CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27027 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Lette le conclusioni della parte civile costituita con l'Avv.Domenico Tomeucci, HE RI, LI CE e LI CA. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.20.8 d.l. 137/200 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27027 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi del 27 ottobre 2015 che aveva condannato ON BI alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di usura ai danni di LI CE e due suoi familiari. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b), lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva in rapporto all'art. 644 cod. pen.. La difesa ricorda che con l'atto di appello era stata richiesta la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603, comma 1, cod. proc. pen, al fine di acquisire consulenza di parte diretta a dimostrare la compatibilità (temporale e quantitativa) tra i prelievi di contante effettuati da ON BI dal proprio conto corrente e le ricevute emesse da CE LI a riduzione del corrispettivo di € 220.000,00 per l'acquisto della villa di Cittanova. Ciò a dimostrazione che ON BI 'girò' al LI le somme ricevute dall'istituto di credito ove aveva acceso il mutuo, con l'effetto di far conseguire al LI il finanziamento di cui aveva necessità e che gli era stato rifiutato dagli istituti di credito. Attesa la centralità dell'accertamento di tale aspetto della contestata attività usuraia, è errata la decisione della Corte d'Appello, di negare ingresso alla richiesta istruttoria, tanto più in considerazione della parziale rinnovazione istruttoria disposta in appello. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.644 cod. pen. per vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivanti dall'aver scelto di escludere radicalmente la attendibilità della testimonianza di GI LI, sol perché contrastante con la versione delle persone offese. Non è stato fornito un criterio logico della preferenza accordata né vi è stata una analisi completa del quadro probatorio. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena per l'erroneo aumento per la recidiva e per la indebita negazione delle circostanze attenuanti generiche. Sotto il primo profilo, in violazione delle regole ermeneutiche della Corte di Legittimità, la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha applicato la recidiva apoditticamente, sulla base della semplice constatazione della sussistenza di precedenti e senza effettiva analisi degli stessi. In relazione alle (negate) attenuanti generiche, si lamenta la esclusione sulla base della sola gravità delle condotte e della estensione dei traffici illeciti, anche qui in assenza di una reale analisi argomentata. 1.3 Le parti civili costituite hanno inviato memoria con conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere per il momento trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Anche il primo di essi, pur riferendosi ad un aspetto procedurale (la mancata rinnovazione istruttoria), s'impinge a valutazioni che afferiscono alla lacunosità e manifesta logicità della motivazione, e merita pertanto una premessa concettuale 2.1. E' infatti necessario innanzitutto richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale contesto interpretativo, va innanzitutto evidenziata la manifesta infondatezza della lamentata erroneità della decisione di non dare ingresso in secondo grado alla richiesta di consulenza di parte. E' bene precisare i termini della richiesta, al fine di puntualizzare la questione: nell'atto di appello si è semplicemente richiesto di ammettere la consulenza (con aggiunta a penna "si riserva di depositare detta consulenza con i motivi nuovi"). In assenza di documentazione allegata al ricorso per SA (che quindi risulta non autosufficiente: ex multis, in un caso analogo seppure non identico, Sez.1, sent. n. 48422 del 9 settembre 2019, Novella, Rv. 277796 - 01) la Corte non è nemmeno posta in condizione di valutare se la consulenza sia stata poi nei fatti materialmente redatta ed eventualmente allegata alla preannunciata memoria con motivi nuovi, di cui si ignora (in assenza di puntuale allegazione) la effettiva esistenza, circostanza che si è portati a dubitare alla luce che essa non viene menzionata né nella sentenza impugnata né nel ricorso per cassazione. Per tale ragione il motivo si presenta come aspecifico, non autosufficiente ed in definitiva (in relazione ai profili che lamentano apoditticamente la mancanza di logicità della motivazione alla luce di una consulenza la cui esistenza ed i cui termini appaiono del tutto evanescenti) manifestamente infondato. 