Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 24084
CASS
Sentenza 21 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.

Commentario1

  • 1Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiesta
    Giulia Morenzetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1 . Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1.1 . La disciplina dell'istituto della riabilitazione – 2 . I presupposti sostanziali e temporali dell'istituto della riabilitazione penale – 2.1 . Il dies a quo della riabilitazione nel caso di sospensione condizionale della pena – 2.2 . Requisiti di condotta e obblighi civili per la concessione del beneficio – 3 . La competenza – 4 . Effetti giuridici e conseguenze pratiche della riabilitazione penale – 4.1 . La revocabilità della riabilitazione penale 1. Premessa: introduzione alla riabilitazione penale In un sistema penale improntato ai principi di umanità e risocializzazione del condannato, la riabilitazione penale …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 24084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24084
Data del deposito : 21 maggio 2009

Testo completo