Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15197 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia legale dal si SeDC-AVARIGLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti LA CORTE SUPREM** 1 5 197/02 ONE 14 NOV, 2002 IL CANCELLIERE EZION LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5560/00 PRESTIPINO Presidente Dott. Giovanni CAPITANIO Consigliere Dott. Natale Cron..35444 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 27/05/02 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, DELLA BELLA FAUSTO, viale Opita Oppio n.65 scala C, presso l'avv. Carlo Gargiulo, che lo rappresenta e difende giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE ricorrente - Rilasciata copia legale al sig. GARGIULO contro per diritti € ✓ 11 14.11.02 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI IL CANCELLIERE PER AZIONI, in persona del suo procuratore e L rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della società, per atto Notaio Paolo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911, elettivamente domiciliato in 2393 Corso Vittorio Emanuele II, 326, presso l'avv.Roma, prof. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 13 novembre 1998-20 maggio 1999, n. 9114, RGAC n. 77510 del 1992, cron. 19122; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 MAGGIO 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Carlo Gargiulo e Vincenzo Porcelli, questo ultimo per delega avv. prof. Renato Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 novembre 1998-20 maggio 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da AU DE EL avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere, nei confronti della società Ferrovie dello Stato- sua datrice di lavoro-, il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale di segretario di V o VI categoria, con 2 decorrenza dal 1° gennaio 1987 ed il pagamento delle relative differenze retributive. I giudici di appello rilevavano che il contenuto delle mansioni svolte dal DE EL poteva ritenersi non controverso (egli, infatti, era addetto all'aggiornamento del materiale elettrico giacente presso i vari magazzini, come del resto aveva puntualmente accertato il Pretore). Orbene tali mansioni, aggiungeva il Tribunale, pur richiedendo esperienza e diligenza di grado notevole, non implicavano, tuttavia, lo svolgimento di attività amministrativa, ovvero 1'istruttoria e la predisposizione di atti amministrativi: erano questi i requisiti minimi richiesti dal D.M. n.1085 del 1995 per l'inquadramento nella categoria di segretario di V-VI categoria rivendicata in causa. Tra l'altro, soggiungeva il Tribunale, il ricorrente non aveva neppure dedotto il possesso di una preparazione professionale specializzata, pur necessaria, ai sensi del CCNL del 1988, per la attribuzione del livello rivendicato. Avverso tale decisione il DE EL propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso, illustrato da memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, non compiuto quegli accertamenti che pure ва avrebbero giurisprudenza di questa Corte ritiene costante necessari in ipotesi del genere. I giudici di appello, invece di effettuare una comparazione analitica di tali elementi, si era limitato a richiamare in modo succinto e del tutto generico la già contraddittoria valutazione del giudice di primo grado, accogliendola in tutto senza alcuna critica. In tal modo, tuttavia, il Tribunale aveva omesso di verificare se le attività lavorative svolte dal DE come mansioni EL erano qualificabili, о meno, proprie di un lavoratore applicato ovvero di segretario con mansioni amministrative, implicanti cioè il compimento di atti aventi natura istruttoria e perciò qualificabili come propri del personale della V-VI categoria professionale. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice nell'accertare se le nuove mansioni svolte dal lavoratore siano о meno -equivalenti alle precedenti non si deve limitare alle 4 astratt classificazioni contenute nella legge, ma deve fare riferimento alla attività effettivamente espletata dal lavoratore e deve tener conto altresì del contenuto e del modo di svolgimento delle mansioni nonché della idoneità delle mansioni svolte ad arricchire il patrimonio professionale del dipendente. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (richiamando l'art.2 del D.M. n.1085 del 1995 e l'art. 2103 codice civile). Le funzioni di gestione svolte dal ricorrente, almeno dal 1987, non potevano essere ricondotte ad attività amministrative meramente esecutiva, rientrando invece tra le attività amministrative contabili e di gestione delle forniture, in quanto implicano la verifica del materiale fornito, il calcolo delle spese ed un controllo dei movimenti del materiale elettrico in entrata ed in uscita da ciascuno dei ventidue magazzini (cioé tutta una attività di predisposizione ed istruzione di pratiche, tipica di un segretario: il che del resto era confermato da tutta la documentazione agli atti). L'errore dei giudici di appello, secondo il ricorrente, sarebbe stato proprio quello di ritenere che le mansioni svolte dal DE EL rientrassero tra quelle 5 proprie dell'applicato. Il ricorrente, da ultimo, ricorda che analoghe mansioni in altri uffici della stessa società sono state assegnate a personale ferroviario con il profilo professionale di segretario, secondo la previsione dell'art.2 del D.M. n.1085 del 1995. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati. Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno preso in esame le mansioni svolte in concreto dal DE EL, le hanno poi paragonate a nel profilo della categoria diquelle descritte applicato rivestita (III-IV categoria) e a quelle della categoria rivendicata: segretario amministrativo di V-VI categoria. In tal modo, il Tribunale ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi costantemente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali nel procedimento logico giuridico diretto alla dell'inquadramento di un lavoratoredeterminazione subordinato non può prescindersi da tre fasi in fatto delle successive, e cioé dall'accertamento attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra 6 il risultato della prima indagine ed il tenore della normativa contrattuale (Cass. 10 aprile 1999 n. 3528, cfr. Cass. n. 5684 del 1998 e 1438 del 1997). L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento in una determinata categoria, costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso che il DE EL abbia mai svolto attività amministrativa, che potesse comunque implicare istruttoria e predisposizione di atti amministrativi, secondo quanto richiesto dal D.M. n.1085 del 1985 per l'inquadramento quale segretario di V-VI categoria. Hanno pure escluso che lo stesso dipendente avesse non solo provato, ma neppure dedotto di avere quella "particolare preparazione professionale specializzata" che pure è richiesta dal CCNL del 1988 per l'attribuzione del livello e della categoria rivendicati. Il Tribunale ha coerentemente affermato che poiché il DE EL in appello si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già contenute nel ricorso introduttivo che erano state esaminate e respinte con 7 esauriente motivazione dal Pretore la decisione adottata da quest'ultimo poteva essere confermata senza ulteriori confutazioni. Nell'ultimo profilo del secondo motivo, il ricorrente come già ricordato - segnala che le mansioni a lui affidate furono assegnate ad altri dipendenti, inquadrati nella categoria di segretario V-VI. Si tratta di una censura inammissibile, poiché tale circostanza non era mai stata dedotta innanzi al giudice del merito. In ogni caso, val la pena di ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte che esclude l'esistenza di un principio di parità di trattamento economico tra i lavoratori nel nostro ordinamento ed esclude, pertanto, che un lavoratore possa vantare il diritto all'assegnazione alla qualifica superiore, solo perché tale qualifica sia stata attribuita ad altri lavoratori, addetti a mansioni similari. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseh liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al 18 10 oltre ad0.18, pagamento delle spese che liquida in euro. euro 2.000,00 duemila) per onorari di avvocato. 8 Così deciso in Roma, il 27 maggio IL PRESIDENTE I CANCELLIERE Cancelleria Depositat 28 CTT. 2802 oggi, IL CANCELLIERE 6 2002. Tailбыл IL CONSIGLIERE ESTA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533