Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 40011
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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La disciplina di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 230 del 2000, in tema di corrispondenza telefonica, per cui sussiste un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell'istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo, atteso che il legislatore ha inteso limitare i colloqui telefonici per problemi di gestione tecnica degli impianti e che, in dipendenza di ciò, non si configura una violazione del diritto di difesa, in quanto il detenuto può mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza apposizione di limiti.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 40011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40011
Data del deposito : 21 maggio 2013

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