Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, il primo comma dell'art. 77 d.P.R. 915/78 (a norma del quale le somme corrisposte a titolo di pensione di guerra non erano in alcun modo computabili, ad alcun titolo, nel calcolo del reddito dei rispettivi beneficiari) è stato sostituito dall'art. 5 della legge 261/91 (che, nel ribadire la natura risarcitoria delle somme a tale titolo riscosse ha, peraltro, specificato che esse sono irrilevanti "a fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, e in nessun caso possono essere computate nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali"), il cui diverso tenore consente di argomentare, "a contrario", che le pensioni di guerra siano legittimamente suscettibili di valutazione (sia pure non come reddito in senso proprio) in termini di "disponibilità di somme" comunque idonee a sopperire, in qualche misura, alle esigenze di vita del beneficiario, in tutte le ipotesi non previste dalla norma citata, e, pertanto, anche in caso di valutazione del patrimonio dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ ID, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BO IVA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 07990/97 proposto da:
BO IVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato L. ALBISINNI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO BERTOLISSI e MONTEMURRO MARIA G., giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IZ ID;
- intimato -
avverso la sentenza n. 499/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 gennaio - 4 marzo 1996 il TR di Udine, pronunciando nella causa di separazione personale promossa da IV BO nel confronti del coniuge ID ZZ, dichiarava la separazione con addebito al manto e poneva a carico del medesimo un assegno per il mantenimento della moglie pari a L.
1.200.000 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento al parametro 1^ gennaio 1996.
Proposto appello dal ZZ, con sentenza del 15 novembre - 7 dicembre 1996 la Corte di Appello di IE , in parziale riforma, dichiarava la separazione dei coniugi senza addebito e determinava in L. 900.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT con riferimento al parametro 1^ gennaio 1996 , l'importo dell'assegno. Osservava in motivazione la Corte di mento, per quanto in questa sede interessa, che la posizione economica della moglie era deteriore sia rispetto a quella goduta in precedenza sia rispetto a quella attuale del marito , ma che il raffronto tra i redditi del ZZ e quelli della BO, tale da esprimere una differenza di circa L.
1.500.000 mensili a vantaggio del primo, induceva a ritenere eccessiva la determinazione operata dal TR , onde appariva equo, tenuto anche conto dell'esigenza della donna di reperire un'adeguata sistemazione abitativa, fissare l'assegno nella minor somma sopra indicata.
Rilevava altresì che correttamente il TR aveva disposto l'adeguamento automatico di detta somma , dovendosi tale misura , prevista dalla legge soltanto con riferimento all'assegno di divorzio, ritenere applicabile in via analogica anche per quello di separazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ZZ deducendo tre motivi. Ha resistito con controricorso la BO, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale , denunciando violazione dell'art. 156 c.c. e difetto di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che al sensi dell'art. 156 c.c. P adeguatezza dei redditi vada commisurata al tenore di vita precedente, piuttosto che alle esigenze connesse al mantenimento del coniuge più debole . Si sostiene che una corretta interpretazione della nonna avrebbe comportato l'esclusione della spettanza dell'assegno.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso si deduce il difetto di motivazione in ordine alla situazione reddituale attuale della BO, definita deteriore rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio pur in mancanza di ogni accertamento in ordine alle disponibilità economiche precedenti : si osserva che l'omesso esame di tale punto vale ad incidere sia sull'an che sul quantum dell'assegno. Si prospetta altresì l'illogicità della motivazione nella parte in cui, a fronte dell'accertato divario tra i redditi dei coniugi pari a L.
1.500.000 mensili, si è ritenuto di determinare l'assegno in L.900.000 mensili, ancorando peraltro detta determinazione all'esigenza non attuale della BO di reperire un alloggio autonomo.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., erronea valutazione delle prove, omissione e contraddittorietà di motivazione, la BO deduce che la Corte di Appello, nel ridurre la misura dell'assegno rispetto a quella fissata dal TR, si è limitata a raffrontare i redditi delle parti, omettendo di tener conto delle ce "circostanze" che la norma richiamata impone di considerare e che erano state opportunamente valorizzate dal primo giudice .
Deduce altresì che erroneamente la medesima Corte ha considerato qual componenti del reddito la pensione di guerra della quale la medesima è titolare e la sua partecipazione societaria alla s.n.c. Serial, atteso che le pensioni di guerra non sono per legge computabili nella determinazione del reddito di coloro che ne fruiscono e che la richiamata partecipazione societaria era risultata in giudizio meramente fittizia.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo di quello incidentale così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, investendo tutti, sotto diverse prospettive, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento operata dal giudice di merito.
Essi sono infondati.
Costituisce invero orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato che per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è necessario che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra le parti( v. per tutte Cass. 1998 n. 3490; 1997 n. 7630 ; 1997 n. 5762 ; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720 ; 1990 n. 6774 ). Si è in particolare precisato da questa Suprema Corte che il parametro di riferimento, al fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio , quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente , non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato ( v. per tutte sul punto Cass. 1998 n. 3490; 1995 n. 4720), e che "le circostanze" da considerare, ai fini della determinazione del quantum, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c., sono soltanto quegli elementi fattuali di ordine economico , diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (v. in particolare Cass. 1997 n. 7630). Tali principi appaiono pienamente rispettati dalla sentenza impugnata, che ha analiticamente esaminato e valutato le condizioni economiche dell'uno e dell'altro coniuge , in relazione alle diverse fonti di reddito delle quali essi dispongono , rilevandone la disparità in favore del ZZ, ed ha argomentatamente escluso che i mezzi a disposizione della BO siano idonei a conservarle il tenore di vita goduto in precedenza.
