Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.