Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 126. Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione ((, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione)) . Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, ((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura)) .
2. Intervenuta l'accettazione, ((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura)) .
Commentari • 20
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33977 - pubb. 05/12/2025 Liquidazione giudiziale: iniziativa del Pubblico Ministero e irrilevanza della precedente iniziativa del creditore desistito Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 2025, n. 30904. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino. Liquidazione giudiziale – Iniziativa del Pubblico Ministero – Natura autonoma Ricorso del Pubblico Ministero – Conversione dell'atto – Requisiti Applicabilità del CCII – Momento rilevante Segnalazione del giudice – Irrilevanza ai fini della qualificazione dell'iniziativa Iniziativa pubblica e terzietà del giudice L'iniziativa del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale ha natura autonoma rispetto alla …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2021, n. 31963Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 26020-2016 proposto da: ALLIANCE INVESTMENTS UK LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO AN SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DI FALCO; Civile Sent. Sez. U Num. 31963 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: ACIERNO MARIA Data pubblicazione: 05/11/2021 - ricorrente - contro BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A., BANCA IS - CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio …Leggi di più...
- potere di rappresentanza dell'ente in capo al soggetto conferente·
- indicazione della funzione ricoperta·
- procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "brexit"·
- fattispecie·
- applicabilità·
- contestazione della controparte·
- regolamento ue n. 1215 del 2012·
- necessità·
- procura alle liti·
- sufficienza·
- recesso del regno unito dall'ue·
- capacita' processuale·
- societa' ed altri enti·
- straniero (giurisdizione sullo)·
- giurisdizione civile