Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM1 7/0 4 N NOME DE POPOLO IT ANO : DICASSAZIONE Oggetto dilane beat welle SEZIONE SECONDA CIVILE Calfuncion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 7938/98 Cron.5482 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1480 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 18/12/00 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE DEL CORE Consigliere Dott. Sergio : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DI LO UI & C Sas, in persona CORTE SUPR A CARAZIONE accomandatario e legale rappresentante del socio Richieste copia studio UI, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig -- -SOLE-24.ORE LO 6000 per diritti L presso lo studio 11 27 MAR. 2001 VIA ANTONIO BENNICELLI 27 IL CANCELLIERE dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende RO UI, giusta delegaunitamente all'avvocato in atti;
0 0 0 1 1 9 1 2 CANCELLERIA - ricorrente contro im proprio e MQ. di eredi di OL NN LI AN, LI UINA✓ elettivamente 2000 2097 domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio D0664057 -1- MADALONE UFFICIO COTE Rilasciata copi dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che li difende al sig. ROMANELLI unitamente all'avvocato BARCATI GIOVANNI MARIA, giusta por diet: L. 140007C -5 GU 2001. delega in atti;
IL CANCELIERS controricorrenti avversO la sentenza n. 2127/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 29/12/97; LIRE 5000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
AT982057 RO, difensore del udito l'Avvocato UI AT982058 l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato GIOVANNI M. BARCATI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per RITTI l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, il rigetto del secondo. SDIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legole Richiesta copia per diritti 1000+ dal Sig ZichNG 2001 CANCELLIERE -2- CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata nell'ottobre 1983, GE OL, BR OL e IN OL conve- nivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Trevi- SO, la Edilcastellana s.a.s. perché, oltre al risarcimento del danno, fosse condannata ad arre- trare a distanza legale l'edificio realizzato in prossimità del confine del loro fondo, in Castello di Godego, ove da tempo immemorabile insistevano un fabbricato urbano e tre fabbricati rurali. La società Edilcastellana si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo che il proprio edificio era stato eretto ad oltre cinque metri dal confine tra i fondi, mentre le costruzioni delle controparti risultavano poste а distanza inferiore;
e ciò, a fronte del regolamento edilizio del Comune di Castello di Godego, che prevedeva un distacco tra fabbricati di almeno dieci metri ed una distanza non inferiore a cinque metri dal confine, salva la costruzione in aderenza o in appoggio. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva di estendere il proprio edificio fino a congiungersi S con le costruzioni delle controparti, ai sensi dell'art. 875 C.C., segnatamente manifestando tale sua intenzione, con correlata disponibilità a 3 pagare il dovuto, ed all'uopo invitando le
contro
- parti a comunicare la scelta tra l'arretramento delle proprie costruzioni о l'estensione delle stesse fino al confine. Chiedeva, inoltre, che venisse rimossa la conci- maia, realizzata dalle controparti in prossimità del confine tra i fondi, in violazione dell'art. 889 C.C. (come integrato dal regolamento locale d'igiene); che si inibisse poi l'uso a porcilaia, che le controparti facevano di una delle loro costruzioni, in violazione dell'art. 890 c.c. (come integrato dal regolamento locale); e che si rimuo- vessero infine alcuni alberi di alto fusto, posti in prossimità del confine, a distanza inferiore a quella di legge, con condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza del 7 aprile/2 luglio 1994, il Tribu- nale di Treviso, rigettata ogni altra domanda, condannava la società Edilcastellana ad arretrare a distanza di dieci metri il proprio edificio dalle preesistenti costruzioni delle controparti, segna- tamente da quella adibita a porcilaia, e condannava invece i OL ad arretrare а tre metri dal confine dei fondi l'abete indicato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. 