Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3406
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Sentenza 20 febbraio 2004

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Qualora i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma) va presentata prima della scadenza di esso, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la conseguenza che il decorso del termine, senza la previa presentazione di detta istanza di proroga, comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dello specifico diritto di fa assumere per delega la prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3406
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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