Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
L'art. 65, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere l'obbligo del difensore che non abbia il domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, di eleggere il proprio domicilio nel medesimo circondario, si riferisce al procedimento principale e non ai procedimenti incidentali che in esso eventualmente si innestino e per i quali possa essere competente un altro ufficio. Ne consegue che, allorché il difensore esterno abbia comunicato, nell'ambito del procedimento principale, il proprio domicilio, al quale gli siano già stati notificati utilmente atti e del quale non sia intervenuta modificazione, anche gli avvisi relativi al procedimento di riesame di misura coercitiva vanno notificati a tale domicilio, e non al Presidente del consiglio dell'ordine forense.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 19.01.2000
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 405
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 36853/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR VITO n. il 16.04.1957
avverso ordinanza del 31.05.1999 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 31 maggio 1999, il tribunale di Lecce, decidendo sull'appello proposto dal P.M. presso la DDA della stessa città e dal P.M. presso il tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza con la quale il 9 maggio precedente il gip del tribunale di Lecce aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata a AR Vito con la misura più blanda degli arresti domiciliari, accoglieva l'impugnazione proposta ex art. 310 c.p.p. dal P.M. presso il tribunale di Brindisi, ripristinando nei confronti del prevenuto la più stigmatizzante misura cautelare della custodia in carcere. Secondo il tribunale leccese, doveva innanzitutto ritenersi correttamente eseguita la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'avv.ssa Angela De Cristofaro del Foro di Brindisi presso l'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 65 comma 3 disp. att. c.p.p., giacché l'avv.ssa De Cristofaro non aveva provveduto a comunicare il proprio domicilio nel procedimento incidentale. Nel merito, i giudici ritenevano che, ad onta della sua incensuratezza e dell'imputazione formulata a suo carico (detenzione e porto illegale di una pistola cal. 22), lo spessore criminale del OR, la sua collaudata propensione all'uso delle armi, la commissione di altri gravi reati nell'arco di soli sei mesi (tentate lesioni personali aggravate in danno di ER OR, tentato omicidio ai danni di GE VA, lesioni aggravate in danno di d'AM OR), l'odioso movente di tali delitti (punire chi non era in grado di onorare le condizioni capestro dei prestiti usurari imposti da D'LÒ IU e IC IU, mandanti di tali atti criminosi) giustificavano l'adozione della più pesante delle misure custodiali. Indicazioni sulla spiccata e iattante proclività a delinquere del OR si traevano inoltre, secondo i giudici di merito, dalle dichiarazioni dello stesso D'LÒ, che aveva riferito di aver appreso dal IC come il OR fosse persona in grado di "sparare" nonché dallo stesso prevenuto che non aveva fatto mistero della sua capacità di poter reclutare a sua volta soggetti criminali da utilizzare per i suoi scopi illeciti. Di fronte al concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, nessuna concreta rilevanza - concludeva il tribunale di Lecce - poteva attribuirsi al fatto che gli episodi citati risalissero al 1996, tanto più che era intervenuto il rinvio a giudizio del OR. II. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il OR tramite il suo difensore di fiducia avv. Vito Epifani, deducendo due motivi: a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla pretesa del tribunale di Lecce di richiedere che codifensore di fiducia non iscritto nel circondario (nella specie: l'avv.ssa De Cristofaro) avesse l'obbligo di comunicare il proprio domicilio, risultante dagli atti del procedimento principale, anche nel procedimento incidentale;
b) difetto e illogicità manifesta della motivazione in relazione alla segnalata sussistenza delle esigenze cautelari, basandosi unicamente sulla valorizzazione degli elementi negativi desunti da altri procedimenti a carico dell'imputato, senza tener conto del tempo lontano e della ristrettezza dell'arco temporale in cui tali episodi furono commessi.
Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art.65 disp. att. c.p.p., il difensore del ricorrente contesta innanzitutto che l'avv.ssa De Cristofaro, ritualmente nominata nel procedimento principale a carico del OR e che in quel contesto aveva ricevuto notifiche di avvisi al domicilio reale ("a mani proprie"), fosse tenuta a comunicare il proprio domicilio anche con riferimento ai procedimenti incidentali che sullo stesso potevano innestarsi. Da qui la necessità di annullare l'ordinanza impugnata che aveva applicato nella fattispecie in esame l'eccezionale forma di notifica prevista dall'art. 65 comma 3 disp. att. c.p.p., che è prevista solo nel caso in cui il domicilio del difensore c.d. esterno non risulti dagli atti.
