.
- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/05/2021, n. 1214Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Paolo COCCHIA Presidente Dott. Maria Gabriella MARROCCO Consigliere rel. Dott. Giovanni BOERI Consigliere il giorno 24 marzo 2021, a seguito di trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 18/2020, come successivamente modificato dall'art. 221, co. 4 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 con termine di efficacia poi prorogato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4051/2017 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA Parte_1 con …Leggi di più...
- certificato di idoneità·
- art. 327 c.p.c.·
- art. 434 c.p.c.·
- Direttiva 2000/78/CE·
- discriminazione disabili·
- contributo unificato·
- art. 8 L. n. 115/1987·
- deposito telematico·
- rimessione in termini·
- appello tardivo
- 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 30/09/2020, n. 9932Provvedimento: Pubblicato il 30/09/2020 N. 09932/2020 REG.PROV.COLL. N. 07383/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2012, proposto da Federazione Nazionale Diabete Giovanile e Fand Associazione Italiana Diabetici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mario Militerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78; contro Consip …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- violazione art. 3 legge n. 115/1987·
- inammissibilità del ricorso·
- violazione art. 2 e 3 legge n. 287/1990·
- tutela della salute·
- concorrenza sleale·
- libertà di prescrizione medica·
- appalti pubblici·
- violazione principi generali dell'ordinamento·
- violazione art. 15 bis d.P.R. n. 270/2000·
- eccesso di potere·
- annullamento bando di gara·
- violazione art. 32 Cost.
- 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/11/2017, n. 5251Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2017 N. 05251/2017REG.PROV.COLL. N. 01768/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2017, proposto dalle seguenti Associazioni: -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica; nonché da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Margherita Zezza, Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32; contro Regione Lombardia, in persona …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- diritto alla salute finanziariamente condizionato·
- annullamento di atti amministrativi·
- diritto alla non discriminazione tra pazienti·
- L. 115/1987·
- disparità di trattamento·
- sostituzione dei dispositivi medici·
- principio di leale competizione·
- concorrenza nelle forniture del settore sanitario·
- giurisdizione amministrativa·
- libertà prescrittiva del medico·
- procedura di gara pubblica·
- D.Lgs. 502/1992·
- L.R. 33/2009·
- bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla salute
- 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/11/2016, n. 2210Provvedimento: Pubblicato il 25/11/2016 N. 02210/2016 REG.PROV.COLL. N. 01605/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-.,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Bassano Baroni e Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Vincenzo Monti, 56; contro Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. – Arca, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Marras e Claudia Sala, con domicilio …Leggi di più...
- diritti dei pazienti diabetici·
- cancellazione di espressioni offensive·
- gara d'appalto·
- confronto procedimentale con le associazioni di categoria·
- appalti pubblici·
- principio di personalizzazione della cura·
- libertà prescrittiva del medico·
- compensazione delle spese di giudizio·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa·
- tutela della concorrenza·
- interesse legittimo·
- annullamento bando di gara·
- requisiti qualitativi dei prodotti·
- giustificazione economica della gara
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;
e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi. - Art. 2. 1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unita' sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sentito l'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:
a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
2. Per la realizzazione di tali interventi le unita' sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.
3. Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.
NOTE
Nota all' art. 2, comma 1:
La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del servizio sanitario nazionale. L'art. 5 della predetta legge cosi' recita:
"Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni". - Art. 3. 1. Al fine di migliorare le modalita' di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita' sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita' dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.