Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, qualificata come sanzione amministrativa accessoria dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, resta comunque irretroattiva ex art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2011, n. 15010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15010 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/01/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 131
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 26996/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) DI ER N. IL 27/08/1981 C/;
avverso la sentenza n. 77/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA, del 23/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo Di Casola il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. in esito all'udienza del 23/2/2010 il Gip presso il Tribunale di Vicenza ha applicato a DI RT la pena concordata tra le parti a fronte della contestazione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, accertato il giorno 11/4/2008 (tasso alcolemico g/l 1,90). Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato e denunziato per omessa confisca del veicolo col quale era stata consumata la guida in stato di ebbrezza alcolica. All'udienza camerale del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte ricorrente denunzia: omessa confisca del veicolo con violazione di un preciso obbligo di confisca stabilito da D.L. 23 maggio 2008. Questa Corte rileva che la complessa evoluzione della regolazione della guida in stato di ebbrezza alcolica nonché delle pene e delle misure accessorie che le completano, è da ultimo approdata alla regolazione di L. 29 luglio 2010, n. 120 che attraverso il combinato disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e art. 224 ter C.d.S. nel testo novellato, ha "depenalizzato" la sola confisca espressamente definita sanzione amministrativa accessoria. Escluso dunque che la confisca possa essere qualificata, come per il passato, misura di sicurezza non soggetta al principio di irretroattività ed egualmente escluso che possa essere ritenuta sanzione penale soggetta al principio di irretroattività ex art. 2 c.p., comma 1; è da escludersi, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 1 che possano essere applicate sanzioni amministrative rispetto a fatti verificatisi in tempi anteriori alla loro recezione in contenuti di legge. Nel caso che ne occupa il reato è stato contestato il giorno 11/4/2008, la confisca obbligatoria è stata istituita da D.L. n. 92 del 2008, art.4, la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto nel 2010 di non essere onerata dall'obbligo di disporre la confisca ormai attribuita al potere di iniziativa dell'agente o dell'organo accertatore ex art. 224 ter C.d.S. (novellato).
Le censure del PG di Venezia non hanno fondamento alcuno e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011