Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 405
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Sentenza 19 gennaio 2000

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L'art. 65, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere l'obbligo del difensore che non abbia il domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, di eleggere il proprio domicilio nel medesimo circondario, si riferisce al procedimento principale e non ai procedimenti incidentali che in esso eventualmente si innestino e per i quali possa essere competente un altro ufficio. Ne consegue che, allorché il difensore esterno abbia comunicato, nell'ambito del procedimento principale, il proprio domicilio, al quale gli siano già stati notificati utilmente atti e del quale non sia intervenuta modificazione, anche gli avvisi relativi al procedimento di riesame di misura coercitiva vanno notificati a tale domicilio, e non al Presidente del consiglio dell'ordine forense.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 405
    Data del deposito : 19 gennaio 2000

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