Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiestaGiulia Morenzetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1 . Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1.1 . La disciplina dell'istituto della riabilitazione – 2 . I presupposti sostanziali e temporali dell'istituto della riabilitazione penale – 2.1 . Il dies a quo della riabilitazione nel caso di sospensione condizionale della pena – 2.2 . Requisiti di condotta e obblighi civili per la concessione del beneficio – 3 . La competenza – 4 . Effetti giuridici e conseguenze pratiche della riabilitazione penale – 4.1 . La revocabilità della riabilitazione penale 1. Premessa: introduzione alla riabilitazione penale In un sistema penale improntato ai principi di umanità e risocializzazione del condannato, la riabilitazione penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 24084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24084 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1724
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 043845/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SU SL HA ND N. IL 10/07/1968;
avverso ORDINANZA del 18/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye E. (annullamento con rinvio).
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 18/11/2008 dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe per ottenere la riabilitazione in relazione ad una condanna penale precedentemente subita per il delitto di violenza sessuale, sul duplice assunto che, da un lato, non era decorso il termine quinquennale correlato alla sospensione condizionale della pena e, dall'altro, non risultava provato l'assolvimento dell'onere risarcitolo a favore della persona offesa, ne' documentata l'eventuale, adeguata e respinta offerta riparatoria;
che risulta fondato il primo motivo di gravame col quale l'interessato ha dedotto violazione di legge in ordine alla ritenuta mancata decorrenza del termine, poiché, anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni a far data dalla esecuzione o estinzione della pena, senza che occorra attendere il decorso del quinquennio stabilito ai fini dell'effetto estintivo della pena correlato al beneficio della sospensione condizionale (v., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 11/12/2008 n. 48/09, Clerici, rv. 242253);
che risulta invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, riguardante l'asserita insufficienza dell'offerta risarcitoria contenuta nella lettera raccomandata spedita alla persona offesa, residente all'estero, in quanto, essendo l'impugnato provvedimento sorretto da pur sintetico apparato logico-argomentativo circa la concreta inidoneità della documentazione allegata dall'interessato a consentire una puntuale valutazione dell'adeguatezza dell'offerta riparatoria, la doglianza postula una rivisitazione nel merito dei dati fattuali, non proponibile in sede di sindacato di legittimità;
che il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009