2.2 Nemmeno in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso le doglianze difensive superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi in realtà nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale nonché nella prospettazione di una lettura delle risultanze acquisite alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, il cui apprezzamento è evidentemente precluso nell'odierna sede di legittimità. Va comunque evidenziato che la Corte d'Appello ha esposto le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dello BI tracciando un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede: un percorso connotato, tra l'altro, da una 2 ampia rivalutazione autonoma e diretta del materiale probatorio alla luce della rinnovazione istruttoria avvenuta in secondo grado. Dopo una pagina e mezza (11 e 12) di considerazioni di carattere generale, pertanto prive di diretta applicabilità al caso di specie, il secondo motivo affronta il tema delle scelte probatorie effettuate dal giudice d'appello, criticandole come logicamente incongrue E ed errate. Si sostiene che vi sia stata una svalutazione della testimonianza di LI GI solo perché divergente con quella delle persone offese, riportando un intero paragrafo tratto da pg.14 della decisione impugnata. In realtà, tale assunto, pur inammissibile perché diretto ad una rivalutazione della prova preclusa in questa sede, non è in definitiva nemmeno corretto, risolvendosi a sua volta in un travisamento. Infatti il passaggio rilevante ai fini della valutazione del teste LI CE si ritrova in un altro passaggio motivazionale (pg. 17) ove vengono esposte 5 specifiche ragioni di inattendibilità. Con tali argomentazioni, il motivo di ricorso non si confronta, condannandosi alla aspecificità e quindi alla genericità 2.3 Infine, manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, attinente agli aspetti sanzionatori ed in particolare all'applicazione della recidiva ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. In mancanza di errori di calcolo/applicativi (nemmeno ipotizzati invero) la critica si appunta nella presunta superficialità della valutazione inerente la applicazione meccanicistica della recidiva e sulla carenza motivazionale della negazione delle attenuanti. Si tratta tuttavia di considerazioni basate su richiami di giurisprudenza estesi, inevitabilmente generici e aspecifici, che non si confrontano con la puntualità delle affermazioni contenute in sentenza che, seppure in forma sintetica, avevano fatto riferimento da un lato alla pluralità dei precedenti, alla loro gravità e specificità oltre che alla sussistenza di un precedente giudizio di recidiva, e dall'altro, oltre alla gravità del fatto, alla insussistenza di elementi positivamente valutabili, nemmeno addotti dalla difesa. Si tratta di 'doppie conformi' anche su tali aspetti periferici (ma non meno rilevanti, come si sottolinea correttamente nel ricorso -pg.18 in fondo) che questa Corte non può che condividere, non essendovi ragione alcuna per disattenderle. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Nulla spetta alle parti civili costituite che nella memoria inviata per mail si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza senza sviluppare alcun argomento e senza quindi apportare alcun reale contributo concreto al contraddittorio cartolare.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così/deciso in Roma 2 Marzo 2023 Il C nsigliere relato Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Lette le conclusioni della parte civile costituita con l'Avv.Domenico Tomeucci, HE RI, LI CE e LI CA. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.20.8 d.l. 137/200 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27027 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi del 27 ottobre 2015 che aveva condannato ON BI alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di usura ai danni di LI CE e due suoi familiari. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b), lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva in rapporto all'art. 644 cod. pen.. La difesa ricorda che con l'atto di appello era stata richiesta la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603, comma 1, cod. proc. pen, al fine di acquisire consulenza di parte diretta a dimostrare la compatibilità (temporale e quantitativa) tra i prelievi di contante effettuati da ON BI dal proprio conto corrente e le ricevute emesse da CE LI a riduzione del corrispettivo di € 220.000,00 per l'acquisto della villa di Cittanova. Ciò a dimostrazione che ON BI 'girò' al LI le somme ricevute dall'istituto di credito ove aveva acceso il mutuo, con l'effetto di far conseguire al LI il finanziamento di cui aveva necessità e che gli era stato rifiutato dagli istituti di credito. Attesa la centralità dell'accertamento di tale aspetto della contestata attività usuraia, è errata la decisione della Corte d'Appello, di negare ingresso alla richiesta istruttoria, tanto più in considerazione della parziale rinnovazione istruttoria disposta in appello. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.644 cod. pen. per vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivanti dall'aver scelto di escludere radicalmente la attendibilità della testimonianza di GI LI, sol perché contrastante con la versione delle persone offese. Non è stato fornito un criterio logico della preferenza accordata né vi è stata una analisi completa del quadro probatorio. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena per l'erroneo aumento per la recidiva e per la indebita negazione delle circostanze attenuanti generiche. Sotto il primo profilo, in violazione delle regole ermeneutiche della Corte di Legittimità, la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha applicato la recidiva apoditticamente, sulla base della semplice constatazione della sussistenza di precedenti e senza effettiva analisi degli stessi. In relazione alle (negate) attenuanti generiche, si lamenta la esclusione sulla base della sola gravità delle condotte e della estensione dei traffici illeciti, anche qui in assenza di una reale analisi argomentata. 