Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 788
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Sentenza 29 gennaio 1999

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In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, il primo comma dell'art. 77 d.P.R. 915/78 (a norma del quale le somme corrisposte a titolo di pensione di guerra non erano in alcun modo computabili, ad alcun titolo, nel calcolo del reddito dei rispettivi beneficiari) è stato sostituito dall'art. 5 della legge 261/91 (che, nel ribadire la natura risarcitoria delle somme a tale titolo riscosse ha, peraltro, specificato che esse sono irrilevanti "a fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, e in nessun caso possono essere computate nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali"), il cui diverso tenore consente di argomentare, "a contrario", che le pensioni di guerra siano legittimamente suscettibili di valutazione (sia pure non come reddito in senso proprio) in termini di "disponibilità di somme" comunque idonee a sopperire, in qualche misura, alle esigenze di vita del beneficiario, in tutte le ipotesi non previste dalla norma citata, e, pertanto, anche in caso di valutazione del patrimonio dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 788
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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