Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma) va presentata prima della scadenza di esso, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la conseguenza che il decorso del termine, senza la previa presentazione di detta istanza di proroga, comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dello specifico diritto di fa assumere per delega la prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO PETROCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LZ UC, NI HE e NI DR in qualità di Eredi di NI IU, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANITELE II 326, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA POSI, che li difende unitamente all'avvocato LEONARDO MARTINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
GR LI S.P.A., in persona del suo procuratore Dott. Cynthia Conteduca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA POSI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCOISE MARIE PLANTADE, con procura speciale del Dott. Notaio Carlo Federico Tuccari, in Roma 29/11/2000, Rep. N. 55518;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 829/99 del Tribunale di PERUGIA, sezione civile emessa il 11/11/1999, depositata il 22/11/99; RG. 5414/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato MARIA PIA POSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 29/1/1990 e 6/2/1990 OT ER conveniva in giudizio dinnanzi al Pretore di Assisi la IL e IU NI chiedendo che, previo accertamento della esclusiva responsabilità del NI nella produzione dell'incidente stradale verificatosi in Assisi in data 7/5/1989, lo stesso, in solido con la compagnia di assicurazione, fosse condannato al risarcimento dei conseguenti danni. A sostegno della domanda assumeva lo RE che l'autovettura Opel di sua proprietà, nell'occasione del sinistro, veniva tamponata, nel mentre stava per uscire dal piazzale ove era parcheggiata, dall'autovettura Renault condotta dal NI.
La HO e IU NI si costituivano ritualmente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Frattanto, con separato atto di citazione notificato in data 20/7/1990, UC LZ conveniva in giudizio l'UFFICIO CENTRALE LINO U.C.I., OT ER e AN NG chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Renault, di sua proprietà, condotta dal NI, che nell'occasione, mentre percorreva in senso discendente viale Umberto I in Assisi, era urtata dall'autovettura dello ER che, uscendo dal piazzale, ometteva di dare la dovuta precedenza. Si costituiva in giudizio il solo U.C.I. per chiedere il rigetto della domanda.
Le due cause venivano riunite e in esito all'istruttoria il Pretore di Assisi, con sentenza del 21/2/1995, rigettava la domanda proposta da OT ER, accoglieva la domanda proposta da UC LZ, condannando OT ER (nella duplice veste di attore e convenuto), l'U.C.I. e AN NG al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello lo ER lamentandone l'erroneità sia con riferimento all'ordinanza di decadenza dalla prova rogatoria pronunziata nel corso dell'istruttoria, sia un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma integrale della decisione impugnata. Con sentenza 22 novembre 1999 il Tribunale di Perugia rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado affermando:
che la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale per rogatoria era legittima;
che, peraltro, tale prova era irrilevante;
che la dinamica del sinistro evidenziava l'esclusiva responsabilità dello ER, per essersi immesso nel flusso della circolazione con manovra di retromarcia.
Ha proposto ricorso per Cassazione lo ER, affidandolo a tre motivi. Hanno resistito la LZ, LA AN LI s.p.a. nonché la stessa LZ, HE NI ed DR NI (quali eredi di IU NI) con distinti controricorsi. Lo ER e la GR LI hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione della legge n. 745 del 1980, lamenta di essere stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale ammessa per rogatoria ad autorità giudiziaria estera in quanto non espletata nel termine all'uopo concesso, malgrado tale particolare prova, sulla base appunto della legge suindicata, fosse sottratta alla disponibilità della parte interessata.
Con il secondo mezzo denuncia il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla declaratoria di decadenza di esso ricorrente dalla prova rogatoria, il cui mancato espletamento ha falsato la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Con il terzo ed ultimo motivo lo ER, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 141 e 145 C.d.S., lamenta la ricostruzione effettuata dal giudice di appello, senza considerare che il NI avrebbe dovuto moderare la velocità, in relazione allo stato dei luoghi.
I tre motivi, che per la correlazione logica delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Solo il primo mezzo può fare sorgere alcune perplessità, essendo innegabile che in tema di rogatorie all'estero la rilevanza dell'iniziativa della parte interessata risulta più limitata;
al riguardo è sufficiente richiamare l'art. 7 L. 745/1980 (di ratifica ed esecuzione di varie convenzioni internazionali) secondo il quale "l'autorità richiedente è informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinché le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi (e) tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti, quando l'autorità richiedente ne faccia richiesta, o ai loro rappresentanti".
Ma anche questi ridotti margini di impulso e di controllo della parte interessata non escludono, da un lato, che il giudice italiano debba fissare un termine (ragionevolmente ampio) per l'espletamento del mezzo istruttorio;
dall'altro, che la parte possa essere informata delle modalità e dei tempi di assunzione della prova e provvedere quindi a chiedere tempestivamente la proroga di tale termine. Conseguentemente, va richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgesi all'autorità delegante, ai sensi dell'u.c. dell'art. 203 cit. richiamato in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'u.c. dell'art. 204 c.p.c.) va presentata prima della scadenza di esso termine,
secondo quanto dispone l'art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova". (Cass. 18/4/98 n. 3340). Tuttavia, ribadito quanto sopra, con riguardo al caso di specie, è decisivo ed assorbente il rilievo che il giudice di appello, conformemente a quello di primo grado, ha comunque aggiunto che "va pure, ad ogni buon conto, confermato il giudizio di irrilevanza delle prove stesse sulla base delle stesse argomentazioni svolte dal Pretore nella sentenza impugnata". Ora questa ratio decidendi, autonoma dalla precedente ed idonea da sola a sostenere la contestata statuizione, non è stata specificamente impugnata, dal momento che non sono stati neppure indicati i capitoli di prova sui quali avrebbe dovuto deporre una persona trasportata a bordo dell'auto del ricorrente, così violando il principio dell'autosufficienza del ricorso. Del resto, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, sulla base anche della deposizione dell'unico teste presente al fatto, i giudici di merito hanno accertato che l'auto dello ER, parcheggiata sul marciapiede, si era immessa nel flusso della circolazione con manovra di retromarcia, andando ad investire la Renault della LZ;
e da tale situazione hanno dedotto l'esclusiva responsabilità dello ER in ordine alla produzione dell'evento infortunistico. Trattasi di apprezzamento congruo e logico, come tale incensurabile in questa sede.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle tre parti resistenti (AN LI s.p.a., UC LZ, eredi di IU NI).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna OT ER al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida nella misura complessiva di Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004