4 Avverso la decisione del Tribunale di Treviso proponevano appello sia la società Edilcastellana, in via principale, e sia GE e IN OL, in via incidentale, mentre BR OL restava contumace. Con sentenza 14 ottobre/29 dicembre 1997, la Corte d'appello di Venezia rigettava entrambi i gravami. Per la cassazione di tale sentenza, la società Edilcastellana ha proposto ricorso in forza di tre motivi. GE e IN OL hanno resistito con controricorso. Giusta ordinanza di questa Corte in data 20 giugno 2000, la società Edilcastellana ha integrato il contraddittorio nei confronti di GE e IN OL, quali eredi di BR OL, deceduto nel frattempo. Entrambe le parti hanno presentato memorie e la ricorrente ha prodotto documenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va osservata l'irrilevanza delle deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria ultima del 12 dicembre 2000, secondo cui il proprio sarebbe posto a distanza legale dalleedificio preesistente costruzioni delle controparti, e, 5 segnatamente, da quella adibita a porcilaia, a seguito della sopravvenuta approvazione (il 28 luglio 2000) del nuovo P.R.G. del Comune di Castel- lo Godego, introduttivo di una diversa regolamenta- zione dei distacchi tra le costruzioni. Ed invero, l'impugnazione proposta avversO la sentenza della Corte d'appello di Venezia non punto di decisione dellainveste lo specifico distanza legale, cui, rispetto alla preesistenti costruzioni delle controparti, era tenuto l'edificio della ricorrente secondo la disciplina urbanistica allora vigente, nel frattempo mutata, ma involge altri ed autonomi punti di decisione, segnatamente oggetto dei motivi di ricorso, qui di seguito esposti. Con il primo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione e falsa applicazione dell'art. 875 c.c., nonché con vizi di motivazione, abbia rigettato la sua domanda riconvenzionale di estensione del proprio edificio fino alle preesi- costruzioni delle controparti, poste dal stenti confine a distanza inferiore a quella di cinque metri, prevista dal regolamento locale, che, in alternativa al distacco, consentiva di costruire in aderenza. 6 Al riguardo, precisa di avere contrapposto alla domanda avversaria di arretramento del proprio edificio il diritto potestativo di estendere tale edificio fino alle costruzioni delle controparti, consentendolo ai sensi dell'art. 875 C.C., il regolamento locale e all'uopo la dichiarando propria disponibilità al pagamento del dovuto, previo interpello delle stesse controparti -rimasto senza risposta ad operare la scelta di cui al secondo comma della citata disposizione. Il motivo è fondato con riguardo particolare al profilo di doglianza dei vizi di motivazione. In effetti, la Corte di merito ha motivato il rigetto del gravame proposto dalla ricorrente avverso il capo della pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda riconvenzionale de qua, argomentando segnatamente: B Il Tribunale così motivato il rigetto dell'istanza: atteso ha che essa si è limitata ad una mera dichiarazione d'intenti, non suffragata da elementi atti a dimostrarne l'oggettività e a rendere possibile l'accertamento in concreto della sussistenza del diritto. La richiesta, così come formulata in primo grado e ripetuta in questa sede, non può essere accolta. Se infatti la variante al P.R.G. consente f la costruzione in aderenza, viene a configurarsi un diritto riconosciuto dalla legge, e la facoltà del suo titolare di esercitarlo presuppone l'attuazione di una serie di formalità che l'invocato art. 875 c.c. prevede e che l'avente diritto ben può porre in essere senza che occorra pronuncia giudiziale. Va rilevato che contempla un accordo tra i confi- nanti che non può essere imposto dal giudice. Va condivisa, quindi, la decisione del primo Giudice." Tale motivazione presenta un elevato grado d'insufficienza siccome non consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione adottata, peraltro esprimendo proposizione contraria a legge. Ed invero, da quanto esposto, non è dato innanzi- tutto comprendere quale sia stata la ragione di decisione adottata in concreto: se la mancanza di una seria volontà della parte di avvalersi della facoltà di comunione forzosa, di cui all'art. 875 C.C., che la Corte di merito espone affermata nella condivisa decisione di primo grado, oppure l'obiettiva impossibilità di far valere in giudizio quella facoltà, per essere esclusivo oggetto di accordo tra i confinanti, ovvero entrambe. In secondo luogo, il ritenuto limite della mera dichiarazione d'intenti, in cui viene collocata l'istanza giudiziale della parte ex art. 875 c.c., e, quindi, in ambito di una non effettiva volontà d'esercizio della facoltà riconosciuta