CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9806 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: NA RG - Presidente - CH LV - Relatore - MA TI UE RS NI CO Sent. n. sez. 2224/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 31777/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE M'AR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere CH LV;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2025 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta in data 28 giugno 2024 nell’interesse di UE EK e relativa alla sentenza emessa il 16 maggio 2022 dal Tribunale di Padova. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il UE, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione all’effettiva conoscenza da parte del UE della sentenza oggetto dell’istanza di rescissione del giudicato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9806 Anno 2026 Presidente: RG NA Relatore: LV CH Data Udienza: 09/12/2025 3 Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 – 01, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente EL LV OV ER
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2025 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta in data 28 giugno 2024 nell’interesse di UE EK e relativa alla sentenza emessa il 16 maggio 2022 dal Tribunale di Padova. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il UE, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione all’effettiva conoscenza da parte del UE della sentenza oggetto dell’istanza di rescissione del giudicato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9806 Anno 2026 Presidente: RG NA Relatore: LV CH Data Udienza: 09/12/2025 3 Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 – 01, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente EL LV OV ER