1.3 Le parti civili costituite hanno inviato memoria con conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere per il momento trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Anche il primo di essi, pur riferendosi ad un aspetto procedurale (la mancata rinnovazione istruttoria), s'impinge a valutazioni che afferiscono alla lacunosità e manifesta logicità della motivazione, e merita pertanto una premessa concettuale 2.1. E' infatti necessario innanzitutto richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale contesto interpretativo, va innanzitutto evidenziata la manifesta infondatezza della lamentata erroneità della decisione di non dare ingresso in secondo grado alla richiesta di consulenza di parte. E' bene precisare i termini della richiesta, al fine di puntualizzare la questione: nell'atto di appello si è semplicemente richiesto di ammettere la consulenza (con aggiunta a penna "si riserva di depositare detta consulenza con i motivi nuovi"). In assenza di documentazione allegata al ricorso per SA (che quindi risulta non autosufficiente: ex multis, in un caso analogo seppure non identico, Sez.1, sent. n. 48422 del 9 settembre 2019, Novella, Rv. 277796 - 01) la Corte non è nemmeno posta in condizione di valutare se la consulenza sia stata poi nei fatti materialmente redatta ed eventualmente allegata alla preannunciata memoria con motivi nuovi, di cui si ignora (in assenza di puntuale allegazione) la effettiva esistenza, circostanza che si è portati a dubitare alla luce che essa non viene menzionata né nella sentenza impugnata né nel ricorso per cassazione. Per tale ragione il motivo si presenta come aspecifico, non autosufficiente ed in definitiva (in relazione ai profili che lamentano apoditticamente la mancanza di logicità della motivazione alla luce di una consulenza la cui esistenza ed i cui termini appaiono del tutto evanescenti) manifestamente infondato. 2.2 Nemmeno in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso le doglianze difensive superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi in realtà nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale nonché nella prospettazione di una lettura delle risultanze acquisite alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, il cui apprezzamento è evidentemente precluso nell'odierna sede di legittimità. Va comunque evidenziato che la Corte d'Appello ha esposto le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dello BI tracciando un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede: un percorso connotato, tra l'altro, da una 2 ampia rivalutazione autonoma e diretta del materiale probatorio alla luce della rinnovazione istruttoria avvenuta in secondo grado. Dopo una pagina e mezza (11 e 12) di considerazioni di carattere generale, pertanto prive di diretta applicabilità al caso di specie, il secondo motivo affronta il tema delle scelte probatorie effettuate dal giudice d'appello, criticandole come logicamente incongrue E ed errate. Si sostiene che vi sia stata una svalutazione della testimonianza di LI GI solo perché divergente con quella delle persone offese, riportando un intero paragrafo tratto da pg.14 della decisione impugnata. In realtà, tale assunto, pur inammissibile perché diretto ad una rivalutazione della prova preclusa in questa sede, non è in definitiva nemmeno corretto, risolvendosi a sua volta in un travisamento. Infatti il passaggio rilevante ai fini della valutazione del teste LI CE si ritrova in un altro passaggio motivazionale (pg. 17) ove vengono esposte 5 specifiche ragioni di inattendibilità. Con tali argomentazioni, il motivo di ricorso non si confronta, condannandosi alla aspecificità e quindi alla genericità 2.3 Infine, manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, attinente agli aspetti sanzionatori ed in particolare all'applicazione della recidiva ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. In mancanza di errori di calcolo/applicativi (nemmeno ipotizzati invero) la critica si appunta nella presunta superficialità della valutazione inerente la applicazione meccanicistica della recidiva e sulla carenza motivazionale della negazione delle attenuanti. Si tratta tuttavia di considerazioni basate su richiami di giurisprudenza estesi, inevitabilmente generici e aspecifici, che non si confrontano con la puntualità delle affermazioni contenute in sentenza che, seppure in forma sintetica, avevano fatto riferimento da un lato alla pluralità dei precedenti, alla loro gravità e specificità oltre che alla sussistenza di un precedente giudizio di recidiva, e dall'altro, oltre alla gravità del fatto, alla insussistenza di elementi positivamente valutabili, nemmeno addotti dalla difesa. Si tratta di 'doppie conformi' anche su tali aspetti periferici (ma non meno rilevanti, come si sottolinea correttamente nel ricorso -pg.18 in fondo) che questa Corte non può che condividere, non essendovi ragione alcuna per disattenderle. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Nulla spetta alle parti civili costituite che nella memoria inviata per mail si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza senza sviluppare alcun argomento e senza quindi apportare alcun reale contributo concreto al contraddittorio cartolare.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così/deciso in Roma 2 Marzo 2023 Il C nsigliere relato Il Presiden