Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.A. Azienda Municipale Ambiente S.p.A., già AMNU, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, presso l'avv. Costantino Tessarolo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS EP, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 42, presso l'avv. Peppino Lonetti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- contoricorrente e ricorrente incidentale e contro
AMA, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- cotroricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 14445/2001, decisa il giorno 6 luglio 2000 e pubblicata il giorno 11 aprile 2001, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 66480/95 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Costantino Tessarolo per l'Azienda ricorrente e Peppino Lonetti per il ricorrente incidentale;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi rispettivamente notificati in data 5 e 12 settembre 1992 e successivamente riuniti, SS EP conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l'A.M.N.U. Azienda Municipale Nettezza Urbana, al fine di ottenere il riconoscimento di differenze salariali per lavoro straordinario anche festivo diurno e notturno e scatti di anzianità ed altro, prospettando l'unicità del rapporto rispetto a quello pregresso, col Comune di Roma, Servizio Autonomo in economia di nettezza urbana.
Con sentenza n. 17731 in data 6 - 9 dicembre 1994, il Giudice adito accoglieva la domanda limitatamente al compenso per le giornate festive coincidenti con la domenica e la respingeva per il resto. Interponeva appello il lavoratore e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 14445/2001, emessa in data 6 luglio 2000 - 11 aprile 2001 dal Tribunale di Roma. Con detta pronuncia si riconosceva l'unicità del rapporto di lavoro come dedotto dal ricorrente e si condannava la convenuta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario e festivo, includendosi nella base di calcolo gli scatti di anzianità maturati dal gennaio 1985. Veniva confermata la sentenza di primo grado quanto al compenso per le giornate festive coincidenti con la domenica e disattesa la domanda del lavoratore quanto al mantenimento del pregresso orario di lavoro.
La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che lo svolgimento del servizio era rimasto nell'ambito dell'ente territoriale ed era quindi riconducibile allo stesso, sebbene gestito da un diverso ed autonomo centro d'imputazione, l'Azienda speciale, costituita allo scopo e derivante dall'ente.
Osservava ancora che non aveva fondamento la pretesa di mantenere lo stesso orario di lavoro posto che era intervenuto un mutamento della regolamentazione pattizia del rapporto di lavoro, con assoggettamento dello stesso al CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana, accettato dal ricorrente che invoca detto CCNL per il computo dell'anzianità pregressa ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione A.M.A. Azienda Municipale Ambiente S.p.A., già AMNU, con atto notificato in data 10 luglio 2001, sulla base di tre motivi. SS EP resiste con controricorso notificato in data 27 luglio 2001 e propone ricorso incidentale con un solo motivo. L'AMA S.p.A. notifica controricorso avverso ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 cc, dell'art. 233 del TU 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 152, dell'art. 2697 cc.
Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che nel caso in esame vi è stata cessazione del rapporto con il Comune per soppressione di posto in organico e instaurazione di un rapporto nuovo con altro soggetto.
Col secondo motivo si denuncia ancora, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 cc, dell'art. 233 del TU 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 152, dell'art. 2697 cc. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Il tutto sotto il profilo della differente natura dei due rapporto, il primo pubblicistico, il secondo privatistico.
Col terzo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 2948 cc, 112 cpc;
si denuncia altresì, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa motivazione. Si afferma che il Tribunale non ha preso in esame l'eccezione di prescrizione.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono fondate.
Invero, come questa Corte ha già ripetutamente affermato, "non è applicabile l'art. 2112 c.c. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori;
l'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 l. 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 l. 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 l. 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, art. 72 l. 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 l. 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 d. leg. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessita ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi;
ne' l'interpretazione confligge con la direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche l'esistenza di una proposta di direttiva che estende le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimento amministrativo (fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del comune di Roma dalla gestione in economia, da parte del comune, alla gestione affidata alla azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - in applicazione di apposito atto amministrativo)" Così Cass., sez. lav., 25 luglio 2000, n. 9764; nello stesso senso Cass., sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11423, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2003, n. 2796. Non vi sono ragioni per disattendere tale orientamento, in ordine al quale il controricorrente non formula riserva alcuna, limitandosi a non tenerne conto.
Deve essere pertanto accolto il ricorso principale. Con l'unico complesso motivo del ricorso incidentale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 5 legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954, n. 90, dell'art. 36 Costituzione e ancora di non meglio precisate norme di diritto.
Si osserva che per il computo della retribuzione festiva opera il principio di onnicomprensività, siccome istituto legale e non contrattuale.
In via subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso principale, si chiede che venga calcolata la maggiorazione del lavoro festivo con aumento del 10% della paga base per il lavoro ordinario, così determinato in via equitativa.
Le censure non appaiono fondate.
Invero questa Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie relativa al trattamento retributivo del personale del servizio nettezza urbana del Comune di Roma assunto dalla azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la relativa istituzione, ha affermato che "la computabilità o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, per cui un particolare emolumento e computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale e che il criterio di onnicomprensività, da questa eventualmente adottato in sede nazionale, non e riferibile ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale" (Cass., sez. lav., 25-07-2000, n. 9764). Tale orientamento e stato confermato da Cass., sez. lav., 30-08-2000, n. 11423, Cass., sez. lav., 25-10-2000, n. 14067, Cass., sez. lav., 03-11-2000, n. 1439, e non si ravvisano ragioni per rivederlo. Conclusivamente il ricorso principale va accolto mentre quello incidentale va rigettato. Si deve pertanto cassare l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto.
Questa Corte deve decidere nel merito, non essendo necessario al-cun accertamento di fatto.
Va quindi rigettata la domanda del lavoratore, così come riproposta nell'atto di appello.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'attore come riproposta con l'appello. Dichiara integralmente compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004