Per quanto riguarda poi il secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente si duole del metodo di valutazione seguito dal tribunale, incentrato essenzialmente sullo spessore criminale del suo assistito e sulla sua eccezionale pericolosità sociale, desunta dalle imputazioni mossegli nell'ambito di altri procedimenti, mediante una preventiva ed acritica adesione alle prospettazioni dell'accusa, nonostante il suo stato di incensuratezza, il lungo decorso del tempo e l'assenza di argomenti logici e giuridici a sostegno della prognosi negativa circa il rispetto da parte sua dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.
III. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 65 comma 3 disp. att. c.p.p., che riproduce l'art. 4 comma 2 DPR 25 ottobre 1955 n. 932 (contenente "norme di attuazione e di coordinamento della L. 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale abrogato), impone all'autorità giudiziaria procedente di disporre la notifica degli avvisi al difensore presso il presidente del consiglio dell'ordine forense quando il difensore non sia iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio presso il quale è in corso il procedimento. Ora è vero che, secondo un indirizzo giurisprudenziale accolto dal tribunale di Lecce, le speciali modalità di notificazione previste da questa disposizione (che va interpretata restrittivamente e in ogni caso non oltre i casi espressamente previsti) si applicano anche se dagli atti del procedimento principale risulti l'effettivo domicilio di svolgimento dell'attività forense da parte del difensore (Cass., Sez. I, 23 settembre 1994, Saraca, in Cass. pen. mass. ann., 1996, p. 1241, n. 716), ma non sembra a questo Collegio che tale interpretazione sia in linea con lo spirito della norma, la quale, facendo riferimento all'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il procedimento", intende per "ufficio giudiziario" quello che procede alle indagini preliminari, anche quando, nel corso delle medesime, si innestino dei procedimenti incidentali (come quelli in materia de libertate), per i quali siano competenti uffici aventi sede in altro circondario (Cass., Sez. I, 6 giugno 1996, n. 3030, Pescione, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 576).
Il secondo comma dell'art. 65 disp. att. c.p.p. contiene chiaramente una disposizione volta ad agevolare gli uffici giudiziari nel procedere a notifiche spesso caratterizzate dall'urgenza, come sono quelle in materia di procedimenti incidentali de libertate davanti al c.d. tribunale del riesame, le cui fonti di conoscenza - e cioè gli atti dai quali si ricava il domicilio reale o eletto del difensore - sono le stesse del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari (Cass., 24 agosto 1995, Donno, in Giust. pen., 1996, III, 266). Ne deriva che, poiché l'art. 162 comma 4 c.p.p., dispone che la notifica di un atto processuale nel domicilio desumibile dagli atti è valida fino a che l'autorità giudiziaria non abbia avuto comunicazione del suo mutamento e tale precetto non incontra alcuna deroga espressa o implicita nel procedimento di riesame, qualora dal fascicolo processuale del procedimento principale risulti già la dichiarazione o l'elezione di domicilio del difensore c.d. esterno - il quale tra l'altro abbia anche ricevuto a quel domicilio la notifica di avvisi di atti processuali - è a quel domicilio che occorre far riferimento per la notifica degli avvisi degli atti relativi al procedimento incidentale. Tutta la disposizione dell'art.65 disp. att. c.p.p., peraltro, è chiara nel senso che l'esecuzione della notificazione degli avvisi presso il presidente del consiglio dell'ordine forense presuppone che non risulti già dagli atti la dichiarazione o l'elezione del domicilio del difensore c.d. esterno, e non quando invece tale dichiarazione o elezione risulti e il difensore abbia già ricevuto al domicilio dichiarato o letto la notifica di avvisi di atti del procedimento principale. Nel caso di specie, a parte che il domicilio presunto per legge era quello del luogo in cui era incardinato il procedimento principale (sicché l'avviso dell'udienza camerale per l'appello andava semmai notificato presso il presidente del consiglio dell'ordine forense ove ha sede l'ufficio giudiziario che svolgeva le indagini preliminari, e non presso quello della sede ove si è svolto il procedimento incidentale de libertate), costituisce un'indubbia violazione del diritto di difesa l'esclusione dal giudizio camerale incidentale di un codifensore di fiducia che abbia espletato regolarmente e in modo continuativo nel procedimento principale la sua attività di assistenza e di rappresentanza degli interessi dell'indagato. Risultando già dagli atti del procedimento principale il luogo di domicilio reale dell'avv.ssa De Cristofaro, è stata erroneamente applicata nella specie la norma dell'art. 65 disp. att. c.p.p., sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviando gli atti al tribunale di Lecce perché, in diversa composizione soggettiva, proceda a un nuovo giudizio di appello.
Resta assorbita ogni altra censura.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000