Nè il ricorrente può fondatamente dolersi per non avere la sentenza stessa specificamente analizzato il precedente livello di vita, desumendosi chiaramente le condizioni pregresse dall'analitica indicazione della natura e dell'entità delle entrate mensili percepite nell'ultimo triennio da entrambi i coniugi, tutte concorrenti alla determinazione della qualità della vita comune . Va inoltre osservato che la liquidazione in concreto dell'assegno operata dalla Corte di Appello, in quanto fondata su una motivazione logica e congrua, ancorata anche alla considerazione delle maggiori spese da affrontare dalla BO per reperire una propria abitazione , si sottrae ad ogni apprezzamento da parte del giudice di legittimità. È peraltro evidente che l'ulteriore rilievo formulato dal ZZ, secondo il quale la richiamata esigenza della predetta di procurarsi un'adeguata sistemazione abitativa sarebbe priva del requisito dell'attualità, investe una circostanza di fatto ed un apprezzamento che sfuggono al giudizio di questa Corte. Quanto alle censure espresse nel ricorso incidentale , osserva la Corte che infondatamente la BO si duole per avere la sentenza impugnata tenuto conto, nel valutare la sua condizione economica , della pensione di guerra della quale è titolare , nonostante la non computabilità nel calcolo del reddito sancita dall'art. 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915.
Va innanzi tutto osservato che il primo comma dell'art. 77 del d.p.r. 1978 n. 915 , il quale sanciva che le somme corrisposte a titolo di pensione di guerra " non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' al fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza"(con riferimento al quale questa Suprema Corte, con la sentenza n. 728 del 1982 invocata dalla deducente, ebbe ad affermare il principio di irrilevanza di detti emolumenti ai fini dell'assegno di mantenimento), è stato sostituito dall'art. 5 della l. 8 agosto 1991 n. 261, che pur ribadendo la natura risarcitoria delle somme riscosse a titolo di pensione di guerra e la loro inconfigurabilità come reddito ha disposto che esse sono " irrilevanti al fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate ... ... ... nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".
Il tenore della nuova disposizione, ed in particolare la specifica indicazione dei singoli settori in ordine ai quali opera la previsione di non rilevanza della pensione di guerra, consente di argomentare a contrario che essa sia suscettibile di valutazione quando , come nella specie, venga in considerazione non in termini di reddito in senso proprio, ma come disponibilità di somme comunque idonee a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita del percettore.
Nè possono trarsi argomenti in contrario dal tenore letterale dell'art. 156 c.c., che espressamente fa riferimento , ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai " redditi propri " del richiedente, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte tale indicazione deve intendersi come comprensiva di qualsiasi entrata o sostanza od utilità della quale il soggetto comunque disponga ( v. per tutte sul punto Cass. S.U. 1990 n. 11490 , in motivazione ), e che quindi il termine adottato è in definitiva equipollente a quello di "sostanze " contenuto nell'art. 148 c. in relazione al concorso negli oneri per il mantenimento dei figli ed a quello di "mezzi" indicato nell'art. 5 della legge sul divorzio. E poiché la particolare natura risarcitoria ed indennitaria della pensione di guerra , in relazione al sacrificio personale compiuto dal cittadino o dal suo dante causa , in adempimento dei doveri di difesa della patria e di espletamento del servizio militare in guerra, non esclude che si risolva in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce , essa deve considerarsi come elemento valutabile al fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. Va ancora disattesa l'ulteriore doglianza della BO in ordine alla ritenuta sua partecipazione agli utili della s.n.c. Serial , atteso che essa inerisce ad una circostanza di fatto sottratta al controllo del giudice di legittimità , in ordine alla quale la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il proprio convincimento . Con il terzo motivo del proprio ricorso il ZZ deduce l'erroneità della pronuncia impugnata nel punto in cui ha disposto la rivalutazione automatica dell'assegno , sia perché viziata da extrapetizione, non essendo stata proposta la relativa domanda , sia per l'impossibilità di predeterminare gli effetti dell'eventuale fenomeno inflattivo sulla situazione economica del coniuge beneficiario e di quello obbligato.
Anche tale censura è infondata.
Va al riguardo ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte la disposizione di cui all'art. 5 comma 7 della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, che prescrive l'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, salvo il caso di palese iniquità, è applicabile analogicamente anche all'assegno di separazione , stante la comune natura solidaristico-assistenziale dei due emolumenti e l'illogicità della diversa interpretazione idonea a conferire una maggiore tutela al coniuge divorziato rispetto a quello separato ( v. Cass. 1995 n. 13131; 1994 n. 2051). E pertanto detta indicizzazione, quale componente necessaria dell'assegno, volta ad assicurargli lo stesso potere di acquisto, deve essere disposta anche in mancanza di esplicita domanda, e può essere esclusa solo in via di eccezione, in caso di palese iniquità, che richiede specifica motivazione (così Cass. 1992 n. 3019). I due ricorsi devono essere pertanto rigettati.
L'esito della lite induce a disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 20 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999