CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2026, n. 11745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11745 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: IN ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Zavaglia;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio« 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ST IN, in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione;
rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 11745 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA Data Udienza: 17/03/2026 Il Presidente GA De IC ut IJUS I I AI U IN CANCELLERIA 2 • Il C sigliere este ere rancesca CI1 3 .2 dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni;
rilevato che il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato;
ritenuto che il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni;
ritenuto che il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p."); ritenuto che la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione;
ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione. Così deciso il 17/03/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Zavaglia;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio« 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ST IN, in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione;
rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 11745 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA Data Udienza: 17/03/2026 Il Presidente GA De IC ut IJUS I I AI U IN CANCELLERIA 2 • Il C sigliere este ere rancesca CI1 3 .2 dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni;
rilevato che il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato;
ritenuto che il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni;
ritenuto che il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p."); ritenuto che la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione;
ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione. Così deciso il 17/03/2026.