Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame a norma dell'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen., non può intendersi la conoscenza legale, che può conseguirsi solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per un imputato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 59
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 31532/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI FI GI n. il 05.02.1953
avverso ordinanza del 24.06.1999 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Cosentino che chiede al rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Finocchiaro, che chiede accogliere il ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 24.6.1999 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IN IO avverso l'ordinanza di custodia cautelare 2.4.99 emessa nei suoi confronti del G.i.p. dello stesso Tribunale. Osservava che il 7.5.99 era stato redatto verbale di vane ricerche nei confronti dell'indagato, conseguentemente dichiarato latitante, con nomina di difensore d'ufficio, al quale l'ordinanza era stata notificata il 19.5.99, data dalla quale era inutilmente decorso il termine per proporre la richiesta di riesame, presentata successivamente all'arresto del IN, che nel corso dell'interrogatorio aveva dichiarato di aver avuto preventiva conoscenza del provvedimento al quale si era volontariamente sottratto.
II- Ha proposto ricorso il difensore del IN, che deduce violazione degli artt. 309 2 e 165 ce. 1 e 2 c.p.p. Rileva che l'indagato aveva proposto la richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dal suo arresto, tempestivamente a norma dell'art. 309 e. 2 c.p.p. secondo il quale il termine per impugnare decorre dalla esecuzione della misura quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Ritiene raggiunta tale prova, in quanto nel corso dell'interrogatorio reso ex art. 294 c.p.p. il IN aveva affermato di essere stato per lungo tempo fuori dalla Sicilia per la sua attività di compravendita di autovetture, provata con la produzione di fatture e di dichiarazioni di commercianti in rapporti di affari con lui, di aver saputo di essere ricercato e di aver avuto intenzione di costituirsi. Sostiene che la norma in questione richiede, per il decorso del termine, la conoscenza legale, e non per sentito dire, del provvedimento in ogni sua componente, sicché il termine in questione è stato rispettato. III- Il ricorso è infondato.
L'art. 309 e. 2 c.p.p., che prevede la decorrenza del termine per la richiesta di riesame dal momento dell'esecuzione della misura quando il latitante provi "di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento", non può logicamente far riferimento alla conoscenza legale del provvedimento medesimo nella sua interezza, conseguibile solo con la con consegna all'interessato di copia integrale di esso. Una tale interpretazione equivarrebbe a presupporre, quale fatto dal quale inizia a decorrere il termine dell'impugnazione, un atto equipollente alla notifica dell'ordinanza coercitiva al latitante che resti tale dopo l'atto in questione, ipotesi irrazionale in considerazione dello stato di latitanza perdurante considerato dalla norma in esame.
La conoscenza del provvedimento considerata dalla norma si identifica invece nella notizia, pur sommaria, della emissione della ordinanza coercitiva, che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore. Nel caso di specie, nel quale l'indagato, ritualmente dichiarato latitante, ha ammesso di aver saputo del provvedimento custodiale emesso a suo carico, la prova negativa richiesta dall'art. 309 e. 2 c.p.p. ai fini della decorrenza dalla data della esecuzione dell'ordinanza del termine per impugnare non solo non è stata fornita dalla documentazione provante l'attività lavorativa svolta all'estero dall'indagato, ma, al contrario, vi è prova, conseguente alla dichiarazione menzionata, che egli conoscesse l'esistenza del provvedimento e fosse in grado di impugnarlo prima della esecuzione di esso.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter N. Att. al C.P.P.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000