Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7724 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 7724/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. DO VIDIRI eul. R.G.N. 12238/99 Consigliere Cron. 17752 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFE ha pronunciato la seguente " Richiesta copia studio SENTENZA dal SigL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA A all''avvocato CESTER CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO ISOTECNICA SPA, in persona del legale 1222 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA VESCOVIO 21, presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
. 1587
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 289/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 24/06/98 R.G.N. 4749/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato MONFEROCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 9 luglio 1990 RG LA adiva il Pretore di Padova chiedendo che la s.r.l. Cometa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti per infortunio sul lavoro, da liquidarsi nella misura complessiva di lire 187.650.000 o in quella diversa di giustizia con rivalutazione ed interessi. Nel pervenire a tali conclusioni il ricorrente esponeva che era stato assegnato a lavori di costruzione di una struttura metallica da realizzare in Arabia Saudita e che il 21 settembre 1986, salito sulla sommità di una struttura metallica GU Violiniдо ad una altezza di 10-12 metri, munito della sola cintura di sicurezza fornita dal datore di lavoro, era rimasto vittima di un infortunio mentre, slacciata necessariamente la cintura stessa, si era spostato da una parte all'altra della struttura, precipitando al suolo. Nell'incidente aveva riportato lesioni personali con esiti invalidanti, che l'avevano costretto allo svolgimento di attività una dequalificata rispetto alla precedente e più gravosa, con mansioni di ripiego compatibili con le menomazioni riportate. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Padova con sentenza del 12 dicembre 1995 condannava 1 la società al pagamento della complessiva somma di lire 94.055.280, con gli interessi legali a decorrere dal 21 settembre 1986 e condannava la società convenuta al pagamento delle spese processuali. A seguito di gravame del LA RG e dopo costituito ilche nel corso del giudizio si era IS s.p.a. (società dellaFallimento incorporante la s.r.l. Cometa), che aveva contestato la richiesta del LA, sostenendo tra l'altro che l'osservanza delle misure di sicurezza incombeva alla Montsider che gestiva il cantiere e che il LA si era attivato autonomamente dando luogo ad un rischio elettivo, il Tribunale di Padova con IS OB sentenza del 24 giugno 1998, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava la società a pagare a RG LA il pagamento della complessiva somma di lire 126.805.000, oltre interessi legali dal 21 settembre 1986. Nel pervenire a tale per la parte che conclusione il Tribunale osservava - ancora rileva in questa sede di legittimità che andava confermato il principio di diritto tenuto presente dal giudice di primo grado, secondo cui essendo stato l'infortunio pacificamente riconosciuto dall'INAIL, al quale competeva l'azione di regresso nei confronti del responsabile, il danno biologico 2 risarcibile all'infortunato doveva ridursi alla parte non coperta dal valore delle prestazioni erogate dall'Istituto e, quindi, in ultima analisi, nei limiti del cosiddetto danno biologico puro, relativo cioè ai postumi privi di alcun riflesso sulla capacità lavorativa anche generica del soggetto. Il Pretore, in altri termini, aveva fatto corretta applicazione delle regole di liquidazione del danno enunciate dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 dicembre 1991 n. 485 che ribadendo quanto già affermato con la - precedente sentenza n. 356 del 1991 aveva riaffermato che deve in ogni caso essere noluequiolo Natur salvaguardato, in omaggio al precetto di cui all'art. 32 Cost., il diritto del lavoratore infortunato "all'integrale risarcimento del danno biologico non ricollegato alla riduzione o perdita della capacità lavorativa generica", corrispondente quindi al cosiddetto "danno biologico puro" secondo una indicazione ormai recepita anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nel caso di specie, estrapolando dall'incidenza totale del danno biologico quelle componenti concretamente rilevanti come menomazioni della capacità lavorativa generica, gli esiti lesivi permanenti riconducibili all'infortunio erano stati dal consulente tecnico, dott. Maurizio 3 Banfi, individuati sostanzialmente in una menomazione di ordine estetico derivante dalla asimmetria del volto, perdita del visus in occhio attendibile iposmia, modica ipoacusia sinistro, menomazione a carico dell'apparato sinistra, per limitazione dei movimenti di masticatorio, apertura della rima orale, menomazione a carico della spalla sinistra in conseguenza di lussazione, menomazione a carico dell'arto inferiore sinistro nonchè sindrome soggettiva da trauma cranico. Orbene, le conclusioni del consulente tecnico andavano condivise nella parte in cui avevano incluso DO IO nell'area del danno biologico puro le menomazioni del danno estetico al volto, la iposmia, l'ipoacusia di medio livello e la ridotta funzionalità dell'apparato masticatorio. Ma anche le altre menomazioni (perdita del visus in OS, menomazione alla spalla sinistra ed all'arco inferiore sinistro, sindrome da trauma) se assumevano primario rilievo come limitazione della capacità lavorativa generica propria di un comune operaio, mantenevano rilevanza però anche nella vita extra-lavorativa con riguardo ad ogni diversa occupazione del lavoratore e nella vita di relazione. Era, pertanto, con riferimento alla residua incidenza che appariva corretto incrementare l'entità del danno biologico puro, indicata dal