Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza, investito dell'eventuale revoca di affidamento in prova terapeutico, dopo sospensione provvisoria della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza, anziché decidere in ordine alla ricorrenza della causa di revoca prevista dall'art. 47, comma undicesimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), rinvia la decisione, disponendo la scarcerazione del condannato e il suo accompagnamento coatto in comunità per verificarne la volontà di reinserimento in essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/1999, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 13/4/1999
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 2933
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto OR " N. 24292/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze
avverso l'ordinanza emessa il 31/3/98 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti di AR RO, n. a Mariano Comese il 19/2/73.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata Osserva:
con ordinanza in data 23/10/97 del Tribunale di sorveglianza di Firenze AR RO è stato ammesso all'affidamento in prova terapeutico in relazione a una condanna a sei mesi di reclusione per furto.
Non essendo però entrato in una comunità di Prato, come prescritto dalla suddetta ordinanza, ed avendo accolto nella sua abitazione un altro tossicodipendente che ivi era andato in overdose, con decreto in data 23/1/98 il locale Magistrato di sorveglianza ha disposto la provvisoria sospensione della misura, ne ha ordinato l'accompagnamento in carcere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza per la pronuncia definitiva di sua competenza ai sensi degli artt. 51-ter O.P. e 92-ter del relativo regolamento. Con ordinanza in data 31/3/98 il Tribunale di sorveglianza ha rinviato la decisione, disponendo la scarcerazione del AR e ordinandone l'accompagnamento in comunità per verificare la sua volontà di reinserimento.
Ha ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Firenze, deducendo l'abnormità del provvedimento risoltosi in una sorta di non liquet.
La censura è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Il Tribunale di sorveglianza si è invero sottratto all'ineludibile compito demandatogli, con strette cadenze temporali, dalla legge di valutare se la condotta tenuta dal AR, in relazione alla quale il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la provvisoria sospensione della misura, integri o meno gli estremi della causa di revoca dell'affidamento prevista dall'art. 47 comma II O.P., al che dovrà dunque provvedere nel prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13/4/1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999