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18 giugno 2013
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1 gennaio 2023
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28 febbraio 2023
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Art. 71-quater.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52))
Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . (50)(51)(52)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l' efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e' prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52))
Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . (50)(51)(52)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l' efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e' prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.
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- 1. The ''lawyerization of mediation'' in Italia: la mediazione condominialeAccesso limitatoGiovanni Matteucci · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2023 · 8.788261
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Messina, ordinanza 28/10/2024Provvedimento: […] [...]l'azione di risarcimento danni per infiltrazioni subite dalla condomina Parte_1 non è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di mediazione, infatti, a pena di improcedibilità giudiziale, è stato contemplato dal legislatore solo per alcune tipologie di controversie condominiali e, precisamente, per quelle vertenti in ordine alla violazione o all'errata applicazione delle disposizioni codicistiche riguardanti la materia condominiale, ai sensi dell'art. 71 quater delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Da quanto detto ne deriva l'infondatezza di tale doglianza.Leggi di più...
- mediazione obbligatoria·
- art. 2049 c.c.·
- art. 696 bis c.p.c.·
- culpa in eligendo·
- art. 2051 c.c.·
- infiltrazioni d'acqua·
- legittimazione attiva·
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- legittimazione passiva·
- prova del caso fortuito