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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 27. Competenza per materia e per territorio 1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi ((alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria)) e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 . Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 187/2025 OGGETTO: Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 - Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Azienda ospedaliera universitaria istante (di seguito "Istante" o "Azienda ospedaliera universitaria") riferisce di applicare al proprio personale dirigente medico e sanitario il CCNL Area Sanità 2019-2021, …
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- liquidazione giudiziale·
- art. 155 quater c.p.c.·
- art. 201 CCII·
- art. 2215 bis c.c.·
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- centro degli interessi principali (COMI)