da tale norma, si presenta privo di adeguata motivazione, per quanto affermato senza qualsivoglia apprezzabi- le indicazione degli elementi da cui è stato desunto. In terzo luogo, la ritenuta impossibilità obiettiva di far valere in giudizio quella stessa facoltà (perché la norma contemplerebbe esclusivamente un accordo non imponibile dal giudice) è proposizione affatto contraria al principio generale di tutela dei diritti di ciascuno (art. 24 Cost.), cui non si sottrae il diritto alla comunione forzosa, di cui all'art. 875 C.C., tutelabile in sede giudiziale allorquando difetti una sua composizione negoziale ad opera degli interessati mediante accordo. Con il secondo motivo, pur formalmente denunciando la violazione degli artt. 844, 890 e 892 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente sostanzialmente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto nuova e, quindi, respinto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da immissioni nocive ed intollerabili, derivanti dalla concimaia realizzata dalle controparti in prossimità del confine tra i fondi. Il motivo è infondato. In effetti, la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto che la domanda ricon- venzionale di risarcimento danni da immissioni in alienum ex art. 844 C.C. era inammissibile perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclu- sionale, in primo grado, a fronte dell'iniziale e domanda di risarcimento dei danni da diversa t violazione delle distanze nell'apertura della concimaia ex art. 889 C.C. (come integrato dal di cui pure si locale regolamento d'igiene), non altro titolo. chiedeva la rimozione per tale e Orbene, la rispondenza al vero dell'esposta formu- lazione delle domande de quibus, specificamente evidenziata dal consentito esame degli atti di causa, esclude la pretesa illegittimità del capo di decisione in esame, atteso che queste stesse domande non sono tra loro intercambiabili, non originando da un'unica matrice e divergendo segna- tamente con riguardo ai relativi fatti costitutivi: la prima, diretta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, conseguente ad una effettiva immissione in alienum e fondata sulla intollerabi- lità di essa immissione, da valutarsi secondo 10 determinati parametri (art. 844 c.c.); la seconda, conseguire il risarcimento invece, diretta a del pregiudizio subito, conseguente alla inosservanza delle distanze prescritte nell'apertura di determi- nate opere e fondata sull'assoluta presunzione legale di pericolosità di tali opere (art. 889 C.C.). Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale da essa ricorrente proposta per l'allontanamento della concimaia e della porcilaia delle controparti, realizzate in prossi- mità del confine tra i fondi, a distanze inferiori a quelle rispettivamente previste dagli artt. 889 e C.C., come integrati dal regolamento locale890 d'igiene. Il motivo è fondato. La Corte di merito, infatti, ha omesso qualsivoglia valutazione e pronuncia sulla domanda in oggetto, che l'esame degli atti di causa, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia essere stata appunto rigettata con la pronuncia di d'appello primo grado e riproposta poi in sede con il relati- dalla ricorrente, allora appellante, vo atto di gravame. Ed invero, a fronte della sua rinnovata proposizio- ne in appello, la Corte di merito nulla ha argomen- tato о statuito su tale domanda, limitando la decisione ad altre questioni, tra cuipropria quella (diversa) del risarcimento preteso per i danni da immissioni in alienum, di cui al secondo motivo di ricorso. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, rigettato invece il secondo. L'accoglimento del primo e terzo motivo determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così che abbia a rinnovarsi il giudizio sulla domanda di cui al primo motivo ed a decidersi la domanda di cui al terzo. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Venezia, provvede- rà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
in ragione dei motivi accolti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte 12 d'appello di Venezia. Così deciso il 18.12.2000, consiglio della seconda sez fil cans. st. Грошевий вне DEPOSITATO IN CANCELLERIA MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE 13 in Roma, nella camera di ione civile. Il idente IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 801200 330000 UFFICIO Reg in 이 22835 330.200 THE TRECENTO TRENTAMILO p. n (D.ssa Respon E (Dr. M. RACC T A P