Pretore nella percentuale del 12,5, determinandola complessivamente nella misura del 20%. Ne conseguiva che, tenendo ferma la base di computo di lire 2.500.000 a punto ed adeguando a lire 60.000 l'indennizzo giornaliero per il periodo di inabilità il danno biologico andava temporaneo, nella misura complessiva di lire liquidato 83.900.000 (lire 2.500.000 x 20 + 60.000 x 565 giorni). Il danno morale risultava, poi, integralmente risarcibile con riferimento alle sofferenze indistintamente ricollegabili al lungo periodo di inabilità temporanea ed a tutti gli esiti invalidanti UI VI permanenti sicchè la liquidazione operata dal Pretore di lire andava adeguata all'importo complessivo 40.000.000 con liquidazione equitativa. Ne conseguiva, dunque, che riconosciuto il rimborso delle spese mediche per lire 2.905.000, riformandosi parzialmente la sentenza di primo grado, il credito risarcitorio dell'infortunato rideterminatoandava nella complessiva somma di lire 126.805.000, ferma l'attribuzione degli interessi legali con la decorrenza già fissata a decorrere dal 21 settembre 1986. Avverso tale sentenza RG LA propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico 5 articolato motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Fallimento IS. Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il LA deduce applicazione degli artt. violazione e falsa 2043,2056,2057 c.c., degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c., dell'art. 10, 6 e 7 comma del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare deduce il ricorrente che la sentenza DO OL impugnata ha proceduto ad una non corretta del d.p.r. interpretazione dell'art. 10, 6 e 7 comma, 30 giugno 1965 n. 1124, in quanto non ha formulato una corretta definizione del danno biologico, in particolare non ha tenuto conto che una cosa è la lesione della salute del lavoratore infortunato, della sua persona, delle sue caratteristiche e proiezioni esistenziali, che deve essere integralmente risarcita, altra cosa è invece la compromissione della sua attitudine a lavorare e produrre reddito. Quest'ultima non configura un danno biologico perchè attiene soltanto alle conseguenze, alla proiezione patrimoniale e reddituale dell'evento lesivo. In altri 6 termini se il danno alla salute deve comunque essere risarcito come tale, e se esso ingloba in sè anche la della possibilità di realizzarecompromissione lavorando la propria personalità, la soluzione seguita dal Tribunale non era in grado di garantire tale risultato. Aggiungeva ancora il ricorrente che il sostanzialmente accogliendo il motivo Tribunale, subordinato dell'appello, ha riconosciuto una certa rilevanza sotto il profilo della vita extralavorativa alle menomazioni - perdita del visus in un occhio, menomazioni alla spalla sinistra ed all'arto inferiore, sindrome da trauma alle quali aveva attribuito primario rilievo con riguardo alla capacità UI DU lavorativa generica. Ma le suddette limitazioni, se certamente avevano prodotto in esso ricorrente una riduzione della sua capacità lavorativa generica(e perciò gli avevano dato titolo alle prestazioni previdenziali) avevano però anche inciso sulla sua integrità psicofisica ed avevano compromesso il valore della persona nella sua proiezione lavorativa. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Per costante giurisprudenza in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al 7 lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte Costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalla Corte Cost. n. 356/1991 e n. 485/1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti Guide OLmequilo della surroga dell'assicuratore non riguarda il - danno alla salute o danno biologico ed il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 20 ottobre 1998 n. 10405 cui adde ex plurimis : Cass. 30 agosto 2000 n. 11428; Cass. 29 settembre 1998 n. 9730; Cass. 18 aprile 1996 n. 3686). Orbene nel caso di specie il Tribunale si è attenuto a tale principio nell'incrementare la somma riconosciuta a vantaggio del LA per il danno 8 biologico. Ed invero, il Tribunale ha osservato, condividendo del resto sul punto quanto dedotto Ak seppure in via subordinata- dal ricorrente in sede di gravame, come alcune infermità conseguenti all'infortunio sul lavoro non fossero state prese in considerazione per l'incidenza che esse avevano avuto sulla vita di relazione del LA RG, che pertanto non ha alcun motivo di censurare la decisione del giudice d'appello, che è pervenuta ad essa con una motivazione congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, non suscettibile pertanto di UI VI censura alcuna in questa sede di legittimità. A tale riguardo va anche evidenziato come il ricorso in esame si presenti sorretto da motivi generici, non avendo in concreto il LA specificato in cosa la denunziata violazione di legge si sia nella fattispecie concretizzata. Va precisato sul punto come il LA non abbia indicato in alcun modo quali malattie ° quali conseguenze del patito state trascurate dal giudice infortunio siano effettuata liquidazione dei d'appello nella danni (danno biologico e morale), e non ha, quindi, contestato specificamente la sufficienza delle somme corrisposte a risarcirne l'intera entità del pregiudizio subito dalla sua persona>. 9 Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va rigettato. Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 32.000 , oltre lire 3.000.000(tremilioni) per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. ESTENSORE IL PRESIDENTE olo VI се IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , A S O A oggi, 7 GIU 2001... 0 M S L 1 E L A 3 R . T O P 3 T , U B 5 R S A I N IL CANCELLIERE S 'A . D T E R L O N I P T A L O S T C E I 3 S D N -7 O I G P 8 S O - M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A E G O T O G R T N T E S T E L I I S R G E I E A D R L L O E D 101 0