Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 59
CASS
Sentenza 10 gennaio 2000

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Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame a norma dell'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen., non può intendersi la conoscenza legale, che può conseguirsi solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per un imputato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 59
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 59
    Data del deposito : 10 gennaio 2000

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