Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello, del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (In motivazione la Corte ha specificato che il tema relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari è integralmente oggetto di devoluzione quando con il ricorso si deduca la inosservanza dell'art. 307 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. che prevede l'applicazione della misura solo in presenza del pericolo di fuga, con la conseguenza che è legittima la decisione con cui il Tribunale del riesame, adito con appello ex art. 310 cod. proc. pen., conferma la misura della custodia in carcere, disposta a seguito della emissione della sentenza di condanna sull'erroneo presupposto della sussistenza del pericolo di recidiva specifica, ravvisando invece quello di fuga).
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 2114 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2114 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21040/2016 proposto da: D.R.M., quale erede e già procuratore generale di L.S., elettivamente domiciliato in Roma, in piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'avvocato Vaglio Mauro, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Cappelli Silvia, con procura …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1465
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031189/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER GI N. IL 15/06/1966;
avverso ORDINANZA del 04/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A.: inammissibilità;
udito il difensore avv. FURGIUELE, in sost. Avv. STRIANI. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La difesa di RA GI ricorre avverso ordinanza del Tribunale di Catanzaro, che conferma il rigetto della richiesta di revoca della misura di custodia in carcere, disposta dal Tribunale di Rossano, con ordinanza di seguito alla sua condanna ad a. 14 rec. per art. 416 bis c.p., ritenendo il pericolo di fuga. Il ricorso denuncia:
1 - violazione art. 310 c.p.p. - art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 649 c.p.p. perché il Tribunale di Rossano,
dopo l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. aveva escluso il pericolo di fuga, nonostante nella specie fosse scaduto il termine di fase e l'art. 307 c.p.p., comma 2 preveda solo l'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b, ma il Tribunale di Catanzaro adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., non ha deciso nell'ambito di quanto devoluto in proposito;
2 - violazione art. 310 c.p.p. - art. 597 c.p.p., comma 3 - artt. 24, 111 Cost. e art. 178 c.p.p., lett. c perché, ritenendo una esigenza cautelare diversa da quella posta a base dal Tribunale di Rossano, l'ordinanza viola il divieto di reformatio in peius, ed il principio del contraddittorio.
2 - Il ricorso è infondato.
Il 1 motivo ancora la censura all'argomento che l'atto d'appello ha operato devoluzione (art. 597 c.p.p., comma 1) limitata all'irrilevanza dell'esigenza ravvisata ai fini dell'art. 307 c.p.p., comma 2. Quella rilevante era stata esclusa, ed il Tribunale di
Catanzaro non poteva ritenerla.
La giurisprudenza afferma ormai con costanza che il Tribunale di riesame possa ritenere esigenze cautelari diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento applicativo (cfr. Cass. n. 2056/99, Portar, 214117; n. 376/00, Gas, 216968; n. 43014/05, Saccomanno, CED rv. 232707). E non rileva che nella specie si tratti appello e non di riesame del provvedimento, che è stato emesso ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2. Difatti, se l'appello propone questione di inosservanza di norma, che prevede l'applicazione della misura solo in presenza del pericolo di fuga, investe il giudice dell'impugnazione della verifica di sussistenza in concreto di tale esigenza, senza che sia possibile confinarne la verifica nel rilievo di errore del giudice che ha disposto la misura in ragione di altra esigenza. Nè l'argomento ha pregio con riferimento al divieto di reformatio in peius sul quale poggia il 2 motivo. La disposizione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, riafferma difatti il principio devolutivo con riferimento agli effetti della decisione, senza che la giustificazione resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato possa ritenersi vincolante.
Ne segue che non è in illegittima la decisione del Giudice di appello che mantenga la misura di custodia in carcere applicata dal giudice di primo grado dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 307 c.p.p., commi 1 e 2, ravvisando il pericolo di fuga già escluso, invece di quello di reiterazione specifica, a stregua delle stesse emergenze.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2007